Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12626/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice per ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolto come marinaio su un’imbarcazione di proprietà e armata dai convenuti, nonché la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 30 giugno 2010, con conseguenti condanne economiche. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il rapporto per il periodo 29 aprile 2009 - 30 giugno 2010 e liquidando a favore della lavoratrice riassunzione o indennità risarcitoria, differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso. Con l’unico motivo di ricorso, i soccombenti deducevano violazione e falsa applicazione di legge e dei CCNL: contestavano, anzitutto, il computo del termine di 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, ritenendo erronea la conclusione della Corte territoriale sulla tempestività; in secondo luogo, censuravano la quantificazione dell’indennità risarcitoria, reputata eccessiva perché pari a quattro mensilità nonostante la breve durata del rapporto, le ridotte dimensioni dell’impresa e il numero contenuto di dipendenti; infine, sostenevano che la Corte d’appello avesse impropriamente richiamato l’art. 8 L. n. 108/1990 valorizzando il comportamento delle parti, e che non potesse rilevare in tale valutazione il pagamento in nero di una parte della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., precisando che il rigetto dell’eccezione di decadenza non discendeva dalla tempestività dell’impugnativa stragiudiziale, bensì dalla mancata proposizione dell’eccezione di decadenza da parte dei convenuti nel rito del lavoro, trattandosi di eccezione in senso stretto relativa a un diritto disponibile. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo relativo alla quantificazione dell’indennità risarcitoria, osservando che la misura, prossima ai minimi di legge, era stata fissata sulla base dei parametri legali con motivazione logica e coerente, quindi non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 604/1966

    termine di giorni 60 posto a pena di decadenza

    l’impugnativa del licenziamento è soggetta a decadenza, ma nel caso concreto la decadenza non è stata utilmente fatta valere perché non eccepita dalla parte convenuta nel rito del lavoro.

  • art. 8 L. n. 108/1990

    richiamato dalla Corte territoriale ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria, con valutazione dei comportamenti delle parti e dei parametri legali; la Cassazione non ha ravvisato errore censurabile nella quantificazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • Cass. n. 19405/2011

    l’eccezione di decadenza relativa a diritto disponibile deve essere proposta dalla parte convenuta nella memoria di costituzione nel rito del lavoro.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la decadenza dall’impugnativa del licenziamento, quando incide su un diritto disponibile, opera solo se eccepita dalla parte interessata; il giudice non può rilevarla d’ufficio.
  • L’erroneità della motivazione sulla tempestività dell’impugnativa non comporta cassazione se il dispositivo è corretto per altra ragione giuridica, potendo la Corte correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
  • La quantificazione dell’indennità o del risarcimento, quando avvenga entro i parametri di legge e sia sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità come mera rivalutazione del merito.
  • In sede di cassazione, la censura sulla misura del risarcimento è infondata se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e dei criteri equitativi adottati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.