Cassazione Civile, Ordinanza n. 12595/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto dal lavoratore alle dipendenze della società nel periodo 1° dicembre 1997-11 aprile 2001. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al lavoratore differenze retributive e trattamento di fine rapporto, escludendo però la natura transattiva di un atto del 26 luglio 2001 sottoscritto dal lavoratore e dall'amministratore della società. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., sostenendo che il verbale di conciliazione sindacale fosse completo di rinunce e idoneo a chiudere ogni pendenza; 2) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto non riproposta l'eccezione di prescrizione quinquennale, nonostante essa fosse stata reiterata nella memoria di costituzione in appello; 3) censura sulle spese di lite, perché la liquidazione sarebbe stata eccessiva rispetto al limitato accoglimento dell'appello e perché non sarebbe stata pronunciata condanna del lavoratore al pagamento delle spese in favore dei due soci, che i ricorrenti ritenevano coinvolti ingiustamente nel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorso non riportava né riassumeva il contenuto del verbale di conciliazione e non ne indicava adeguatamente la collocazione negli atti; inoltre la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulla natura transattiva dell'atto, sottratto al sindacato di legittimità salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza riguardava un errore percettivo sul contenuto di un atto processuale, che doveva essere fatto valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato disatteso: la critica sulla quantificazione delle spese era generica e non indicava la violazione dei parametri legali; quanto alla mancata condanna alle spese in favore dei due soci, la Corte ha osservato che nei loro confronti non vi era stata impugnazione specifica e che la semplice notificazione dell'appello aveva funzione di litis denuntiatio, senza far acquistare loro la qualità di parte nel grado di impugnazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2113 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la validità della conciliazione/rinuncia in sede sindacale nel rapporto di lavoro
art. 411 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura conciliativa del verbale sottoscritto in sede sindacale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per dedurre vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la doglianza non proponibile in cassazione perché attinente a errore percettivo
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come rimedio corretto per l'errore di fatto/percettivo sul contenuto di un atto processuale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, che impone l'indicazione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di deposito e di specifica indicazione del documento su cui il ricorso si fonda
art. 1362 c.c.
richiamato come norma di ermeneutica contrattuale rilevante solo se effettivamente dedotta come violata
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese, presupponendo la qualità di parte e la soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema della regolazione delle spese di lite
art. 132 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione sulla liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso che si fondi su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione: occorre almeno riassumere o trascrivere i passaggi essenziali del documento e consentirne l'esatta reperibilità nel fascicolo.
- La deduzione della natura transattiva di un atto negoziale è, di regola, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione delle norme di interpretazione contrattuale o per motivazione mancante, illogica o incompleta.
- L'errore percettivo del giudice sul contenuto testuale di un atto processuale non integra, di per sé, vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, ma va fatto valere con revocazione per errore di fatto.
- La censura sulle spese di lite deve specificare in concreto il parametro legale asseritamente violato; una contestazione generica sulla 'eccessività' della liquidazione è inammissibile o comunque infondata.
- La notificazione dell'impugnazione a soggetti estranei alla specifica devoluzione della lite può avere mera funzione di litis denuntiatio e non attribuisce automaticamente la qualità di parte nel grado di impugnazione, con conseguente inapplicabilità della condanna alle spese in loro favore.
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