Cassazione Civile, Sentenza n. 775/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TOSAP per le annualità 2018-2019-2020 relativo all'occupazione permanente di soprassuolo e sottosuolo comunale tramite condotte per adduzione d'acqua alle centrali idroelettriche. Il ricorso articolava sei motivi: carenza di motivazione dell'atto impositivo; errata ripartizione dell'onere della prova; contestazione della natura demaniale dei beni gravati da usi civici (con conseguente esclusione dal patrimonio indisponibile comunale); mancata applicazione del regime agevolato per impianti strumentali all'erogazione di pubblico servizio (in particolare la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997, e artt. 46-47 d.lgs. n. 507/1993); applicazione delle sanzioni per omessa denuncia; e/o inesistenza di una situazione di incertezza normativa che giustificasse l'esenzione dalle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo: ha affermato il principio secondo cui la società produttrice di energia elettrica (Enel Produzione) svolge un'attività strumentale all'erogazione di un pubblico servizio e, pertanto, alle occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo funzionali alla filiera elettrica si applica il criterio agevolato previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997 (estensione del regime agevolato alla t.o.s.a.p.). Per i restanti motivi il ricorso è stato respinto: la motivazione dell'avviso è stata ritenuta adeguata; la valutazione sull'onere della prova e sulle contestazioni di merito non è censurabile in Cassazione; i terreni gravati da usi civici sono stati riconosciuti, in linea con giurisprudenza consolidata e con la legge n.168/2017, soggetti a regime di indisponibilità analogo a quello demaniale (presunzione di demanialità, onere della prova della sdemanializzazione a carico del privato); la commissione ha legittimamente irrogato sanzioni per omessa denuncia e ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art.10, comma 3, legge n. 212/2000 per mancanza di oggettiva incertezza normativa. Conseguenza pratica: annullamento parziale dell'impugnata sentenza di merito nella parte relativa alla qualificazione e al criterio di determinazione della tassa (con rinvio al giudice di merito per il ricalcolo e il riesame delle somme dovute in applicazione del principio di diritto enunciato), mentre le rimanenti statuizioni resistono.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 212 del 2000
Regola l'obbligo motivazionale e la possibilità di integrazione probatoria in giudizio: la Corte distingue tra funzione motivazionale dell'avviso (che deve porre il contribuente in grado di conoscere an e quantum) e la prova concreta della pretesa, che può essere fornita in giudizio salvo diverse modifiche normative.
art. 1, comma 162, legge n. 296 del 2006
Richiamato nel motivo di nullità della motivazione; la Corte ritiene la contestazione sostanzialmente valutazione di fatto non censurabile in Cassazione.
art. 2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano violato la regola, avendo valorizzato il comportamento processuale e le contestazioni asseritamente meramente assertive.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Riferimento alla disciplina processuale civile/tributaria sull'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione sia stata ribaltata in modo illegittimo.
art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993
Stabilisce che la TOSAP assoggetta alle occupazioni effettuate sui beni del demanio o del patrimonio indisponibile. La Corte l'ha ritenuto applicabile una volta accertata (o presunta) la demanialità dei terreni gravati da usi civici.
artt. 46-47 d.lgs. n. 507 del 1993
Disciplina originaria della tassazione per occupazioni di sottosuolo e soprassuolo per reti di pubblici servizi; la Corte ha spiegato che parte della disciplina è stata sovraordinata/affidata alle modifiche successive (art. 63 d.lgs. 446/1997) per talune tipologie di occupazione.
