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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento di rigetto del titolo di soggiorno per lavoro domestico-emersione 2020 ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 (CAT. -OMISSIS-^ SEZ/CMG/-OMISSIS-) prot. n.-OMISSIS- del 23 settembre 2025, emesso in data 6 settembre 2025 e notificato all’interessato in data 17 ottobre 2025; - di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per emersione del lavoro domestico ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, fondato sulla condanna, anche a seguito di patteggiamento, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 800 euro di multa per rapina in concorso e lesioni personali. Il provvedimento ha richiamato entrambe le cause ostative previste dall’art. 103, comma 10, lett. c) e d), d.l. n. 34/2020: da un lato, la condanna per un reato rientrante tra quelli indicati dall’art. 380 c.p.p.; dall’altro, la valutazione concreta della pericolosità sociale e della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, anche in ragione dell’assenza di vincoli familiari rafforzati in Italia. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, carenza di istruttoria ed erronea applicazione di un automatismo ostativo, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto effettuare una valutazione attuale e comparativa della pericolosità sociale e considerare l’istanza di riabilitazione e l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere, motivazione insufficiente o apparente e violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, contestando la genericità della motivazione sulla pericolosità, l’omessa considerazione del contributo concreto al reato, della durata del procedimento e della condotta successiva. Il terzo motivo deduceva l’erroneità dei presupposti e la violazione del contraddittorio procedimentale, assumendo che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 fosse stato inviato al precedente legale mandatario, poi deceduto, senza effettiva conoscenza da parte del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha distinto le due cause ostative dell’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020. La lett. c) prevede una presunzione legislativa assoluta di pericolosità per chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dall’art. 380 c.p.p.; essa non lascia alla Questura margini di discrezionalità sulla pericolosità attuale. La rapina rientra tra tali reati e la condanna pronunciata a seguito di patteggiamento è espressamente rilevante. L’automatismo può essere superato solo in presenza di legami familiari rafforzati in Italia, rispetto ai quali deve essere effettuato il bilanciamento imposto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998. Nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato familiari rientranti nell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998; la dedotta presenza di zii e fratello non era stata provata e comunque non rientrava nella categoria normativa rilevante. Quanto alla lett. d), la Questura aveva svolto una valutazione concreta della pericolosità, valorizzando la gravità e le modalità del fatto criminoso, l’assenza di significativi indici di positivo inserimento sociale e l’assenza di vincoli familiari rilevanti. Tale valutazione, ampiamente discrezionale, non è stata ritenuta illogica né adeguatamente smentita. L’estinzione del reato e la presentazione dell’istanza di riabilitazione sono state ritenute irrilevanti ai fini della valutazione amministrativa della pericolosità, perché attengono agli effetti penali della condanna e non eliminano la rilevanza del fatto storico e della sua gravità. Il TAR ha inoltre valorizzato, quale indice contrario all’affidabilità sociale, l’omessa indicazione del precedente penale nella domanda, ritenendo che il dovere di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 gravi anche sul privato. Infine, la mancata conoscenza del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento, poiché la causa ostativa di cui alla lett. c) rendeva vincolato il diniego e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e costituisce la base normativa dell’istanza di permesso di soggiorno.

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020

    non sono ammessi alle procedure di emersione coloro che “risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale...”

    Prevede una causa ostativa fondata su una presunzione legislativa assoluta di pericolosità; la condanna per un reato compreso nell’art. 380 c.p.p. esclude l’ammissione alla procedura senza necessità di una distinta valutazione discrezionale della pericolosità attuale.

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020

    non sono ammessi alle procedure di emersione coloro che “comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato...”

    Impone una valutazione concreta della pericolosità dello straniero e richiede una motivazione più stringente rispetto alla causa ostativa fondata sul mero reato di cui all’art. 380 c.p.p.

  • art. 380 c.p.p.

    Individua i reati che comportano l’arresto obbligatorio in flagranza; la rapina è stata ritenuta ricompresa tra tali reati e, per effetto del rinvio dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, ostativa all’emersione.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta è espressamente rilevante ai fini della causa ostativa prevista dall’art. 103, comma 10, lett. c) e d), d.l. n. 34/2020.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    In presenza di legami familiari rafforzati, impone il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e diritto alla vita familiare; in assenza di tali legami non supera la presunzione ostativa prevista dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Individua i familiari rilevanti ai fini della tutela dell’unità familiare; zii e fratelli non sono stati ritenuti appartenenti alla categoria indicata nel caso concreto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”

    Il dovere di collaborazione e buona fede grava anche sul privato, compreso lo straniero che chieda la regolarizzazione, il quale deve fornire lealmente le informazioni necessarie al corretto esercizio del potere amministrativo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sua eventuale violazione non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”

    La violazione del contraddittorio procedimentale non comporta l’annullamento del diniego fondato sulla causa ostativa vincolata di cui all’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L’estinzione del reato ai fini penali non elimina la rilevanza del fatto storico e della sua gravità nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono le condizioni previste.

Massime di principio

  • La condanna, anche a seguito di patteggiamento, per un reato compreso nell’art. 380 c.p.p. costituisce, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, causa ostativa assoluta all’ammissione alla procedura di emersione, senza che la Questura debba svolgere una distinta valutazione discrezionale della pericolosità sociale attuale.
  • La presunzione ostativa derivante dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 può essere superata, secondo il bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998, soltanto in presenza di legami familiari rafforzati in Italia riconducibili ai familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
  • La distinta causa ostativa prevista dall’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 richiede una valutazione concreta della pericolosità e una motivazione più stringente, che può fondarsi sulla gravità e sulle modalità del reato, sull’assenza di elementi di positivo inserimento sociale e sulla mancanza di vincoli familiari significativi.
  • L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e la presentazione di un’istanza di riabilitazione incidono sugli effetti penali della condanna, ma non impediscono alla Questura di valorizzare la gravità del fatto storico nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
  • Il dovere di collaborazione e buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 grava anche sul privato; l’omessa indicazione di precedenti penali nella domanda di regolarizzazione può essere considerata indice di scarsa affidabilità sociale.
  • Quando il diniego di emersione è comunque imposto dalla causa ostativa vincolata dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020, l’omessa o irregolare comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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