Cassazione Civile, Ordinanza n. 12604/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, comunicata nel 2015, della riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta in base alla contrattazione collettiva aziendale ai dipendenti del gruppo elettrico e, in seguito, anche ai pensionati e ai superstiti. I ricorrenti, già dipendenti o loro aventi causa, avevano chiesto l'accertamento del diritto a continuare a fruire dello sconto e la condanna delle società al ripristino del beneficio e al pagamento delle somme corrispondenti al periodo di interruzione. Con cinque motivi hanno dedotto: 1) che l'agevolazione avesse natura retributiva/corrispettiva e fosse quindi protetta dall'art. 36 Cost. e dalle norme sul compenso; 2) che si trattasse di diritto quesito già definitivamente entrato nel patrimonio dei lavoratori; 3) che il recesso datoriale fosse nullo perché limitato solo alla clausola sul beneficio e non all'intero accordo; 4) che le organizzazioni sindacali non avessero potere di disporre di diritti individuali dei pensionati, difettando una rappresentanza specifica; 5) che la documentazione consegnata al pensionamento avesse novato la fonte del diritto, incorporando stabilmente il beneficio nel trattamento individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure infondate, valorizzando l'evoluzione della disciplina collettiva, la non retributività dell'agevolazione, l'assenza di un diritto quesito e la legittimità del recesso unilaterale da un rapporto collettivo a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che lo sconto tariffario non costituiva elemento retributivo collegato alla prestazione lavorativa, ma un beneficio di fonte collettiva. Ha escluso che il beneficio fosse entrato nel patrimonio dei pensionati come diritto quesito, qualificandolo piuttosto come mera aspettativa al mantenimento di una disciplina collettiva più favorevole. Ha inoltre ritenuto legittima la disdetta/recesso datoriale dalla regolamentazione collettiva, richiamando il principio secondo cui i contratti collettivi privi di termine non possono vincolare per sempre le parti. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso
viene utilizzato come parametro formale per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 36 Cost.
non estende la tutela della proporzionalità e sufficienza a un'agevolazione tariffaria non corrispettiva della prestazione lavorativa
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla fattispecie
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare il beneficio tra gli elementi della retribuzione
richiamato dai ricorrenti a sostegno della rilevanza retributiva/fiscale del beneficio
richiamato dai ricorrenti; la Corte precisa che il rilievo fiscale non incide sulla qualificazione civilistica del beneficio
richiamato dai ricorrenti per contestare la revoca/disdetta; la Corte ammette il recesso unilaterale nei rapporti collettivi a tempo indeterminato
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
richiamato come fonte originaria dell'agevolazione tariffaria
richiamato in relazione all'efficacia e alla modificabilità delle clausole collettive succedutesi nel tempo
artt. 46 e 55 dei c.c.n.l. 21.2.1989, 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013
richiamati come fonti della disciplina collettiva e del recesso/disdetta della regolamentazione sulle agevolazioni tariffarie
artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.
richiamati per sostenere il difetto di rappresentanza sindacale; la censura è respinta perché il rapporto è regolato dalla contrattazione collettiva
richiamato per sostenere la novazione della fonte del diritto al momento del pensionamento; la Corte non accoglie tale tesi
richiamato in collegamento alla pretesa incorporazione del beneficio nel trattamento individuale
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità consolidati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
d.l. n. 333/1992, art. 15, conv. in L. n. 359/1992
richiamato nel quadro dell'evoluzione da ente pubblico economico a società per azioni
richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico
direttiva 96/92/CE
richiamata come fonte europea della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica
d.l. n. 73/2007 conv. in L. n. 125/2007
richiamato come tappa del completamento della liberalizzazione del mercato elettrico
delibera AEEG 29 dicembre 2007
richiamata come atto che sollecitava il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici
Massime di principio
- Un'agevolazione tariffaria prevista dalla contrattazione collettiva non è di per sé un elemento retributivo, se il suo riconoscimento non dipende dalla qualità o quantità della prestazione resa dal singolo lavoratore né è finalizzato a remunerarla.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di discipline collettive, la regolamentazione successiva sostituisce la precedente, salvo specifiche clausole di salvaguardia.
- Il diritto quesito richiede che la situazione sia già entrata stabilmente nel patrimonio del lavoratore; se la pretesa riguarda solo il mantenimento futuro di un trattamento più favorevole, si tratta di mera aspettativa.
- Un contratto collettivo o aziendale privo di termine non può vincolare indefinitamente le parti: il recesso unilaterale è ammissibile anche nella contrattazione collettiva, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
- La qualificazione fiscale di un beneficio come 'reddito di lavoro' non è decisiva ai fini della sua natura civilistica nel rapporto di lavoro.
- Le dichiarazioni o certificazioni unilaterali del datore di lavoro non possono, da sole, provare una comune volontà collettiva idonea a stabilizzare in via definitiva un beneficio previsto dalla contrattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12560/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12595/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12609/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12621/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12626/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12628/2023 del 10/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →