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Sentenza

Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento di euro 61.667,20 a titolo di prelievo latte per l’annata lattiera 2001-2002 e iscrizione del debito nel Registro nazionale dei Debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato la nota AGEA del 26 novembre 2025, notificata il 12 dicembre 2025, con cui le era stato intimato il pagamento di euro 61.667,20 per prelievo latte relativo all’annata lattiera 2001-2002. Sono state altresì impugnate l’iscrizione della posizione debitoria nel Registro nazionale dei Debiti e ogni atto presupposto e connesso. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in ragione della sopravvenuta eliminazione degli atti lesivi.

La decisione

Nel corso del giudizio AGEA, con atto del 18 febbraio 2026, ha annullato l’intimazione impugnata e disposto la cancellazione della posizione debitoria della ricorrente dal Registro nazionale dei Debiti relativamente alla campagna 2001-2002. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la rifusione delle spese. Il TAR ha ritenuto che la pretesa fosse stata pienamente soddisfatta e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha inoltre applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico di AGEA, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, considerato che la controversia era stata composta in via amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 8-ter d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009

    Registro nazionale dei Debiti

    È indicato quale base normativa del Registro nazionale dei Debiti presso AGEA, dal quale è stata cancellata la posizione debitoria della ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla l’atto impugnato e rimuove integralmente gli effetti lesivi contestati, realizzando pienamente la pretesa del ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha rimosso l’atto impugnato, anche se la controversia è stata definita in via amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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