Cassazione Civile, Ordinanza n. 12713/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di un dirigente dell’Agenzia del Territorio, comunicata nel 2011 con decorrenza dal 31 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 72, comma 11, d.l. 112/2008, per avere il dipendente maturato quaranta anni di anzianità contributiva. La Corte d’appello di Roma aveva ritenuto illegittimo il recesso perché disposto in modo sostanzialmente automatico, senza una motivazione che illustrasse le ragioni organizzative e tecnico-funzionali della scelta, e aveva quindi ordinato la reintegra e il pagamento delle retribuzioni perdute. In cassazione l’Agenzia ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la delibera n. 1 del 28.11.2008 e il comunicato dell’11.12.2008 n. 22, che a suo dire costituivano atto di organizzazione interna idoneo a integrare la motivazione del recesso ed esonerare da ulteriori specificazioni; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 11, d.l. 112/2008, 16, comma 11, d.l. 98/2011 e 74 d.l. 112/2008, sostenendo che la norma del 2011 richiederebbe solo la predeterminazione di criteri generali e non anche l’indicazione delle specifiche esigenze di servizio o delle ragioni puntuali del recesso. Il resistente ha controricorso per chiedere il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell’art. 72, comma 11, d.l. 112/2008, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto da parte della pubblica amministrazione era comunque soggetta a un obbligo di motivazione, desumibile dai principi di buona fede e correttezza, imparzialità, buon andamento e controllo di legalità dell’azione amministrativa. Ha inoltre precisato che l’art. 16, comma 11, d.l. 98/2011 ha natura innovativa e non si applica retroattivamente al recesso del 2011; in ogni caso, l’atto generale di organizzazione interna può sostituire la motivazione solo se richiamato specificamente nel singolo provvedimento di recesso per relationem. Nel caso concreto la delibera del 28.11.2008 non risultava richiamata nell’atto di cessazione, mentre il comunicato richiamato in sentenza era stato già ritenuto inidoneo a soddisfare l’onere motivazionale perché privo di indicazioni sulle finalità organizzative perseguite e sul collegamento con le posizioni lavorative interessate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio
Il motivo di ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto non era decisivo e, comunque, l’atto invocato non era specificamente richiamato nel recesso.
art. 72, comma 11, d.l. 112/2008
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale
La facoltà di recesso della pubblica amministrazione richiede un esercizio non automatico ma coerente con esigenze organizzative e con un obbligo motivazionale sostanziale.
art. 16, comma 11, d.l. 98/2011
l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro ... non necessita di ulteriore motivazione qualora la amministrazione interessata abbia determinato preventivamente i criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna
Ha natura innovativa e non è applicabile retroattivamente; può operare solo per i recessi successivi e comunque mediante specifico rinvio all’atto generale.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La risoluzione del rapporto deve essere esercitata nel perseguimento del pubblico interesse e degli obiettivi di efficienza, economicità, imparzialità e trasparenza.
art. 97 Cost.
L’azione amministrativa deve rispettare i principi di imparzialità e buon andamento, che impongono una motivazione idonea del recesso.
art. 6, comma 1, direttiva 78/2002 CE
La Corte richiama la necessità di evitare che il recesso fondato sull’anzianità contributiva si traduca in una discriminazione in ragione dell’età.
art. 23 quater d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012
È richiamato solo per dare conto dell’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di una pubblica amministrazione non può avvenire in modo automatico e indifferenziato, ma deve essere sorretta da una motivazione che renda controllabile la coerenza della scelta con le esigenze organizzative dell’ente e con il pubblico interesse.
- L’atto generale di organizzazione interna può integrare o sostituire la motivazione del singolo provvedimento di recesso solo se il provvedimento lo richiama espressamente e ne consente il collegamento concreto con la posizione del lavoratore interessato.
- Una disposizione sopravvenuta che esoneri la pubblica amministrazione da una ulteriore motivazione ha natura innovativa, salvo diversa indicazione, e non si applica ai recesso già intimati sotto la vigenza della disciplina anteriore.
- Nel recesso pubblico fondato sul raggiungimento di una certa anzianità contributiva, la scelta organizzativa deve comunque essere bilanciata con i principi di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento, per evitare effetti discriminatori o meramente automatici.
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non è sufficiente allegare la mera rilevanza di un atto o documento: occorre che esso sia effettivamente decisivo e idoneo, nel caso concreto, a mutare l’esito della lite.
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