Cassazione Civile, Ordinanza n. 14272/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di € 12.883,73, somma richiesta alla condomina a titolo di quota parte delle spese sostenute tra il 2003 e il 2010 per lavori diretti a eliminare infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla terrazza di sua proprietà e per il risarcimento del danno arrecato all’unità immobiliare sottostante. La condomina ha proposto opposizione sostenendo che la ripartizione delle spese fosse illegittima perché avvenuta in violazione degli artt. 1118, 1123 e 1126 c.c. e del regolamento condominiale; in particolare, ha dedotto che la delibera avesse modificato i criteri legali e regolamentari di riparto senza il consenso unanime di tutti i condomini e che tale consenso non potesse desumersi da facta concludentia. Il Tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo nulla la delibera e revocando il decreto; la Corte d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione del condominio, ritenendo che si fosse formato un accordo ad hoc tra il condominio e la singola condomina, poi ratificato dagli altri condomini assenti, e ha confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla comunione condominiale e della disciplina regolamentare, insistendo sulla nullità della delibera e sull’impossibilità di ricavare un consenso unanime tacito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto e integrato la motivazione della sentenza d’appello, chiarendo che la delibera del 29/11/2009 non era nulla, ma al più annullabile, perché non aveva inciso stabilmente sui criteri generali di ripartizione delle spese, limitandosi a un accordo occasionale e puntuale per la specifica vicenda delle infiltrazioni. Ne è conseguito che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di decadenza dell’art. 1137 c.c., ormai spirati. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1118 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione delle spese condominiali e sulla partecipazione alle spese comuni.
art. 1123 c.c.
i criteri legali di ripartizione delle spese possono essere derogati solo nei modi consentiti; una modifica generale richiederebbe unanimità, mentre una deroga occasionale per specifica spesa non integra nullità della delibera.
art. 1126 c.c.
richiamato come criterio legale di riparto delle spese relative alla terrazza; la contestazione verteva sull’asserita violazione di tale criterio.
art. 1135 c.c.
l’assemblea non ha attribuzioni per modificare a maggioranza i criteri generali di riparto delle spese; la delibera che si limiti a ripartire una spesa concreta rientra invece nelle attribuzioni assembleari.
art. 1136 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di validità della deliberazione e di necessità del consenso dei condomini.
art. 1137 c.c.
l’impugnazione delle deliberazioni meramente annullabili va proposta nel termine di decadenza previsto dalla norma.
art. 1138 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale parametro regolamentare dell’assetto condominiale.
art. 19 del regolamento condominiale
invocato per sostenere che il criterio di riparto pattizio/regolamentare fosse stato violato o modificato illegittimamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- In materia condominiale, la nullità della delibera assembleare ha portata residuale e ricorre solo in ipotesi estreme, quali la mancanza degli elementi essenziali, l’oggetto impossibile o illecito, o il difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea.
- La deliberazione che stabilisca o modifichi in via generale e per il futuro i criteri di riparto delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione è nulla se approvata a maggioranza, perché l’assemblea non ha il potere di incidere su tali criteri al di fuori del consenso unanime.
- Quando invece la deliberazione riguarda la ripartizione concreta di una specifica spesa tra i condomini, anche se adottata in deroga ai criteri generali, essa è in linea di principio soltanto annullabile, non nulla.
- La deroga occasionale ai criteri di riparto per una singola vicenda non equivale automaticamente a una modifica stabile della disciplina condominiale; perciò, se impugnata, la delibera deve essere contestata nei termini decadenziali previsti dall’art. 1137 c.c.
- Il consenso unanime necessario per derogare ai criteri legali o regolamentari non può essere presunto in via automatica in mancanza di un vero accordo modificativo generale; ma, se il provvedimento si limita a un assetto ad hoc della spesa, la questione attiene alla validità annullabile della delibera e non alla nullità.
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