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997
Disposizione chiave: norma che prevede una misura particolare del canone per occupazioni permanenti effettuate da aziende esercenti pubblici servizi e da attività strumentali; la Corte ha esteso il criterio agevolato anche alle società produttrici di energia, ritenendole svolgenti attività strumentali alla rete.
art. 50 d.lgs. n. 507 del 1993
Prevede l'obbligo di denuncia delle occupazioni; la Corte ha confermato che l'omessa denuncia comporta responsabilità del soggetto che materialmente occupa, anche se subentrato nella titolarità, essendo l'obbligo residuo in capo al nuovo concessionario.
art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997
Norma sulle sanzioni amministrative tributarie: la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle sanzioni per omessa denuncia.
art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997
Regola l'ignoranza del diritto e l'incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli indici di incertezza normativa tali da escludere la responsabilità sanzionatoria.
legge n. 1766 del 1927 (art. 11 e art. 12)
art. 11: i terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni ... saranno distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. art. 12: per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.
Fondamento storico-normativo degli usi civici; la Corte richiama la disciplina originaria per spiegare l'indisponibilità e i limiti di alienazione dei terreni gravati da usi civici.
legge n. 168 del 2017 (art. 3, comma 3, lett. d)
Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
Conferma la connotazione di intangibilità e il regime di tutela degli usi civici; la Corte l'ha usata per argomentare la presunzione di demanialità dei beni gravati da usi civici.
artt. 823, 824, 826 c.c.
Norme sul possesso e sugli usi civici/dominii collettivi richiamate nel contesto della discussione sulla natura giuridica degli usi civici e della distinzione tra demanio e allodio.
art. 1, commi 3 e 4, legge n. 10 del 1991 e d.lgs. n. 387 del 2003
Richiamate nel corso dell'analisi sulle attività energetiche e sulla qualificazione della produzione di energia tra le attività attinenti al servizio di interesse generale; la Corte ha sottolineato la rilevanza oggettiva della prestazione piuttosto che la natura soggettiva dell'operatore.
art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993
Prevede esenzioni per soggetti pubblici; richiamato per spiegare che, se l'occupante fosse stato pubblico, sarebbe esente, ma ciò non vale per soggetti privati che svolgono attività strumentali.
disposizioni europee (direttiva 2009/72/CE e direttiva 2012/27/UE)
Utilizzate per supportare l'interpretazione secondo cui la filiera elettrica è un sistema integrato e la produzione può essere considerata funzionale alla erogazione del servizio di interesse generale, con implicazioni sull'ambito soggettivo/oggettivo del regime agevolato.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento tributario è conforme se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum); la prova dettagliata della pretesa può essere fornita in giudizio salvo diversa previsione normativa.
- I terreni gravati da usi civici sono presunti soggetti a un regime di indisponibilità assimilabile alla demanialità; chi eccepisce la natura allodiale deve provare la sdemanializzazione con atti univoci e concludenti.
- L'onere probatorio grava sul soggetto che afferma fatti esonerativi: il contribuente deve provare la sdemanializzazione o l'assenza del presupposto impositivo; il comportamento processuale può essere valorizzato ai fini probatori (art.116 c.p.c.).
- Le società produttrici di energia possono essere qualificate come esercenti attività strumentali alla fornitura di un pubblico servizio e quindi beneficiare del criterio agevolato di determinazione della TOSAP/COSAP previsto dall'art.63, comma 2, lett. f), d.lgs. n.446/1997, quando l'occupazione sia funzionale alla filiera di rete (produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione).
- La natura 'agevolativa' del criterio non esclude che esso costituisca il criterio ordinario per determinate occupazioni; la qualificazione va fatta sul piano oggettivo dell'attività e non sulla veste giuridica o sulla ricerca del profitto da parte del soggetto occupante.
- L'omessa denuncia di occupazione permanente comporta responsabilità e può essere sanzionata; l'onere di dimostrare l'assenza di colpa per evitare la sanzione è del contribuente, salvo sussistenza di oggettiva incertezza normativa.
- L'eccezione di incertezza normativa che esenta dalle sanzioni richiede indici oggettivi (prassi contraddittorie, orientamenti giurisprudenziali contrastanti, circolari ambigue, ecc.): la mera divergenza interpretativa non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 757/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 769/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 771/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 772/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 773/2025 del 12/01/2025
- Sentenza civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 774/2025 del 12/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →