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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una medico chirurgo, incaricata come medico assistente per l’emodialisi, di ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la struttura per il periodo marzo 2005 - settembre 2012, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. I giudici di merito avevano invece qualificato il rapporto come autonomo/libero professionale, valorizzando soprattutto la facoltà della professionista di scegliere se e quando rendere la prestazione, la mancanza di stabile inserimento nell’organizzazione aziendale e la non applicabilità dell’art. 36 Cost. e delle norme sul compenso dei rapporti a progetto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell’art. 2094 c.c., assumendo che la prestazione fosse indispensabile per il funzionamento della struttura e che gli indici valorizzati dalla corte territoriale fossero in realtà compatibili con la subordinazione; (ii) ulteriore violazione dell’art. 2094 c.c., insistendo sul ruolo essenziale dell’apporto professionale e sostenendo che la possibilità di rifiutare singole turnazioni non esclude la subordinazione; (iii) violazione dell’art. 36 Cost. e di norme sul compenso dei contratti a progetto, sostenendo che il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione dovrebbe applicarsi all’attività professionale continuativa nel suo complesso e chiedendo un ripensamento dell’orientamento consolidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la qualificazione del rapporto può essere censurata in cassazione solo per errata individuazione dei criteri giuridici di sussunzione, mentre la valutazione concreta degli indici di subordinazione o autonomia, compiuta sulla base delle prove raccolte, è apprezzamento di fatto insindacabile se adeguatamente motivato. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che, una volta accertata la natura autonoma del rapporto, non si applica l’art. 36 Cost., riservato ai soli lavoratori subordinati, e che nell’ambito del lavoro autonomo il giudice può determinare il compenso solo se esso non sia stato pattuito e non sia altrimenti determinabile, mentre nel caso concreto il compenso era stato concordato tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia usato criteri giuridici non corretti per qualificare il rapporto; la verifica degli indici concreti di subordinazione o autonomia resta apprezzamento di fatto

  • art. 36 Cost.

    il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente è riconosciuto ai soli lavoratori subordinati, non ai rapporti autonomi, salvo diversa previsione legislativa

  • art. 2225 c.c.

    nel lavoro autonomo il giudice può determinare il corrispettivo solo se non sia stato convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo tariffe professionali o usi

  • art. 63 del d.lgs. n. 276 del 2003

    norma richiamata come dettata per una diversa fattispecie, non applicabile al rapporto accertato

  • art. 272 della legge n. 296 del 2006

    norma richiamata come riferita a una fattispecie diversa, non applicabile al rapporto in esame

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto di lavoro è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha applicato criteri giuridici errati; la valutazione delle circostanze concrete e degli indici fattuali di subordinazione o autonomia non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito.
  • Nelle prestazioni di lavoro intellettuale, e in particolare nell’attività medica, la subordinazione non può essere desunta automaticamente dalla centralità o indispensabilità della prestazione per l’organizzazione della struttura, occorrendo una valutazione complessiva delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
  • La facoltà del professionista di scegliere se rendere o meno singole prestazioni o turni è un elemento che può deporre per l’autonomia, se coerentemente inserito nel complessivo assetto del rapporto.
  • L’art. 36 Cost. si applica ai rapporti di lavoro subordinato e non consente, di regola, un sindacato giudiziale sulla misura del compenso nei rapporti autonomi quando il corrispettivo sia stato pattuito tra le parti.
  • Nel lavoro autonomo, il giudice può intervenire sulla determinazione del corrispettivo solo nei casi previsti dalla legge e, in difetto di pattuizione, secondo i criteri dell’art. 2225 c.c.; se il compenso è stato concordato, non è consentita una sua rideterminazione giudiziale in base all’art. 36 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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