Cassazione Civile, Sentenza n. 22895/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2003, derivante da PVC seguito a verifica con sospetto uso di fatture per operazioni inesistenti. Controversie principali: deducibilità di perdite su crediti, deducibilità di spese di rappresentanza, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita detrazione dell'IVA, omessa autofatturazione, imposte sui redditi, IVA e IRAP. L'Agenzia impugnava la decisione di merito che aveva in parte accolto il contribuente e in parte rigettato le contestazioni; in appello l'ufficio aveva prodotto anche sentenza penale di condanna dell'amministratore per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto fondati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto (relativi alle questioni sulla detraibilità dell'IVA in presenza di fatture inesistenti e sui vizi di omessa pronuncia rispetto ad alcuni rilievi), mentre ha rigettato il resto dei motivi. La sentenza della CTR e stata cassata e la causa rinviata alla commissione tributaria regionale per nuovo esame, comprensivo della valutazione dei rilievi omessi e dell'applicazione corretta dei principi di prova in materia di IVA e fatture inesistenti; sono state inoltre disposte spese di giudizio da rinnovare in sede di rinvio.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 66
menzionata l'espressione "elementi certi e precisi"
La Corte segnala che l'interpretazione dell'art. 66 attiene alla necessità di individuare crediti certi e determinati nel loro valore per la deduzione; la censura dell'Agenzia era però più propriamente una doglianza di violazione di legge.
TUIR, art. 108
Richiamato in relazione al trattamento delle spese di rappresentanza e alla loro deducibilità ai fini delle imposte dirette.
DPR 633/1972, art. 15
Norma richiamata nella discussione se beni dati in omaggio concorrano o meno alla formazione della base imponibile IVA.
DPR 633/1972, artt. 19 e 54
Rilevanti per la disciplina della detrazione IVA e delle fatture: la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale sull'onere probatorio dell'Amministrazione nel contestare operazioni soggettivamente inesistenti.
Codice civile, art. 2697
Richiama il principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova tra chi afferma e chi denega; la Corte evidenzia che l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici quando contesta la consapevolezza del contribuente nella frode IVA.
Citazione normativa indicata nel ricorso: Codice civile, art. 2729
Norma menzionata nel motivi del ricorso; nel corpo della decisione la Corte si concentra comunque sul principio generale della ripartizione dell'onere della prova e richiama art. 2697 c.c.
D.L. 74/2000, art. 2
Norma penale utilizzata in sede di fatto per richiamare la sentenza di condanna dell'amministratore per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione non considera automatica la trasposizione di responsabilità penale in automatica prova civilistica/fiscale senza valutazione degli elementi probatori specifici.
D. Lgs. 546/1992, art. 56 comma 2
Norma processuale richiamata in relazione all'obbligo del giudice di esaminare le questioni sollevate: la Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 112
Riferimento al dovere del giudice di pronunciare su tutte le questioni dedotte: la Cassazione ha accertato l'omessa pronuncia su rilievi materiali e IVA.
Corte di Giustizia UE, sentenze richiamate (es. cause C-354/03, C-355/03, C-484/03, C-439/04, C-440/04 e C-277/14)
La giurisprudenza comunitaria è stata richiamata per il principio che, in casi di fatture relative a operazioni inesistenti o inserite in frodi carosello, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, tramite elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza del destinatario dell'esistenza della frode.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti l'Amministrazione ha l'onere, anche in via indiziaria, di provare sia la fittizietà del fornitore sia elementi oggettivi e specifici che dimostrino la consapevolezza o la prevedibilità della partecipazione del destinatario alla frode.
- La prova della consapevolezza del contribuente richiede indizi concreti tali da mettere sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; non basta la mera fittizietà del fornitore.
- Il contribuente che vuole mantenere la detrazione IVA deve documentare di avere agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato, in relazione al proprio ruolo, la diligenza massima esigibile; la semplice regolarità contabile o dei pagamenti non è decisiva di per sé.
- Una condanna penale nei confronti di un amministratore non costituisce automaticamente prova sufficiente, in ambito tributario, dell'inesistenza delle operazioni o della responsabilità fiscale della società senza la valutazione degli elementi probatori specifici nel processo tributario.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare tutte le questioni formalmente dedotte in appello: l'omessa pronuncia su rilievi rilevanti costituisce vizio che può comportare la cassazione e il rinvio.
- Nelle verifiche IVA con sospetto di frode carosello, i principi della Corte di Giustizia UE vanno applicati restrittivamente per bilanciare il potere di accertamento dell'Amministrazione con la tutela del legittimo affidamento del contribuente.
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