Cassazione Civile, Ordinanza n. 07814/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due domande di ammissione al passivo fallimentare, proposte da un soggetto della riscossione per crediti tributari e accessori dovuti da contribuenti assistiti da garanzia fideiussoria prestata dalla società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto le domande ritenendo nulle le fideiussioni perché rilasciate da un "confidi minore" al di fuori dell'attività consentita. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha invece accolto l'opposizione, ritenendo che le garanzie fossero espressamente previste da norme tributarie e quindi valide. Il fallimento della garante ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 107 e 155 T.U.B. e sostenendo che, secondo la disciplina bancaria e finanziaria, i confidi minori non potevano rilasciare fideiussioni in favore dell'erario per crediti fiscali; ne deriverebbe la nullità virtuale delle fideiussioni e, quindi, l'inesistenza del credito ammesso al passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la decisione impugnata, pur con una motivazione diversa, era conforme al diritto: all'epoca delle fideiussioni la società era iscritta come confidi minore nell'elenco ex art. 106 T.U.B. e le garanzie erano state prestate nell'interesse di imprese socie. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8472/2022, la Corte ha precisato che la fideiussione rilasciata da un confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché non esiste un divieto testuale o implicito di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento bancario; il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soggetti autorizzati dal T.U.B. Ne consegue la validità delle garanzie e la fondatezza dell'ammissione del credito al passivo del fallimento della garante. Non sono state liquidate spese, perché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
Nel regime ratione temporis applicabile, individuava l'elenco generale in cui era iscritta la società garante; la Corte considera che l'iscrizione come confidi minore non comportava un divieto assoluto di rilasciare fideiussioni.
art. 107 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
Richiamato per distinguere i confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale e per escludere che solo tali soggetti potessero rilasciare garanzie in assoluto.
art. 155, comma 4, T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
Riferimento alla sezione speciale dei confidi minori; la Corte afferma che le limitazioni dell'attività non fanno venir meno la capacità di rilasciare garanzie non bancarie.
art. 155, comma 4-bis, T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
È richiamato per la distinzione tra confidi minori e maggiori sulla base di criteri oggettivi di attività e patrimonio.
art. 155, comma 4-quater, T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
Viene menzionato per evidenziare che ai confidi maggiori era espressamente consentito prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria, ma ciò non implica un divieto per i confidi minori di prestare fideiussioni in altri casi.
art. 13, comma 2, d.l. n. 269 del 2003
La Corte lo richiama come disposizione che, per i confidi minori, prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi connessi o strumentali.
art. 13, comma 32, d.l. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003
Ha introdotto la disciplina che consentiva ai confidi maggiori di prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria per i rimborsi d'imposta.
art. 1, commi 124-127, L. n. 244 del 2007
Richiamato dal tribunale come norma tributaria che ammette fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti negli elenchi 106 e 107 T.U.B.
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal tribunale quale base normativa fiscale per la validità delle fideiussioni prestate dai confidi anche minori.
art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997
Richiamato dal tribunale per sostenere la previsione legislativa delle garanzie a favore dell'erario rilasciate dai confidi iscritti negli elenchi bancari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte vi rinvia per richiamare la motivazione delle Sezioni Unite senza ripeterla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La fideiussione rilasciata da un confidi minore non è nulla per violazione di norme imperative solo perché l'ente è soggetto a un regime di attività esclusiva: occorre un divieto testuale o comunque un'inequivoca previsione di nullità, che nel caso non sussiste.
- Le limitazioni funzionali previste per i confidi minori nel T.U.B. non eliminano la capacità giuridica dell'ente di prestare garanzie a favore dei propri associati, quando la garanzia non sia riservata a soggetti autorizzati e non ricada in un'area di attività vietata.
- Quando norme speciali di settore prevedono espressamente la possibilità di prestare garanzie, la validità del contratto va verificata alla luce del sistema complessivo e non può essere affermata una nullità virtuale in assenza di una chiara incompatibilità normativa.
- Se la garanzia è valida, il creditore garantito conserva il diritto all'ammissione al passivo nei confronti del fideiussore fallito, poiché viene meno il presupposto della nullità del titolo dedotto dal curatore.
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