Cassazione Civile, Sentenza n. 22899/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento TARSU per gli anni 2005-2006 per nullità della notifica. La CTR aveva ritenuto difforme la relata consegnata alla società rispetto a quella in possesso dell'agente della riscossione e aveva ritenuto necessaria la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n.600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale (primo e quarto motivo), dichiarando che la notifica eseguita da messo presso la sede legale della società (art.145 c.p.c., richiamato da art.26 d.P.R. n.602/1973) non richiede l'invio della raccomandata informativa e che il giudice di appello non ha adeguatamente motivato la dichiarata nullità avendo indicato genericamente una "difformità" tra le due relate senza precisarne i punti e i vizi determinanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti accolti e rinviato la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo; ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente e respinto le eccezioni relative alla costituzione del Comune.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La Corte ha richiamato i commi 3, 5 e 6 per affermare che, se la notifica è eseguita mediante consegna a persona presente nella sede legale (art.145 c.p.c.), non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario e l'obbligo di conservazione della matrice o copia grava sul consegnatario; inoltre per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni dell'art.60 d.P.R. n.600/1973.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis
"se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata."
La Corte precisa che la raccomandata informativa prevista da questa disposizione è necessaria nei casi in cui la consegna non avvenga a mani proprie del destinatario (tipicamente per persone fisiche), ma non è richiesta quando la notifica è effettuata mediante messo presso la sede legale di una persona giuridica (art.145 c.p.c.).
Codice di procedura civile, art. 145
La notifica presso la sede legale o effettiva di una persona giuridica si perfeziona mediante consegna a persona rinvenuta nei locali, la presenza di una persona è presunzione di addetto alla ricezione e non è richiesto che il messo accerti la qualifica della persona; l'ente destinatario ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per invalidare la notifica.
Codice di procedura civile, art. 148
Se la copia consegnata al destinatario manca di elementi essenziali previsti dall'art.148 c.p.c., la notificazione è nulla anche se l'originale è completo; la Corte richiama questo principio e distingue i casi di mera irregolarità dalla mancanza di elementi essenziali.
Codice civile, art. 2719
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi di prova o presunzioni; pertanto la contestazione ai sensi dell'art.2719 c.c. non ha lo stesso effetto automatico dell'istituto diverso previsto per la scrittura privata.
Codice di procedura civile, art. 360
Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte ha utilizzato i diversi numeri del comma 1 (n.3, n.4 e n.5) per qualificare le censure proposte dalla ricorrente e ha deciso sull'ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti.
Codice di procedura civile, art. 360-bis e art. 366
Rilevati nella fase di ammissibilità: la Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità alla luce della giurisprudenza di legittimità e del combinato disposto con l'art.360-bis.
Massime di principio
- Se la notificazione di una cartella di pagamento è effettuata da messo presso la sede legale di una persona giuridica (art.145 c.p.c. richiamato da art.26 DPR 602/1973), non è necessaria la raccomandata informativa prevista dall'art.60 DPR 600/1973; la presenza di una persona nei locali presume che sia addetta alla ricezione, salvo prova contraria dell'ente destinatario.
- In caso di difformità tra la relata in possesso del notificante e la copia consegnata al destinatario, il giudice deve indicare con precisione le discrepanze e motivare perché tali difformità determinano la nullità della notifica; non è sufficiente una affermazione generica di "difformità".
- Quando sorge un conflitto tra due atti pubblici (es. due relate), la parte che contesta l'accuratezza dei dati può proporre querela di falso per far valere l'inesattezza; se la querela non viene proposta, valgono regole particolari in relazione alla decadenza da tutelare (si fa riferimento alla copia in possesso del destinatario o all'originale a seconda del caso).
- La contestazione della conformità di copie agli originali ex art.2719 c.c. non esclude automaticamente la valutazione probatoria delle copie: il giudice può accertare la conformità con altri mezzi di prova o presunzioni e, se opportuno, ordinare l'esibizione degli originali.
- Se si intende far valere la nullità della notifica per carenza di elementi formali nella copia consegnata al destinatario (art.148 c.p.c.), è necessario dimostrare quale elemento essenziale manca e perché ciò inficia la validità; altrimenti la contestazione può essere considerata generica e non decisiva.
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