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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22897/2020 del 21/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2003 relativo all'uso di fatture passive emesse dalla Ditta GMT 2003 per operazioni ritenute inesistenti; l'Ufficio si era basato anche sulla sentenza penale di applicazione della pena (patteggiamento) resa nei confronti del legale rappresentante. La ricorrente sosteneva che: a) il patteggiamento non poteva avere efficacia di giudicato nel giudizio tributario; b) il PVC della Guardia di Finanza e gli accertamenti precedenti escludevano la fittizietà delle operazioni; c) l'accertamento era carente di motivazione; d) il legale rappresentante aveva accettato il patteggiamento per ragioni estranee alla responsabilità, quindi la sentenza penale non poteva essere usata come prova automatica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non produca automaticamente giudicato nel processo tributario, ma abbia rilevanza probatoria che il giudice tributario può autonomamente valutare insieme ad altri elementi. La CTR aveva motivato le ragioni per non ritenere decisiva la versione difensiva (in particolare l'illogicità della rinuncia a difendersi su larga parte delle contestazioni e la dissonanza tra le risultanze del PVC e gli ulteriori elementi sopravvenuti, ivi compresa la sentenza penale), e aveva correttamente valutato il PVC quale atto pubblico nei limiti della sua natura (fatti attestati dal pubblico ufficiale, non le valutazioni degli agenti). Molte censure della ricorrente sono state dichiarate inammissibili perché costituivano mera rivalutazione dei fatti (limiti dell'art.360 c.p.c.), e le censure di diritto sono state valutate alla stregua dei fatti accertati dalla CTR, risultando infondate. La società è stata condannata alle spese e all'aumento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art.444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non comporta necessariamente un riconoscimento di responsabilità assimilabile a giudicato assoluto nel processo civile/tributario; può però avere rilevanza probatoria valutabile dal giudice di merito.

  • art.445 c.p.p. (co. 1-bis)

    Indica i limiti dell'efficacia del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento non produce automaticamente gli effetti di giudicato penale e il suo valore probatorio deve essere valutato, con onere per il giudice che intenda escluderne l'efficacia di motivare le ragioni.

  • art.654 c.p.p.

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere un'estensione del giudicato penale; la Corte ha invece escluso che la CTR abbia attribuito tale efficacia automatica alla sentenza di patteggiamento, riconoscendone solo valore probatorio.

  • art.360 c.p.c. (co.1 nn.3 e 5)

    Limiti di legittimità in Cassazione: non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti o della motivazione quando le censure si risolvono in una diversa valutazione delle prove; dall'art.360 n.5 (nella nuova formulazione) deriva l'inammissibilità delle censure di insufficiente o contraddittoria motivazione che non denuncino omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • art.2700 c.c.

    Attribuisce valore di scrittura pubblica agli atti pubblici sotto il profilo dei fatti attestati; la Corte ha chiarito che il PVC ha efficacia privilegiata nei limiti dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, non nelle valutazioni o giudizi degli agenti.

  • art.2697 c.c.

    Regola la prova della circostanza che l'attore deduce; la Corte ha ritenuto che la ricorrente, sotto questa norma, in realtà chiedeva una rivalutazione fattuale delle prove, inammissibile in Cassazione.

  • art.115 e art.116 c.p.c.

    Principi sul giudicare "juxta alligata" e sul valore della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato il PVC e le prove nel rispetto dei limiti di tali norme e che le doglianze non potevano essere dedotte in Cassazione se dirette a riformulare il giudizio di merito.

  • art.43 DPR n.600/1973

    Autorizza nuovi provvedimenti di accertamento in presenza di nuovi elementi; la CTR ha ritenuto che il sopravvenire di elementi (es. esito penale) potesse giustificare un successivo accertamento.

  • art.42 DPR n.600/1973

    Norma citata dalla CTR in ordine a contestazioni e competenze dell'Ufficio; la Corte ha escluso violazioni relative agli artt.7 Statuto del contribuente e 42 DPR n.600/1973 sollevate dalla ricorrente.

  • art.7 Statuto del contribuente

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza e portata della sentenza penale; la CTR ha ritenuto infondata la doglianza sulla nullità dell'avviso per difetto di conoscenza.

  • art.3 Cost.

    Invocato in tema di uguaglianza dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza della base comparativa richiesta dal controllo di ragionevolezza ex art.3.

  • art.25 co.2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nella tutela penale; la Corte ha osservato che il rilievo attiene alla sfera penale e non assume efficacia diretta a demolire la valutazione tributaria compiuta dalla CTR.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non produce automaticamente un giudicato vincolante nel processo tributario, ma ha rilievo probatorio che il giudice tributario deve valutare insieme ad altri elementi di prova.
  • Il giudice tributario può disattendere o ridimensionare la valenza probatoria di una sentenza penale di patteggiamento solo motivando le ragioni per cui ritiene che l'imputato abbia accettato il patteggiamento per ragioni estranee alla propria responsabilità.
  • Il verbale di verifica (PVC) è atto pubblico e vale come prova per i fatti che il pubblico ufficiale ha attestato di aver compiuto o osservato, ma non vincola il giudice nella valutazione delle conclusioni o delle valutazioni tecniche espresse dagli agenti.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovata valutazione delle prove di merito che si traduca in una diversa ricostruzione fattuale; molte censure sulla motivazione sono oggi inammissibili se non collegate a omessi esami di fatti decisivi e controversi (art.360 c.p.c.).
  • L'Ufficio può emettere successivi accertamenti quando emergono nuovi elementi probatori sopravvenuti; il giudice tributario può tener conto di questi ulteriori elementi nell'apprezzamento complessivo.
  • La parte contribuente resta libera di produrre elementi per contrastare la valenza probatoria della sentenza penale; tuttavia spetta al giudice motivare adeguatamente sull'apprezzamento comparato delle fonti probatorie.
  • Le censure fondate su norme civili che attribuiscono valore agli atti pubblici (es. art.2700 c.c.) devono considerare la distinzione tra fatti attestati e valutazioni dedotte dall'operatore pubblico: solo i primi hanno efficacia privilegiata.

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