Cassazione Civile, Ordinanza n. 04939/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto del 29 dicembre 2011 con cui una società conferiva al fondo immobiliare chiuso "Cerere Land" alcuni complessi immobiliari, accollandosi inoltre mutui gravanti su parte dei beni, e il notaio applicava imposte in misura fissa ritenendo operante il regime agevolato previsto per gli apporti a fondi immobiliari chiusi aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati. L’Agenzia delle entrate, ritenendo insussistenti i requisiti per l’agevolazione e qualificando l’operazione come conferimento immobiliare ordinario, emetteva un avviso di rettifica e liquidazione con rideterminazione del valore di alcuni immobili. La società di gestione impugnava l’atto e la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, valorizzando la piena operatività del fondo, il suo regolare riconoscimento e la correttezza e buona fede della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 per mancata sospensione del giudizio in ragione della pregiudizialità di altro processo sul primo avviso di liquidazione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR non aveva esaminato i requisiti decisivi dell’effettiva pluralità di investitori e dell’adeguatezza patrimoniale del fondo, a fronte di un valore netto del fondo inferiore alla soglia prevista dal regolamento; (3) violazione dell’art. 8, comma 1-bis, d.l. 351/2001 e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato che la contribuente non aveva provato i requisiti dell’agevolazione e per avere valorizzato la buona fede, giudicata irrilevante; (4) violazione dell’art. 57 d.P.R. 131/1986, per avere la CTR fondato la decisione su correttezza e buona fede estranee alla norma e per non avere considerato la reale causa del negozio come cessione immobiliare.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente: la CTR aveva affermato apoditticamente che il fondo era regolarmente costituito e operante e che il conferimento meritava il trattamento agevolato, ma aveva omesso di spiegare l’iter logico-giuridico seguito e, soprattutto, aveva pretermesso i profili specificamente contestati dall’Ufficio, cioè la prova della pluralità degli investitori e del raggiungimento del capitale minimo richiesto per l’operatività del fondo. Accolto il secondo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è ravvisata quando la sentenza è priva di una motivazione idonea a far comprendere la ratio decidendi e a consentire il controllo del ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; se non consente di ricostruire il percorso argomentativo, la sentenza è nulla.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 410
Prevede il regime agevolato per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto.
art. 1, lett. j), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Definisce il fondo comune di investimento come patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori e gestito nell'interesse dei partecipanti.
art. 34 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
È richiamato per i requisiti di autorizzazione all'esercizio della gestione collettiva del risparmio, tra cui il capitale sociale minimo.
art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È menzionato per l'equiparazione, ai fini IVA, di taluni apporti a operazioni escluse dall'imposta.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per la dedotta pregiudizialità e necessità di sospensione del giudizio.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo di ricorso quale base per la sospensione del processo tributario.
Richiamato per sostenere che spettava alla contribuente provare i presupposti dell'agevolazione fiscale.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per escludere che correttezza e buona fede possano incidere sui presupposti della rettifica e sulla reale natura dell'atto.
art. 51-52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati dall'Ufficio quale base normativa dell'avviso di rettifica e liquidazione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate senza confrontarsi con le contestazioni decisive delle parti e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Nel giudizio tributario, la spettanza di un regime agevolato presuppone la prova dei relativi requisiti di legge; il giudice non può sostituire tale verifica con valutazioni generiche di correttezza o buona fede se tali elementi non sono previsti dalla disciplina agevolativa.
- Quando l’Ufficio contesta specificamente la sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi di un’agevolazione fiscale, il giudice di merito deve esaminarli puntualmente; l’omessa considerazione di tali profili integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
- L’accertamento dell’intrinseca natura dell’atto ai fini dell’imposizione richiede una qualificazione fondata sugli elementi giuridicamente rilevanti dell’operazione, non su formule descrittive o sulla mera adesione delle parti allo schema negoziale adottato.
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