Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12560/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da una sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma del primo grado, aveva accolto l'appello del lavoratore contro la società datrice di lavoro. In particolare, la Corte territoriale aveva condannato la società al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo 1 settembre 2015 - 27 gennaio 2016, liquidandolo nella misura del 20% della retribuzione percepita, aveva accertato la giusta causa delle dimissioni del lavoratore e aveva condannato la società al pagamento dell'indennità di preavviso, oltre alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo e al pagamento di differenze di diaria rispetto a quanto previsto dall'art. 167 CCNL Commercio per il periodo 14 maggio 2012 - 4 febbraio 2015. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nelle more del giudizio le parti raggiungevano una conciliazione in sede sindacale e chiedevano congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    non ricorre il presupposto per il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte della modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 167 CCNL Commercio

    richiamato solo per il parametro contrattuale delle differenze di diaria riconosciute nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • Quando le parti, nel corso del giudizio di cassazione, raggiungono una conciliazione che definisce integralmente la controversia e chiedono congiuntamente la relativa declaratoria, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può comportare la compensazione delle spese di lite, specie ove sia espressamente richiesta congiuntamente dalle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il processo si conclude per cessazione della materia del contendere determinata da accordo conciliativo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.