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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14274/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce in una divisione ereditaria conseguente alla duplice successione dei genitori comuni di due sorelle. In sede di merito era stata ritenuta soggetta a collazione una donazione del 1953 fatta dai genitori a favore di una figlia e una donazione del 1970 fatta dal padre a favore dell'altra figlia. Il ricorrente, quale erede della seconda donataria, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva imposto il conferimento in collazione, sostenendo: 1) violazione degli artt. 556 e 737 c.c., perché negli atti di donazione era contenuta una espressa dispensa dalla collazione; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione degli atti, avendo la corte territoriale ricostruito in modo non corretto la portata delle clausole di dispensa. In memoria è stata anche sollevata eccezione di difetto di legittimazione dei controricorrenti in quanto eredi del coniuge di una delle donatarie, eccezione disattesa perché costoro erano anche controricorrenti quali eredi della donataria direttamente destinataria del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che la motivazione della sentenza impugnata poteva essere corretta solo in parte, chiarendo che i richiami della Corte d'appello alla dispensa tacita e al limite della disponibile non erano pienamente pertinenti alla fattispecie. Tuttavia ha ritenuto decisivo che i giudici di merito avessero in concreto interpretato le clausole come dispensa da collazione solo parziale, operante per l'eventuale eccedenza rispetto alla legittima e non per l'intero valore delle donazioni. Tale apprezzamento è stato qualificato come valutazione di fatto non censurabile in cassazione. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della censura, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 556 c.c.

    richiamato per il calcolo della disponibile e per chiarire che la riunione fittizia non è funzionale solo all'azione di riduzione, ma anche alla verifica della disponibile nel concorso tra legittimari

  • art. 737 c.c.

    "la dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile"

    la disposizione non significa che l'eccedenza della donazione dispensata sia soggetta a collazione, ma che essa può essere aggredita con l'azione di riduzione; la Corte ammette inoltre che la dispensa possa essere parziale

  • art. 1362 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione degli atti di donazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione risolta in concreto dai giudici di merito era di fatto

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    usato per correggere parzialmente la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne l'esito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La dispensa dalla collazione può essere espressa e può riguardare anche solo una parte del valore della donazione, mediante un richiamo alla quota disponibile o ad altra delimitazione equivalente.
  • Quando la donazione è fatta "in conto di legittima" e solo l'eventuale eccedenza è richiamata alla disponibile con dispensa dalla collazione, il giudice può interpretare la clausola come dispensa parziale, limitata alla sola parte eccedente la legittima.
  • La collazione tra coeredi serve a realizzare l'uguaglianza proporzionale di trattamento nell'asse ereditario e opera anche se, in concreto, non vi sia lesione di legittima e non sia necessaria l'azione di riduzione.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza o meno dell'eccedenza rispetto alla legittima.
  • Il limite dell'efficacia della dispensa dalla collazione ai confini della disponibile non implica automaticamente collazione dell'eccedenza, ma espone semmai il donatario all'azione di riduzione.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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