Cassazione Civile, Sentenza n. 22884/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Toscana Finanza, cessionaria di un credito IVA originato durante il fallimento Cisa di Fulgeri Gino Ageo, aveva chiesto il rimborso IVA; l'Agenzia delle Entrate di Caserta rifiutò il rimborso sostenendo che la procedura fallimentare era stata chiusa prima della cessione e che, perciò, il curatore non era più legittimato a concludere l'atto di cessione. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione a Toscana Finanza ritenendo che il credito IVA diventa certo e cedibile solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale e che il curatore poteva comunque perfezionare la cessione dopo la chiusura se autorizzato dal Giudice Delegato (ultrattività del mandato). L'Agenzia impugnò in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione. La Corte ha affermato che la chiusura del fallimento determina la decadenza degli organi fallimentari e l'inesistenza giuridica di atti posti in essere dopo la chiusura, salvo che si tratti dell'adempimento post-fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, come quelle derivanti da un contratto preliminare previamente autorizzato dal Giudice Delegato. Pertanto la CTR dovrà accertare se esista prova di un contratto preliminare, autorizzato dal G.D., concluso prima della chiusura del fallimento che impegnasse il curatore alla cessione del credito e la possibilità di porne in esecuzione gli effetti dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
Rilevato nel ricorso come norma rilevante per la disciplina dell'IVA e dei rimborsi; la Corte richiama la necessità di verificare il momento in cui il credito IVA diventa certo e le condizioni per la sua cessione, in raccordo con le regole del d.P.R. n. 633/1972.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 4
Citato in motivazione come riferimento alla disciplina formale delle dichiarazioni e dei rimborsi IVA; la Corte rinvia la CTR a verificare che l'eventuale esecuzione del trasferimento del credito avvenisse in conformità con le dichiarazioni richieste e i termini previsti.
Legge fallimentare, art. 120
Richiamata dall'Ufficio per sostenere che la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi e la perdita della legittimazione del curatore; la Corte conferma il principio generale della cessazione dei poteri alla chiusura, salvo obbligazioni assunte anteriormente alla chiusura e regolarmente autorizzate.
Circolare Ministeriale n. 3 del 28 gennaio 1992
Indicata dall'Ufficio per spiegare che il rimborso IVA da parte del curatore deve essere richiesto dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività e della dichiarazione finale, e prima della chiusura del fallimento; la Corte tiene conto della prassi amministrativa nella valutazione della legittimazione temporale ad agire.
Massime di principio
- La chiusura del fallimento fa decadere gli organi e rende inesistenti gli atti compiuti successivamente salvo che derivino dall'adempimento di obbligazioni assunte durante la procedura.
- La cessione di crediti fiscali originati in fallimento deve essere valutata rispetto al momento di perfezione del credito (es.: dopo la dichiarazione IVA) e alla legittimazione del curatore al momento della conclusione dell'accordo.
- Perché atti posti in esecuzione dopo la chiusura abbiano efficacia, è necessario che siano conseguenza di obbligazioni (es. contratti preliminari) assunte e autorizzate dal Giudice Delegato prima della chiusura del fallimento.
- In situazioni analoghe conviene documentare formalmente l'esistenza di un contratto preliminare e l'autorizzazione del Giudice Delegato prima della chiusura della procedura; in mancanza, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare rimborsi fondati su cessioni perfezionate dopo la chiusura.
- Il giudice che riesamina la vicenda dovrà accertare fattualmente l'esistenza, la data e l'autorizzazione di eventuali patti anteriori alla chiusura: la prova documentale è quindi determinante.
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