Cassazione Civile, Ordinanza n. 40220/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretto il principio secondo cui il raddoppio dei termini presuppone la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione. Conseguentemente, il motivo assorbente comporta l'assorbimento degli altri mezzi di impugnazione e il rigetto integrale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Le spese vengono poste a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF e IRAP relative al 2004, annullato dai giudici di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'illegittimità dell'atto. Tra i motivi, quello esaminato prioritariamente denunciava la violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il raddoppio dei termini di accertamento per mancanza dell'indicazione, nell'atto, del reato tributario e per la ritenuta insussistenza dei presupposti della condotta criminosa. La Corte rileva tuttavia che la CTR aveva accertato in fatto l'inesistenza e ingiustificatezza del richiamo al reato tributario, l'assenza di spiegazioni sui presunti versamenti e ricavi e la mancata prova del superamento della soglia di punibilità; tali accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
Per gli anni e nei casi applicabili ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
La disciplina del raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale e non richiede la concreta presentazione della denuncia.
È richiamato quale norma incriminatrice tributaria rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa un'autonoma regula iuris sul riparto dell'onere probatorio oltre a ribadire che il contribuente deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.
L'obbligo di denuncia penale costituisce la condizione obiettiva che legittima il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando, sulla base dei fatti accertati, sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la effettiva presentazione della denuncia.
- Il giudice tributario, investito della contestazione sul raddoppio dei termini, può controllare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia mediante una valutazione "ora per allora", ma non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato.
- Ai fini della legittimità del raddoppio, rileva la situazione esistente al momento della violazione e dell'accertamento; non assume rilievo che successivamente la pretesa tributaria venga ridimensionata o venga meno la soglia di punibilità, salvo uso pretestuoso o strumentale dell'istituto da parte dell'Amministrazione.
- Se il motivo di ricorso mira in realtà a contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito circa l'assenza dei presupposti del reato o della soglia di punibilità, esso è inammissibile in sede di legittimità.
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