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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12621/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

Un contribuente ha impugnato, in relazione a crediti contributivi e a plurime cartelle di pagamento asseritamente mai notificate, gli estratti di ruolo notificatigli dal concessionario e anche l'iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili, della quale era venuto a conoscenza in occasione della stipula di un mutuo ipotecario. In primo grado l'opposizione era stata accolta limitatamente alla dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di preventiva comunicazione, mentre erano rimaste assorbite altre censure, tra cui la prescrizione dei crediti. La Corte d'appello ha poi confermato la decisione di primo grado ma ha ritenuto inammissibili le doglianze sul procedimento notificatorio delle cartelle e, quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, ha affermato che essa non poteva essere fatta valere con opposizione all'estratto di ruolo in difetto di atti esecutivi, dovendo semmai essere dedotta con tempestiva impugnazione della cartella; parimenti ha ritenuto tardiva la censura sui vizi di notificazione delle cartelle, da proporre con opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: violazione degli artt. 100, 112, 615 e 617 c.p.c. per avere la Corte escluso l'interesse ad agire sull'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi risultanti dagli estratti di ruolo; e violazione delle norme sulla notificazione di alcune cartelle in ipotesi di irreperibilità relativa, in un periodo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in assenza di atti esecutivi, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per far valere la prescrizione successiva alla notifica della cartella, mentre la prescrizione anteriore alla notifica andava contestata con tempestiva impugnazione della cartella stessa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché i dedotti vizi di notificazione delle cartelle avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire, ma la censura non ha superato la ratio della decisione impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato in tema di opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato in tema di opposizione agli atti esecutivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    richiamata come precedente sul regime dell'opposizione all'estratto di ruolo in difetto di atti esecutivi

Massime di principio

  • L'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile quando non vi siano atti esecutivi e si intenda far valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella, poiché in tal caso la tutela deve essere esercitata secondo i rimedi propri dell'esecuzione forzata o contro l'atto presupposto nei termini di legge.
  • La prescrizione del credito verificatasi prima della notifica della cartella deve essere dedotta con tempestiva impugnazione della cartella stessa e non può essere recuperata mediante impugnazione successiva dell'estratto di ruolo.
  • I vizi della notificazione della cartella di pagamento, ove dedotti, devono essere fatti valere con l'opposizione tempestiva prevista per gli atti esecutivi o per l'atto impugnabile, non potendo essere proposti tardivamente attraverso l'opposizione all'estratto di ruolo.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma censura un profilo che non incide sul fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiEsecuzioniProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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