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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22896/2020 del 21/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2005 che contestava l'uso di fatture passive fittizie emesse dalla Ditta GMT 2003, fondato, secondo l'Ufficio, anche sulla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) resa nei confronti del legale rappresentante. La ricorrente deduceva che le fatture della GMT 2003 erano state valutate non fittizie in un precedente PVC della G.d.F. e in un avviso di accertamento del 2008, che la sentenza di patteggiamento non poteva automaticamente produrre efficacia di giudicato (art.654 c.p.p.) e che il patteggiamento era stato accettato per ragioni di economia processuale, non come ammissione di colpevolezza. Denunciava inoltre carenze e contraddittorietà della motivazione della CTR nel non riconoscere valore probatorio pieno al PVC e nel ritenere attendibile la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto molte censure inammissibili perché, dopo la riforma dell'art.360 c.p.c. (n.5), la ricostruzione critica della motivazione d'appello che equivale a una nuova valutazione dei fatti è inammissibile in sede di legittimità. Sostanzialmente la Corte ha confermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta non produce automaticamente giudicato nel processo tributario ma costituisce elemento di prova valutabile dal giudice tributario; tale efficacia probatoria può essere disconosciuta solo spiegando le ragioni per cui l'imputato si sarebbe assoggettato a pena per fatti non commessi. La CTR aveva motivato, ritenendo non plausibile la rinuncia alla difesa su larga parte delle contestazioni e valutando il PVC della G.d.F. e il contrasto contabile della GMT 2003 come elementi indiziari contrari alla tesi difensiva. Pertanto il ricorso è stato dichiarato infondato o inammissibile e la Società condannata a rimborsare le spese processuali e a versare il contributo unificato in misura raddoppiata.

Norme richiamate

  • art.444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta non comporta necessariamente un riconoscimento esplicito di responsabilità ma ha efficacia probatoria nel giudizio tributario; il giudice che intenda escluderne la valenza probatoria deve motivare adeguatamente le ragioni.

  • art.445 c.p.p.

    effetti della sentenza di applicazione della pena

    Rimarcata la distinzione tra efficacia probatoria e giudicato; l'art.445 e i connessi limiti regolano la portata dei rilievi penali nel processo civile/tributario.

  • art.654 c.p.p.

    La ricorrente invocava l'art.654 per sostenere che non poteva esservi giudicato esterno; la Corte ha però chiarito che la sentenza di patteggiamento non produce automaticamente efficacia di giudicato e che va valutata in sede tributaria come elemento probatorio.

  • art.360 co.1 n.5 c.p.c.

    limiti delle censure di motivazione in Cassazione

    Dalla riforma deriva l'inammissibilità delle censure che si risolvono in una mera rivalutazione dei fatti; in Cassazione si possono dedurre solo omessi esami di fatti controversi e decisivi, non un diverso apprezzamento delle prove indiziarie.

  • art.360 co.1 n.3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione della legge

    Invocato per dedurre violazioni di norme processuali e civili; la Corte ha esaminato tali censure alla luce del quadro fattuale intangibile in sede di legittimità.

  • art.2700 c.c.

    valore probatorio dell'atto pubblico

    Il PVC della G.d.F. ha efficacia privilegiata solo circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale; non vincola il giudice sulle valutazioni o interpretazioni svolte dagli agenti verificatori.

  • art.2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio con gli elementi contabili e la sentenza penale intesa come elemento probatorio; le doglianze su diverso apprezzamento probatorio erano inammissibili.

  • art.43 DPR n.600/1973

    rilevanza di emergere di nuovi elementi per successivi accertamenti

    La CTR ha osservato che le risultanze di una prima verifica (PVC) non sono necessariamente esaustive per il periodo fiscale, potendo emergere nuovi elementi che legittimano un successivo accertamento.

Massime di principio

  • La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) costituisce un elemento di prova nel processo tributario ma non produce automaticamente efficacia di giudicato; il giudice tributario la valuta insieme agli altri elementi probatori.
  • Se il contribuente contesta la valenza probatoria di una sentenza penale, deve fornire elementi concretamente idonei a spiegare perché l'accettazione del patteggiamento non corrisponda a un'ammissione di responsabilità; il giudice che ritiene probatoria la sentenza deve motivare le ragioni contrarie alla tesi difensiva.
  • I verbali e i PVC della Guardia di Finanza sono atti pubblici con efficacia privilegiata solo rispetto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; le valutazioni e le conclusioni dei verificatori non sono vincolanti per il giudice che decide nel merito.
  • In Cassazione, dopo la modifica dell'art.360 c.p.c., non è ammessa una critica che si risolva in una nuova valutazione dei fatti o delle prove: le censure devono concernere omissioni dell'esame di fatti controversi e decisivi e non un diverso apprezzamento delle prove indiziarie.
  • Per opporre efficacemente un accertamento fiscale fondato su elementi penali è strategico produrre documentazione che metta in evidenza fatti decisivi e controversi (es.: elementi probatori diretti, pagamenti documentati, contraddittori formali) e formulare deduzioni che mirino a profili di diritto e omissioni istruttorie, evitando ricostruzioni che la Cassazione riterrà come rivalutazioni fattuali.
  • L'Amministrazione può emettere successivi accertamenti se emergono nuovi elementi rispetto a precedenti verifiche; dunque un precedente PVC non impedisce di nuovo accertamento se nel frattempo sono emersi elementi ulteriori.

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