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Sentenza

Sentenza n. 2102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 65 del 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 65 del 2023, che aveva annullato integralmente un’intimazione di pagamento per prelievi supplementari quote latte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva impugnato due intimazioni di pagamento emesse da A.D.E.R. per complessivi prelievi supplementari sulle campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000 e 2000/2001, nonché un pignoramento presso terzi, deducendo, tra l’altro, vizi di notifica, violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, incompatibilità della disciplina nazionale e del metodo di compensazione con il diritto dell’Unione, decadenza e prescrizione del credito, duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, errata quantificazione del debito, omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione e illegittimità degli interessi e degli oneri di riscossione. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul pignoramento, l’improcedibilità quanto alla prima intimazione, annullata in autotutela, e aveva annullato integralmente la seconda intimazione, ritenendo fondata la censura di contrarietà al diritto unionale del metodo di compensazione nazionale. A.G.E.A. ha appellato la sentenza deducendo, da un lato, che le contestazioni relative alle annualità 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000 riguardavano vizi degli atti presupposti, ormai definitivi per mancata o infruttuosa impugnazione, e non potevano essere riproposte contro l’intimazione a valle; dall’altro, che l’eventuale illegittimità relativa alla sola annualità 2000/2001 non avrebbe potuto comportare l’annullamento integrale dell’intimazione, avente oggetto plurimo e scindibile. La società agricola ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure di prescrizione, incompatibilità unionale, decadenza, duplicazione del ruolo, errata quantificazione, omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, illegittimità degli interessi, degli oneri di riscossione e delle notifiche PEC.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha preliminarmente escluso che la sentenza del TAR Lazio invocata dalla società agricola producesse effetti derivati, poiché quella pronuncia era stata riformata dal Consiglio di Stato con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello, perché indispensabile ai fini della decisione e, quanto ai provvedimenti attestanti il giudicato esterno, comunque necessaria a evitare contrasti tra giudicati. Nel merito, ha affermato che la violazione del diritto dell’Unione, anche quando riguardi le modalità di esercizio del potere amministrativo, integra un vizio di violazione di legge comportante annullabilità e non nullità dell’atto. Pertanto, il vizio deve essere dedotto tempestivamente contro l’atto presupposto e non può essere fatto valere contro il successivo atto di riscossione, impugnabile soltanto per vizi propri. Le imputazioni relative alle annualità 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000 erano state già impugnate senza successo o avevano acquisito definitività per perenzione; le relative censure non potevano quindi essere riproposte contro l’intimazione di pagamento. Il Collegio ha inoltre escluso che il giudice dovesse procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché le questioni unionali erano irrilevanti una volta constatata l’inammissibilità delle censure rivolte agli atti presupposti. Ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione: il credito per prelievo supplementare non è periodico né tributario, sicché trova applicazione il termine ordinario decennale; in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta anche dai giudizi promossi dalla debitrice contro gli atti di imputazione e dalla successiva intimazione del 2012. L’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non introduceva una decadenza biennale applicabile al recupero dei prelievi latte, trattandosi di crediti ordinari riscossi mediante strumenti coattivi tributari. Sono state respinte anche le doglianze sulla duplicazione del ruolo, perché l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non comporta necessariamente una doppia riscossione; la contestazione dell’errata quantificazione è stata ritenuta generica. Le censure sulla mancata notifica degli atti di accertamento, sulla data di esecutività del ruolo e sulla motivazione degli importi avrebbero dovuto essere rivolte contro gli atti presupposti. La cartella risultava adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo al ruolo e l’indicazione della relativa data di esecutività; la motivazione degli ulteriori interessi poteva consistere nel richiamo all’atto precedente e nella quantificazione degli accessori. La notifica PEC da indirizzo non inserito nei pubblici registri, ove comunque l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario e sia stato tempestivamente impugnato, determina una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, non inesistenza. Quanto all’effetto demolitorio, l’intimazione riguardava annualità diverse, autonomamente indicate e oggettivamente scindibili. L’annullamento disposto per la sola annualità 2000/2001, già interessata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6661/2022, non poteva estendersi alle altre annualità per il solo fatto che le somme fossero confluite in un unico ruolo. In parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per le annualità 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000 e accolto limitatamente all’annualità 2000/2001, con annullamento dell’intimazione solo per quest’ultima. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ripartizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti in primo grado.

    I motivi riproposti dall’appellato sono esaminati nei limiti devoluti dall’appello e con riguardo alle sole annualità ancora oggetto di controversia.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Produzione di nuovi documenti in appello quando siano indispensabili ai fini della decisione.

    La norma consente la produzione in appello di documenti non necessariamente sopravvenuti, purché indispensabili; i provvedimenti attestanti la formazione del giudicato sono comunque producibili per evitare contrasti tra giudicati.

