Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del permesso di costruire n. 43/2021 dell’8 settembre 2023 rilasciato alla controinteressata società semplice Quindici e ai signori Merler Cinzia e Bernardi Hugo dal Comune di Garda per “l’esecuzione di lavori per la demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della legge regionale n. 14/2019 di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Garda, via San Vigilio n. 15, sull’area identificata nel catasto comunale alla Sez. Unica Foglio n. 1, Mapp. n. 225 sub 4”; - dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, prot. n. 0001895/2023 del 31 gennaio 2023, rilasciato alla controinteressata Quindici società semplice dal Comune di Garda, relativa alla stessa iniziativa edilizia sopracitata; - dell’approvazione del Comune di Garda della selezione preliminare (screening) prot.n. 0015000/2023 del 5 settembre 2023 espressa in favore della controinteressata Quindici società semplice; - dell’autorizzazione di Veneto S.p.a. prot. gen. 1516/2022 del 27 gennaio 2022 CI 07.01.0 riferimento n. 26457/21 rilasciata alla controinteressata Quindici s.s.; - di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguente o comunque connesso con l’iniziativa edilizia di trasformazione dell’area posta in via San Vigilio, n. 15, fabbricati distinti in Catasto del Comune di Garda al foglio 1 part. 225 sub 4 e 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, screening ambientale e autorizzazione alla deroga alla fascia di rispetto stradale relativi alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricati residenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi a un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, sostenendo che i lavori fossero stati avviati senza adeguata pubblicità e contestando plurimi profili di illegittimità: difetto assoluto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica; violazione della legge regionale del Veneto n. 14/2019; contrasto con il PAT e il PI comunali; illegittimo frazionamento dell'iniziativa edilizia mediante permesso di costruire e SCIA; violazione dell'obbligo di piano attuativo; necessità di un permesso di costruire per le opere di sbancamento e modifica del livello di campagna; carenza di motivazione della VINCA e violazione della disciplina sui siti di interesse comunitario e sulle zone di protezione speciale; difetto di motivazione dell'autorizzazione di Veneto Strade e violazione dell'art. 16 del Codice della strada e del relativo regolamento; mancanza di trasparenza sugli oneri di costruzione. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso e il difetto di interesse ad agire. Hanno dedotto che i ricorrenti conoscevano l'intervento almeno dal settembre 2025, quando i lavori erano già iniziati, e che il 30 settembre 2025 era stato loro trasmesso un link contenente la documentazione progettuale, aperto entro il 6 ottobre 2025. Il ricorso è stato notificato il 13 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo fondato il rilievo di tardività e prescindendo dall'esame degli ulteriori motivi e delle altre questioni preliminari. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di contestazione dell'an dell'edificazione, la piena conoscenza coincide con l'inizio dei lavori; in caso di contestazione del quomodo, occorre la conoscenza della dimensione e consistenza dell'intervento. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano visto il cartello dei lavori, conoscevano l'avvio delle demolizioni e dello sbancamento e avevano ricevuto la documentazione progettuale, comprese le planimetrie e la SCIA in variante, tramite un link aperto al più tardi il 6 ottobre 2025. Da tale data il giudice ha ritenuto conosciuti sia l'an sia il quomodo dell'intervento; alla data della notificazione del ricorso il termine decadenziale di sessanta giorni era quindi decorso. Il TAR ha inoltre rilevato, sebbene in via incidentale rispetto alla declaratoria di irricevibilità, che sarebbe stato fondato anche il difetto di interesse ad agire: la mera vicinitas non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso, essendo necessaria l'allegazione di un pregiudizio concreto, attuale e personale e dell'utilità conseguibile dall'annullamento. I ricorrenti avevano richiamato soltanto la tutela dell'area e il rischio di compromissione del versante, senza allegare una lesione direttamente riferibile alla propria sfera giuridica. È stata respinta anche la richiesta di cancellazione delle espressioni ritenute offensive, poiché esse risultavano collegate all'oggetto della controversia e funzionali all'esercizio del diritto di difesa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500 in favore del Comune e in euro 1.500 in favore dei controinteressati, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
Il termine decadenziale per impugnare un titolo edilizio decorre dalla piena conoscenza dell'intervento; questa coincide con l'inizio dei lavori quando si contesta l'an dell'edificazione e richiede la conoscenza della dimensione e consistenza dell'opera quando si contesta il quomodo.
art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa essa è necessario avervi interesse.
L'interesse a ricorrere richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità derivabile dall'eventuale annullamento.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente l'applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 89 c.p.c.
art. 89 c.p.c.
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti è esclusa quando le espressioni conservano un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e non eccedono le esigenze difensive.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'interesse al ricorso può essere precisato e comprovato nel corso del processo, nel rispetto del contraddittorio, quando il pregiudizio sia contestato o la questione sia rilevata d'ufficio.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dalla piena conoscenza dell'intervento: dall'inizio dei lavori quando si contesta l'an dell'edificazione; dalla conoscenza della dimensione e consistenza dell'opera quando si contestano le modalità esecutive, ossia il quomodo.
- La piena conoscenza del titolo edilizio può essere provata anche per presunzioni sulla base dell'inizio dei lavori, della presenza e visibilità del cartello, della vicinanza dell'immobile e della conoscenza della documentazione progettuale; il vicino che necessiti di ulteriori elementi deve attivarsi tempestivamente mediante accesso agli atti.
- La mera vicinitas costituisce elemento di legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio. È necessaria l'allegazione di un pregiudizio concreto, attuale e personale e dell'utilità specifica conseguibile dall'annullamento.
- L'interesse a ricorrere può essere precisato e comprovato nel corso del processo, ma, a fronte di una specifica eccezione di difetto di interesse, il ricorrente deve allegare elementi riferibili alla propria posizione giuridica e non può limitarsi a invocare la tutela generale dell'area o del territorio.
- Le espressioni potenzialmente offensive contenute negli scritti difensivi non devono essere cancellate quando mantengono un rapporto con l'oggetto della controversia e risultano funzionali alla valutazione dell'attendibilità delle allegazioni avversarie, senza un intento meramente denigratorio.
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