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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12604/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, comunicata nel 2015, della riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta in base alla contrattazione collettiva aziendale ai dipendenti del gruppo elettrico e, in seguito, anche ai pensionati e ai superstiti. I ricorrenti, già dipendenti o loro aventi causa, avevano chiesto l'accertamento del diritto a continuare a fruire dello sconto e la condanna delle società al ripristino del beneficio e al pagamento delle somme corrispondenti al periodo di interruzione. Con cinque motivi hanno dedotto: 1) che l'agevolazione avesse natura retributiva/corrispettiva e fosse quindi protetta dall'art. 36 Cost. e dalle norme sul compenso; 2) che si trattasse di diritto quesito già definitivamente entrato nel patrimonio dei lavoratori; 3) che il recesso datoriale fosse nullo perché limitato solo alla clausola sul beneficio e non all'intero accordo; 4) che le organizzazioni sindacali non avessero potere di disporre di diritti individuali dei pensionati, difettando una rappresentanza specifica; 5) che la documentazione consegnata al pensionamento avesse novato la fonte del diritto, incorporando stabilmente il beneficio nel trattamento individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure infondate, valorizzando l'evoluzione della disciplina collettiva, la non retributività dell'agevolazione, l'assenza di un diritto quesito e la legittimità del recesso unilaterale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che lo sconto tariffario non costituiva elemento retributivo collegato alla prestazione lavorativa, ma un beneficio di fonte collettiva. Ha escluso che il beneficio fosse entrato nel patrimonio dei pensionati come diritto quesito, qualificandolo piuttosto come mera aspettativa al mantenimento di una disciplina collettiva più favorevole. Ha inoltre ritenuto legittima la disdetta/recesso datoriale dalla regolamentazione collettiva, richiamando il principio secondo cui i contratti collettivi privi di termine non possono vincolare per sempre le parti. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso

    viene utilizzato come parametro formale per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 36 Cost.

    non estende la tutela della proporzionalità e sufficienza a un'agevolazione tariffaria non corrispettiva della prestazione lavorativa

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare il beneficio tra gli elementi della retribuzione

  • art. 48 T.U.I.R.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della rilevanza retributiva/fiscale del beneficio

  • art. 51 T.U.I.R.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte precisa che il rilievo fiscale non incide sulla qualificazione civilistica del beneficio

  • art. 1373 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la revoca/disdetta; la Corte ammette il recesso unilaterale nei rapporti collettivi a tempo indeterminato

  • art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989

    richiamato come fonte originaria dell'agevolazione tariffaria

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia e alla modificabilità delle clausole collettive succedutesi nel tempo

  • artt. 46 e 55 dei c.c.n.l. 21.2.1989, 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013

    richiamati come fonti della disciplina collettiva e del recesso/disdetta della regolamentazione sulle agevolazioni tariffarie

  • artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.

    richiamati per sostenere il difetto di rappresentanza sindacale; la censura è respinta perché il rapporto è regolato dalla contrattazione collettiva

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per sostenere la novazione della fonte del diritto al momento del pensionamento; la Corte non accoglie tale tesi

  • art. 1333 c.c.

    richiamato in collegamento alla pretesa incorporazione del beneficio nel trattamento individuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità consolidati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • d.l. n. 333/1992, art. 15, conv. in L. n. 359/1992

    richiamato nel quadro dell'evoluzione da ente pubblico economico a società per azioni

  • d.lgs. n. 79/1999

    richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico

  • direttiva 96/92/CE

    richiamata come fonte europea della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica

  • d.l. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007

    richiamato come tappa del completamento della liberalizzazione del mercato elettrico

  • delibera AEEG 29 dicembre 2007

    richiamata come atto che sollecitava il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici

Massime di principio

  • Un'agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva non è di per sé un elemento retributivo, se il suo riconoscimento non dipende dalla qualità o quantità della prestazione resa dal singolo lavoratore né è finalizzato a remunerarla.
  • Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di discipline collettive, la regolamentazione successiva sostituisce la precedente, salvo specifiche clausole di salvaguardia.
  • Il diritto quesito richiede che la situazione sia già entrata stabilmente nel patrimonio del lavoratore; se la pretesa riguarda solo il mantenimento futuro di un trattamento più favorevole, si tratta di mera aspettativa.
  • Un contratto collettivo o aziendale privo di termine non può vincolare indefinitamente le parti: il recesso unilaterale è ammissibile anche nella contrattazione collettiva, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • La qualificazione fiscale di un beneficio come 'reddito di lavoro' non è decisiva ai fini della sua natura civilistica nel rapporto di lavoro.
  • Le dichiarazioni o certificazioni unilaterali del datore di lavoro non possono, da sole, provare una comune volontà collettiva idonea a stabilizzare in via definitiva un beneficio previsto dalla contrattazione.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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