  • art. 2909 c.c.

    Autorità della cosa giudicata.

    La definitività degli atti presupposti e il giudicato formatosi sulle relative impugnazioni impediscono di riproporre contro l’atto successivo vizi che avrebbero dovuto essere dedotti contro gli atti presupposti.

  • art. 8-quinquies l. n. 33/2009

    Disciplina del recupero dei prelievi supplementari.

    La riscossione dei prelievi latte resta soggetta alle regole sostanziali proprie del credito e agli effetti degli atti presupposti divenuti definitivi.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: ... del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    Il termine decadenziale previsto dalla norma non si applica al recupero dei prelievi supplementari, che costituiscono crediti non tributari, pur riscossi mediante strumenti della riscossione coattiva tributaria.

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio.

    L’interruzione può derivare anche dal giudizio promosso dal debitore mediante impugnazione dell’atto di accertamento del credito.

  • art. 2945 c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Il giudizio impugnatorio promosso dal debitore interrompe e sospende la prescrizione fino alla definizione del giudizio.

  • art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995

    Termine di prescrizione quadriennale per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

    Il Collegio ha ritenuto non applicabile il termine quadriennale ai crediti per prelievi latte, qualificati come misure patrimoniali poste a tutela del sistema delle quote e non come crediti derivanti da irregolarità incidenti sul bilancio dell’Unione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

    La motivazione della cartella e degli atti successivi può essere resa per relationem mediante richiamo all’atto presupposto, purché questo consenta di individuare il titolo e il quantum della pretesa.

  • art. 156 c.p.c.

    Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.

    La notificazione PEC effettuata da un indirizzo non inserito nei pubblici registri è affetta, al più, da nullità sanabile quando il destinatario abbia conosciuto l’atto e lo abbia tempestivamente impugnato.

  • art. 160 c.p.c.

    Nullità della notificazione.

    La difformità dalle regole legali della notificazione non determina inesistenza salvo totale mancanza dell’atto o assenza degli elementi essenziali riconoscibili della notificazione.

  • art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973

    Nozione di ruolo quale elenco dei debitori e delle somme dovute.

    Il ruolo è un documento contabile che può contenere poste creditorie diverse; l’eliminazione di alcune poste non determina l’illegittimità dell’intero ruolo quando le posizioni siano oggettivamente scindibili.

  • art. 267 TFUE

    Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    Il rinvio pregiudiziale presuppone una questione rilevante nell’ambito di un giudizio correttamente instaurato; non è necessario quando la domanda sia inammissibile per essere rivolta contro un atto a valle.

  • art. 260 TFUE

    Obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia che accertano l’inadempimento di uno Stato membro.

    La disposizione è stata invocata dalla parte privata, ma il Collegio non ne ha esaminato il merito, ritenendo precluse e irrilevanti le questioni unionali relative agli atti presupposti definitivi.

Massime di principio

  • La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea, anche quando derivi dall’incompatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale sulle modalità di esercizio del potere, integra ordinariamente un vizio di violazione di legge che comporta annullabilità e non nullità dell’atto. Il vizio deve essere dedotto entro il termine decadenziale contro l’atto che lo presenta e non può essere fatto valere contro successivi atti meramente esecutivi o consequenziali.
  • Un atto di riscossione successivo ad atti di accertamento del credito divenuti definitivi è impugnabile soltanto per vizi propri. Non possono essere dedotti contro l’atto a valle i vizi relativi all’an, al quantum, alla notificazione o alla legittimità dell’atto presupposto, anche quando siano prospettati come illegittimità derivata o come incompatibilità con il diritto dell’Unione.
  • Quando un’intimazione di pagamento contiene poste relative a annualità o titoli autonomi, distintamente indicati e oggettivamente scindibili, l’annullamento può essere limitato alle sole poste affette da illegittimità. La circostanza che le diverse pretese siano confluite in un unico ruolo non impone l’annullamento integrale dell’atto.
  • I crediti per prelievo supplementare nel sistema delle quote latte hanno natura di misure patrimoniali per lo sforamento delle quote individuali e non di obbligazioni tributarie periodiche. A tali crediti si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre non opera la decadenza biennale prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per le somme tributarie indicate dalla norma.
  • La notificazione di un atto amministrativo mediante PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non è inesistente se l’attività notificatoria contiene gli elementi essenziali della notificazione e l’atto è giunto a conoscenza del destinatario. Il vizio è qualificabile come nullità e può essere sanato per raggiungimento dello scopo, anche quando il destinatario abbia tempestivamente impugnato l’atto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è rilevante quando la questione unionale riguarda il merito di una pretesa dedotta mediante impugnazione inammissibile di un atto a valle, dopo la definitività degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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