Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Treviso prot. rep_prov_tv/tv-supro/0184327 del 24 aprile 2025 con il quale è stata comunicata l’irricevibilità della comunicazione inoltrata dai signori Zambon al Comune di Treviso ai fini della proroga ex art. 10-septies del d.l. 21/2022 e ss.mm.ii. in relazione al permesso a costruire n. 2879/18/AE e di ogni altro atto successivo o presupposto, compreso il provvedimento del 9 giugno 2025 prot. 2025-0089102 emesso in esito ad istanza di autotutela;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di irricevibilità della comunicazione di proroga straordinaria del termine di ultimazione dei lavori relativa a un permesso di costruire, nonché successivo diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, titolari di un permesso di costruire rilasciato il 24 dicembre 2020 per la realizzazione di un edificio bifamiliare con applicazione degli aumenti volumetrici previsti dalla l.r. 14/2009, hanno chiesto una proroga straordinaria di 36 mesi ai sensi dell’art. 10-septies d.l. 21/2022, richiamando i ritardi determinati da un contenzioso civile sull’accesso al lotto intercluso. Il Comune ha dichiarato irricevibile la comunicazione ritenendo che il titolo, fondato anche sull’art. 2 l.r. 14/2009, fosse ormai in contrasto con il vigente Piano degli Interventi, dopo l’abrogazione della l.r. 14/2009 da parte della l.r. 14/2019. Con unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-septies d.l. 21/2022, sostenendo che il regime transitorio dell’art. 17 l.r. 14/2019 mantiene applicabile la disciplina regionale agli interventi per i quali la richiesta del permesso di costruire era stata presentata entro il 31 marzo 2019 e che il Piano degli Interventi incideva soltanto sulla capacità edificatoria, non sulla destinazione residenziale dell’area. Hanno inoltre sostenuto che il titolo non fosse in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, poiché il Piano degli Interventi era stato approvato prima del rilascio del permesso e risultava derogato dalla disciplina regionale applicabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento del 24 aprile 2025 sia il successivo diniego di autotutela. Ha interpretato l’art. 17 l.r. 14/2019 nel senso che gli interventi per i quali la SCIA o la richiesta di permesso di costruire siano stati presentati entro il 31 marzo 2019 continuano a essere disciplinati dalla l.r. 14/2009 quanto alla disciplina speciale e derogatoria relativa a premialità volumetriche, incentivi e profili procedimentali; tale regime non esclude però l’applicazione delle disposizioni statali sulle proroghe dei titoli edilizi. L’art. 10-septies d.l. 21/2022 è quindi astrattamente applicabile anche a titoli rilasciati in forza della l.r. 14/2009. Nel caso concreto risultavano soddisfatte le prime due condizioni previste dalla norma: il titolo era stato rilasciato entro la data richiesta e i termini non erano decorsi al momento della comunicazione. Anche la terza condizione doveva ritenersi sussistente, perché il permesso non era in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dopo il suo rilascio: il Piano degli Interventi era anteriore al permesso e, quanto alla disciplina derogatoria applicabile, risultava superato dalla normativa regionale transitoria. Il Comune aveva dunque erroneamente equiparato il contrasto con lo strumento urbanistico preesistente al contrasto con nuovi strumenti urbanistici rilevante ai sensi dell’art. 10-septies. Il TAR ha distinto il caso deciso da un precedente del Consiglio di Stato relativo a titoli incisi da un nuovo strumento urbanistico sopravvenuto, caratterizzato da una diversa situazione normativa e fattuale. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-septies d.l. 21/2022
La proroga straordinaria dei termini di inizio e ultimazione dei lavori è applicabile quando ricorrono cumulativamente il rilascio del titolo entro la data prevista, il mancato decorso dei termini al momento della comunicazione e l’assenza di contrasto con nuovi strumenti urbanistici o con piani e provvedimenti di tutela approvati nel frattempo.
art. 17 l.r. 14/2019
Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.
La disposizione transitoria mantiene la disciplina della l.r. 14/2009 per gli interventi tempestivamente avviati, soprattutto quanto alle deroghe, premialità volumetriche, incentivi e profili procedimentali, senza impedire l’applicazione della normativa statale sulle proroghe dei titoli edilizi.
l.r. 14/2009
Costituisce disciplina speciale e derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici comunali, da interpretare in conformità ai principi fondamentali della normativa statale in materia edilizia.
art. 15 d.P.R. 380/2001
Disciplina la proroga ordinaria del termine per l’ultimazione dei lavori e rimane applicabile ai titoli edilizi rilasciati in base alla disciplina regionale speciale, salvo i limiti derivanti dal dato normativo e dalla materia.
d.P.R. 380/2001
La normativa statale costituisce parametro inderogabile per la qualificazione degli interventi edilizi, per l’individuazione del titolo abilitativo necessario e per la disciplina ordinaria delle proroghe.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che mantiene applicabile una legge regionale speciale e derogatoria per gli interventi edilizi avviati entro il termine previsto non esclude l’applicazione delle successive norme statali che disciplinano la proroga dei termini di efficacia e ultimazione dei lavori.
- La proroga straordinaria dei termini edilizi è consentita quando il titolo sia stato rilasciato entro la data prevista, i termini non siano ancora scaduti al momento della comunicazione e non sussista contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dopo il rilascio del titolo, né con sopravvenuti piani o provvedimenti di tutela.
- Ai fini della condizione relativa all’assenza di contrasto con nuovi strumenti urbanistici, il contrasto con uno strumento urbanistico già vigente prima del rilascio del permesso di costruire non equivale, di per sé, al contrasto con un nuovo strumento urbanistico sopravvenuto, soprattutto quando il titolo sia stato legittimamente rilasciato in deroga in forza di una disciplina regionale transitoria.
- La normativa regionale speciale in materia di ampliamenti e deroghe edilizie si coordina con la disciplina statale dell’edilizia e non può essere interpretata nel senso di escludere le regole statali sulle proroghe dei titoli abilitativi, salvo un espresso limite normativo o incompatibilità con la materia statale.
- Un precedente giurisprudenziale relativo a un titolo inciso da uno strumento urbanistico sopravvenuto non è automaticamente applicabile a una fattispecie in cui lo strumento urbanistico richiamato dall’amministrazione era anteriore al rilascio del titolo e la disciplina regionale derogatoria era ancora applicabile.
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