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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12609/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal trasferimento di un ramo d'azienda da una società a un'altra, con prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. I lavoratori avevano poi sottoscritto in sede sindacale una transazione con la quale avevano accettato la prosecuzione del rapporto in capo alla cessionaria, ottenuto una somma pari a quindici mensilità e la garanzia di stabilità per tre anni, rinunciando ad azioni contro entrambe le società. Successivamente hanno agito per far dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità o invalidità della cessione di ramo d'azienda, chiedendo il ripristino del rapporto con la cedente e il risarcimento dei danni. Nei gradi di merito le domande sono state respinte, ritenendosi che la conciliazione in sede protetta rendesse valida ed efficace la rinuncia ex art. 2113 c.c. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 2112 c.c., 112 e 115 c.p.c., anche in relazione alla L. n. 223/1991, per non avere i giudici esaminato i profili di nullità/inefficacia/illegittimità del contratto di cessione, che avrebbero dovuto travolgere la transazione; (2) violazione degli artt. 1972, 1175, 1343, 1344, 1345, 1375, 1406, 1418 c.c. e 115 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per mancato esame di fatti e documenti e per l'erronea mancata ammissione di prove testimoniali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la corte territoriale aveva espressamente deciso nel senso della preclusione delle domande dei lavoratori in ragione della transazione sindacale valida ed efficace ai sensi dell'art. 2113 c.c. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che tale norma è violata solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti, circostanza non dedotta. Le censure di vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili per la disciplina della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'art. 1972 c.c. sanziona con nullità la transazione solo quando essa abbia ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune, o quando la nullità delle clausole del contratto base incida in modo essenziale sul contratto stesso; nel caso concreto, però, i ricorrenti non avevano dedotto gli elementi necessari per integrare tale fattispecie e la censura era generica. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario opera nel trasferimento di ramo d'azienda; la questione della sua contestazione è stata ritenuta preclusa dalla successiva conciliazione in sede protetta.

  • art. 2113 c.c.

    le rinunce e transazioni concluse in sede protetta sono valide ed efficaci e possono precludere la contestazione degli effetti del trasferimento sul rapporto di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia va configurato solo in presenza di totale mancanza di decisione sulla domanda; non ricorre quando il giudice decide espressamente, ancorché in rito o per preclusione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non acquisite in giudizio; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    la Corte ha esaminato i motivi sia sotto il profilo della violazione di legge sia del vizio motivazionale, dichiarando alcune censure infondate e altre inammissibili.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 1972 c.c.

    la nullità della transazione sussiste solo se essa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti; la nullità per altre ragioni del contratto base non basta.

  • art. 1419 c.c.

    la nullità di singole clausole del contratto base rileva ai fini dell'art. 1972 c.c. solo se tali clausole sono essenziali rispetto al contratto nel suo complesso.

  • art. 1325 c.c.

    è richiamato per distinguere la nullità per mancanza di requisiti essenziali da quella per illiceità della causa o del motivo comune, rilevante invece ai fini dell'art. 1972 c.c.

  • L. n. 223/1991

    richiamata dai ricorrenti in relazione alla legittimità del trasferimento/riorganizzazione, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione ritualmente devoluta; non ricorre se il giudice respinge la pretesa fondandosi su una ragione preclusiva o assorbente espressamente esaminata.
  • Le rinunce e transazioni concluse in sede sindacale o in altra sede protetta sono tendenzialmente valide ed efficaci ex art. 2113 c.c. e possono precludere al lavoratore la successiva contestazione degli effetti del rapporto, salvo specifiche cause di invalidità dedotte e provate.
  • La nullità della transazione ex art. 1972 c.c. richiede che il titolo oggetto dell'accordo sia nullo per illiceità della causa o del motivo comune; non è sufficiente la nullità del rapporto base per ragioni diverse, né una deduzione generica.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove, ma presuppone l'utilizzo da parte del giudice di prove non introdotte nel processo.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è fortemente limitato e le censure che mirano solo a rivalutare fatti e prove sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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