Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: del Decreto n. -OMISSIS-, dall'Area tecnica pagamenti diretti – PO Aiuti di superficie e irregolarità dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito, AVEPA), avente per oggetto «Rettifica al decreto n. -OMISSIS-. “Decadenza e accertamento debito domande PSR – DU 2007/2014 – 2015/2020 -OMISSIS-)”», trasmesso alla Sig.ra -OMISSIS- con nota AVEPA prot. n. -OMISSIS- del 15.01.2024; di ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento amministrativo, anche implicito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rettifica della precedente decadenza dai contributi agricoli e di rideterminazione dell'importo da restituire
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pagamenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ricevuto, per varie annualità, contributi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale e domande uniche per aiuti agricoli. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, AVEPA aveva contestato la dichiarazione di conduzione di terreni privi di idoneo titolo di disponibilità e aveva adottato un decreto di decadenza dai benefici, con contestuale accertamento del debito e applicazione di sanzioni. Il precedente decreto era stato impugnato e la sua legittimità era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato. Successivamente, anche in relazione a rilievi della Corte dei conti, AVEPA aveva adottato il decreto impugnato, qualificato come rettifica, riducendo l'importo complessivo dovuto per la correzione di errori materiali di calcolo relativi ad alcune annualità. La ricorrente ha sostenuto che il nuovo atto costituisse invece un nuovo esercizio del potere amministrativo e che fosse illegittimo per mancata rinnovazione della decadenza, omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione, erronea valutazione della disponibilità dei terreni, illegittima applicazione della clausola antielusiva europea, mancata puntuale indicazione delle superfici dichiarate e ammissibili, carenza di istruttoria, contraddittorietà con le precedenti ammissioni delle domande, tardività o prescrizione degli obblighi restitutori e assenza di un adeguato fondamento normativo delle sanzioni. AVEPA ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che il decreto impugnato aveva ridotto l'importo del debito e non aveva modificato i presupposti sostanziali della decadenza, già coperti dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di AVEPA e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il giudice ha rilevato che il Consiglio di Stato, con decisione passata in giudicato, aveva già accertato la legittimità della decadenza dai contributi e l'assenza di idoneo titolo di conduzione per gran parte dei terreni, nonché la legittimità dell'istruttoria e delle sanzioni collegate. Il decreto successivo è stato qualificato, sulla base del giudicato esterno, come mera rettifica di errori materiali di calcolo: esso non costituiva autotutela o riesame e non incideva sui presupposti sostanziali della decadenza, limitandosi a ricalcolare le somme relative ad alcune annualità. Poiché l'importo del debito era stato ridotto da euro 434.922,67 a euro 429.576,21, l'atto era quantitativamente favorevole alla ricorrente. Le censure proposte non riguardavano gli specifici errori di calcolo rettificati, ma tendevano a rimettere in discussione i presupposti della decadenza già definitivamente accertati. L'eventuale annullamento avrebbe eliminato un provvedimento favorevole e non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta, considerato il giudicato sul precedente decreto. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di AVEPA, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente nella decisione; il testo richiama il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie integrative depositate dalla ricorrente; non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo insieme alla normativa nazionale per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che si limita a rettificare errori materiali di calcolo senza modificare i presupposti sostanziali di una precedente decadenza non costituisce un nuovo esercizio del potere di riesame o di autotutela, né richiede la rinnovazione dell'accertamento sostanziale già compiuto.
- Quando i presupposti sostanziali della decadenza da contributi pubblici sono stati definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato, tali presupposti non possono essere rimessi in discussione mediante l'impugnazione di un successivo atto meramente rettificativo, se le censure non riguardano gli specifici errori oggetto della rettifica.
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale; manca quando l'atto impugnato riduce l'importo del debito già accertato e l'eventuale annullamento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta, anche perché il precedente titolo dell'obbligazione è coperto da giudicato.
- Il giudicato formatosi sulla qualificazione e sulla portata di un successivo provvedimento amministrativo vincola il giudice chiamato a decidere sull'impugnazione dello stesso atto in un diverso giudizio, impedendo di qualificarlo nuovamente come atto di autotutela o di riesame quando sia stato già stabilito che si tratta di una mera rettifica contabile.
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