Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento per quanto di ragione, della deliberazione del Consiglio Comunale di Monticello Conte Otto n. 66 del 18 dicembre 2024, pubblicata all'albo pretorio comunale fino al 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Primo Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11”; del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Monticello Conte Otto, approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2024, nelle parti in cui recepisce l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 11/2004 tra il Comune ed i signori Marco Farinello e Alessandra Ceolato per atto 27.11.2014, n. 87.014 rep. notaio G. Muraro di Asiago (VI), e, in particolare, della Tavola 2 - Zonizzazione e della Tavola n. 3.2 - Zonizzazione, nelle parti in cui classificano le aree di proprietà dei controinteressati censite al Catasto Fabbricati di Monticello Conte Otto, foglio 9, con la particella n. 714 ed al Catasto Terreni dello stesso Comune, foglio 9, con i mappali nn. 738, 789, 790, 791, 792, 793, 794 e 75, come zone territoriali omogenee “B/58”, “Verde Privato”, “F3” e “F4” e dell'art. 23, comma 2, delle Norme Tecniche Operative del PI, nella parte in cui prevede e disciplina la z.t.o. “B/58”; degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Monticello Conte Otto n. 66 del 18 dicembre 2024 e Piano degli Interventi, nelle parti che recepiscono l'accordo pubblico-privato e classificano le aree come B/58, Verde Privato, F3 e F4, consentendo un parcheggio pubblico e nuova edificazione residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con le aree verdi interessate, ha impugnato il Piano degli Interventi deducendo: 1) violazione degli artt. 12, comma 3, e 17, comma 2, della l.r. Veneto n. 11/2004 e dell'art. 25 delle NTA del PAT, per asserito contrasto con la destinazione delle aree a Parco del Fiume Astichello e con la tutela delle aree libere adiacenti al corso d'acqua; 2) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d), della l.r. n. 11/2004 e dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 14/2017, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in relazione al consumo di suolo e alla mancanza di alternative di riqualificazione del tessuto insediativo; 3) violazione dell'art. 17, comma 2, lett. b), della l.r. n. 11/2004, dell'art. 28-bis della l. n. 1150/1942 e delle disposizioni del PAT che avrebbero imposto la previa pianificazione attuativa, oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, incongruità, illogicità manifesta e contraddittorietà, poiché l'area non sarebbe stata urbanizzata. Il ricorrente ha allegato pregiudizi derivanti dall'impermeabilizzazione del suolo, dal rischio di allagamento, dall'aumento del carico insediativo e del traffico, dalla perdita di luce, area, panorama e valore dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dai controinteressati. La vicinitas del ricorrente, proprietario di un immobile confinante con le aree oggetto di trasformazione, e la perizia tecnica prodotta costituivano un principio di prova sufficiente del pregiudizio e dell'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento, in conformità ai principi dell'Adunanza Plenaria n. 22/2021. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la Tavola 4 del PAT indicava l'area B/58 come libera da prescrizioni e collocata nella linea preferenziale dello sviluppo insediativo residenziale, senza contrasto con il PAT. Il secondo motivo è stato respinto perché la l.r. n. 14/2017 non vieta in assoluto l'edificazione esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata, ma la assoggetta a limiti quantitativi. Il rapporto preliminare ambientale aveva verificato il consumo di suolo del PI: il consumo complessivo era di 51.971 mq, a fronte di una quantità comunale ancora disponibile di 25.929 mq; l'area B/58, pari a 2.700 mq, rientrava quindi nella quota consumabile. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'accordo pubblico-privato può disciplinare anche l'urbanizzazione dell'area e costituisce uno degli strumenti di attuazione indiretta previsti dalle NTO del PI, insieme ai piani attuativi e al permesso di costruire convenzionato. Nel caso concreto l'accordo prevedeva, a carico dei proprietari, la realizzazione del parcheggio pubblico e della viabilità, la cessione di un'area verde al Comune e specifici limiti edificatori, energetici e dimensionali. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 12, comma 3, e 17, comma 2, l.r. Veneto n. 11/2004
Le previsioni del Piano degli Interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici sovraordinati; nel caso concreto il TAR ha escluso il contrasto con il PAT.
art. 25 NTA del PAT di Monticello Conte Otto
La disposizione sul Parco del Fiume Astichello non impediva la trasformazione dell'area B/58, risultata libera da prescrizioni nella Tavola 4 del PAT e interna alla linea preferenziale dello sviluppo insediativo residenziale.
art. 2, comma 1, lett. d), l.r. Veneto n. 11/2004
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obiettivi di sostenibilità e tutela del territorio; la censura collegata è stata respinta.
art. 1, comma 2, l.r. Veneto n. 14/2017
La disciplina regionale sul consumo di suolo non vieta ogni edificazione esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata, ma la sottopone a limiti quantitativi.
D.G.R. Veneto n. 668/2018
I limiti quantitativi di consumo di suolo sono stabiliti distintamente per ciascun Comune; il TAR ha ritenuto rispettata la quota assegnata a Monticello Conte Otto.
art. 28-bis l. n. 1150/1942
Richiamato nella censura sulla necessità di pianificazione attuativa o convenzionamento; il TAR ha ritenuto che l'accordo pubblico-privato costituisse strumento idoneo a disciplinare l'attuazione e l'urbanizzazione dell'intervento.
art. 6 l.r. Veneto n. 11/2004
L'accordo pubblico-privato può essere recepito nel Piano degli Interventi e può prevedere obblighi di urbanizzazione, cessioni e limiti edificatori a fronte dell'attribuzione di capacità edificatoria.
art. 4 NTO del Piano degli Interventi
La disposizione prevede l'attuazione del PI mediante interventi diretti e indiretti, includendo tra questi ultimi gli accordi pubblico-privati di cui all'art. 6 della l.r. n. 11/2004.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
Indicato tra gli strumenti di attuazione indiretta contemplati dalle NTO del PI, insieme agli accordi pubblico-privati e ai piani urbanistici attuativi.
art. 31 c.p.a.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione da riportare.
Massime di principio
- La vicinitas del proprietario confinante con un'area interessata da una previsione edificatoria, accompagnata da allegazioni specifiche e da un principio di prova del pregiudizio concreto, è sufficiente a fondare l'interesse a impugnare lo strumento urbanistico e l'utilità dell'eventuale annullamento.
- Il contrasto tra Piano degli Interventi e PAT non può essere affermato quando la cartografia dello strumento sovraordinato indica l'area come libera da prescrizioni e ricompresa nella linea preferenziale dello sviluppo insediativo residenziale.
- La disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo non determina un divieto assoluto di edificazione al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ma consente le trasformazioni entro i limiti quantitativi assegnati al singolo Comune; la verifica va svolta sulla quantità complessiva consumata dal piano rispetto alla quota disponibile.
- Un accordo pubblico-privato recepito nel Piano degli Interventi può disciplinare anche le opere di urbanizzazione e gli obblighi del soggetto proponente, costituendo uno strumento di attuazione indiretta alternativo al piano urbanistico attuativo quando la disciplina urbanistica comunale lo preveda e l'accordo stabilisca adeguatamente cessioni, opere, limiti volumetrici e caratteristiche dell'intervento.
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