Cassazione Civile, Sentenza n. 22898/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di discarico relativo al ruolo impugnato. In conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata (sentenza della CTR) e ha compensato integralmente le spese di lite. La Corte non ha quindi pronunciato nel merito sulle questioni tributarie sollevate dalla ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 07120130054051608 e del ruolo esecutivo n. 1265/2012 relativi a TARSU 2011. La ricorrente ha dedotto: abrogazione della tassa per effetto dell'art. 49 d.lgs. n. 22/1997; difetto di legittimazione passiva; difetto di motivazione e istruttoria; mancata notifica degli atti di accertamento; nullità della cartella e del ruolo per mancata sottoscrizione; mancata erogazione del servizio e autosmaltimento dei rifiuti (con formulari e fatture). In corso di giudizio la ricorrente ha depositato un provvedimento comunale di discarico relativo al ruolo impugnato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
«1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"; "2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28"; "3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte ha ritenuto applicabile la norma per dichiarare l'estinzione del giudizio in pendenza del ricorso per cassazione, in presenza di un provvedimento di discarico comunale che ha fatto venire meno la controversia; nelle ipotesi non previste come definizioni di legge trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale per le spese.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
«Al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto»
Consente l'applicazione di regole processuali civili compatibili in cassazione e giustifica l'adozione del principio di estinzione della materia del contendere anche in sede di legittimità.
artt. 62, comma 3, 63 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993
Norme richiamate dalla ricorrente in ordine ai presupposti e alla tassabilità della TARSU (in particolare per superfici industriali); la Corte non si è pronunciata sul merito di tali questioni per la cessazione della materia del contendere.
art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'abrogazione della tassa; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
art. 360 c.p.c. (commi che individuano i motivi di ricorso per cassazione)
I motivi di cassazione sono stati articolati con richiamo alle specifiche lettere del'art. 360 c.p.c., ma la Corte ha deciso per estinzione della materia del contendere senza esaminare le doglianze nel merito.
Norme processuali sulla pronuncia e valutazione delle eccezioni e delle prove; la ricorrente lamentava omesse pronunce e valutazioni, questioni non decise per intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamata nella decisione: la disposizione non si applica al caso di estinzione del giudizio, essendo operativa solo a seguito di rigetto dell'impugnazione ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Se, durante il processo tributario (anche in Cassazione), l'Amministrazione adotta un provvedimento di discarico relativo al ruolo o alla cartella impugnata, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ciò può avvenire anche d'ufficio se il provvedimento è prodotto in atti.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere comporta che il giudice non esamina le questioni di merito e può cassare la decisione di merito impugnata senza rinvio, perché l'oggetto della controversia è venuto meno.
- Sulle spese, salvo che la definizione ricada nelle ipotesi previste dalla legge, trova normalmente applicazione il criterio della soccombenza virtuale; tuttavia la Corte può compensare le spese quando la situazione lo giustifica, come nel caso di provvedimento di discarico sopravvenuto.
- Occorre distinguere tra: (a) accordo tra le parti che definisce la lite ma per il quale le parti chiedono una pronuncia che accerti l'accordo (in tale ipotesi l'interesse alla decisione persiste), e (b) provvedimento unilaterale dell'Amministrazione (discarico) che rende inutile una pronuncia sul merito (in questo caso l'interesse viene meno e si estingue il giudizio).
- Per tutelarsi, il contribuente che abbia documenti a favore (es. formulari, fatture, provvedimenti di discarico) deve depositarli tempestivamente e chiedere esplicitamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere; ciò può portare all'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito.
- Le eccezioni processuali (mancata sottoscrizione del ruolo, vizi di notifica, difetto di motivazione) vanno comunque denunciate e documentate: se l'Amministrazione non contesta o non interviene, ciò può rafforzare la posizione del contribuente, ma il giudice può comunque limitarsi a dichiarare l'estinzione se la controversia viene sopravvenientemente definita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22884/2020 del 21/10/2020
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22895/2020 del 21/10/2020
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22896/2020 del 21/10/2020
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22897/2020 del 21/10/2020
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22899/2020 del 21/10/2020
- Sentenza civile · 21 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22900/2020 del 21/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →