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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22903/2020 del 21/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia fiscale relativa all'avviso di accertamento IVA per l'anno 1997 emesso nei confronti della società, basato su indagini bancarie (conti correnti intestati a soci e familiari) che avrebbero evidenziato operazioni non contabilizzate. L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva ulteriormente ridotto l'imposta accertata, denunciando: (i) errata valutazione eccessiva del valore probatorio attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado; (ii) insufficiente motivazione e malgoverno delle regole presuntive relative all'utilizzo delle risultanze bancarie; (iii) violazione per nuova questione sull'aliquota IVA (sollevata in appello) e (iv) annullamento di una sanzione non applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale (Agenzia) ritenendoli fondati: ha censurato la decisione d'appello per motivazione generica, per aver attribuito indebito rilievo probatorio alla consulenza tecnica d'ufficio e per aver malgovernato i principi sulle presunzioni ricavate dalle movimentazioni bancarie. Il terzo motivo (sulla novità dell'aliquota IVA sollevata in appello) è stato rigettato come non fondato; il quarto è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale dei contribuenti, il primo motivo (omessa decisione sul contraddittorio in sede di verifica) è stato rigettato per difetto di decisività; il secondo è stato accolto parzialmente nei limiti già indicati. La sentenza della C.T.R. è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Messina per nuovo esame secondo i principi di diritto forniti dalla Corte, in particolare per una valutazione analitica e motivata delle risultanze bancarie e della loro riconducibilità alla società ai fini dell'IVA 1997.

Norme richiamate

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La consulenza tecnica d'ufficio è strumento eccezionale e ausiliario: non può supplire alle carenze istruttorie delle parti né sostituire l'onere probatorio della parte che allega fatti; può valere come fonte probatoria oggettiva solo se riguarda fatti valutabili unicamente con specifiche cognizioni tecniche

  • art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    "per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti..."

    Consente all'Amministrazione l'utilizzo delle risultanze bancarie per rettificare i redditi: opera una presunzione legale che rende gli elementi bancari idonei a far sorgere un'onere probatorio a carico del contribuente, il quale deve fornire prova analitica, non generica, per ogni movimentazione contestata

  • art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Autorizza acquisizione di dati bancari e, secondo giurisprudenza consolidata, permette d'indagare anche su rapporti e conti riconducibili a terzi (soci, familiari) quando vi sia ragionevole collegamento con l'attività dell'impresa; la mera contitolarità o natura familiare non esclude automaticamente la riferibilità delle operazioni alla società

  • art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Regola l'ammissibilità di nuove questioni in appello; la Corte ha ritenuto che la questione dell'aliquota IVA (4% vs 10%) sollevata in appello fosse una specificazione dell'oggetto della controversia e quindi non nuova in senso impeditivo

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

    Richiamato in relazione all'annullamento di una sanzione; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dall'accoglimento dei motivi principali (non decisionale nel merito della sanzione mai applicata)

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla società per omessa pronuncia su mancato contraddittorio in sede di verifica; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva alla luce della discrezionalità dell'Ufficio nel procedere all'invito e dell'orientamento giurisprudenziale che non subordina la legittimità dell'accertamento alla preventiva convocazione amministrativa

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di cassazione per vizio di motivazione, violazione di legge e nullità; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 (n. 3,4,5) accogliendo quelli relativi a motivazione e malgoverno delle regole probatorie

Massime di principio

  • In società a ristretta base familiare le risultanze bancarie di conti intestati a soci o familiari possono essere riferite alla società salvo prova contraria analitica: la parentela crea presunzione di sovrapposizione di interessi economici.
  • La presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 in materia di indagini bancarie inverte l'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica, per singola movimentazione, dell'estraneità fiscale delle somme; spiegazioni generiche sono insufficienti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è strumento ausiliario: non può sostituire la prova offerta dalle parti. Il giudice non può basare la decisione principalmente su una CTU di primo grado senza motivare perché quella relazione prevale sulle prove e sulle deduzioni delle parti.
  • L'omesso invito amministrativo ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 è discrezionale e, salvo casi particolari, non inficia automaticamente la legittimità dell'accertamento basato su indagini bancarie.
  • Il giudice d'appello deve motivare analiticamente ogni deroga o diversa valutazione rispetto al giudice di primo grado, soprattutto quando riduce o esclude poste ricavate da indagini bancarie: argomentazioni generiche o apparenti comportano cassazione.
  • La nuova specificazione di un aspetto quantitativo o di aliquota in appello può essere ammissibile se costituisce chiarimento della controversia già pendente e non una novità sostanziale che muta l'oggetto del giudizio.
  • Quando si fondano accertamenti su presunzioni, il giudice deve correlare gli indizi (gravi, precisi e concordanti) ai movimenti contestati considerando tempo, ammontare e contesto; non sono ammissibili valutazioni sommarie o apodittiche.

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