Cassazione Civile, Ordinanza n. 11919/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa esclusivamente a interessi e sanzioni per tardivo pagamento degli acconti IRPEF, IRAP e IVA collegati alla dichiarazione Modello Unico 2008 per l'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia delle Entrate otteneva la riforma della decisione, con rigetto dell'appello incidentale del contribuente e condanna alle spese. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per non avere dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, assumendo che esso introducesse una questione nuova, relativa ai presupposti impositivi IRAP e alla soggettività passiva per l'annualità 2007, estranea al thema decidendum che riguardava solo la tempestività dei versamenti e con conseguente violazione del giudicato interno e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per non avere la CTR spiegato la pertinenza del motivo di appello rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, perché dagli atti risultava che l'oggetto del giudizio era la tardività dei versamenti e che il richiamo all'anno 2006 era solo incidentale; l'Ufficio non aveva introdotto una nuova causa petendi ma aveva impugnato il capo della sentenza che si era espresso sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP per il 2007. La Corte ha quindi ritenuto corretto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e la decisione di merito della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettato l'appello incidentale del contribuente e condannato quest'ultimo alle spese di primo e secondo grado. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza d'appello è stata ritenuta infondata, poiché la CTR aveva correttamente esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata respinta, perché la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non vi è stata violazione della norma sull'appello nel processo tributario, poiché l'impugnazione dell'Ufficio riguardava un capo effettivamente deciso in primo grado e non introduceva una questione nuova.
artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati come base dei controlli automatizzati sulla dichiarazione, da cui era scaturita la cartella per interessi e sanzioni.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma dei controlli automatizzati in materia IVA, a fondamento dell'iscrizione a ruolo impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando investe un capo della sentenza effettivamente deciso dal primo giudice, anche se la motivazione del capo richiama profili ulteriori o incidentali non costituenti autonomo oggetto della domanda.
- L'eccezione di inammissibilità per asserita novità del gravame va respinta quando dall'atto introduttivo e dagli atti di causa risulti che l'Ufficio si limita a contestare la decisione resa sul punto controverso, senza introdurre una nuova causa petendi.
- Il giudizio sulla corrispondenza tra motivo di appello e contenuto della sentenza impugnata deve essere effettuato in base all'effettivo oggetto della lite e al contenuto dispositivo della decisione di primo grado, non a riferimenti incidentali o marginali contenuti nella motivazione.
- La deduzione di omessa motivazione è infondata quando la sentenza d'appello, pur sinteticamente, mostri di avere esaminato l'eccezione proposta e di avere espresso una ragione logicamente sufficiente per respingerla.
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