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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società per ottenere la restituzione di € 23.943,71 che assumeva di avere corrisposto al lavoratore in esecuzione di una sentenza del Pretore di Palermo poi riformata dal Tribunale, con definitivo rigetto della domanda del lavoratore. In primo grado e in appello la domanda restitutoria è stata respinta per difetto di prova del pagamento: la documentazione prodotta consistava in prospetti paga non quietanzati, privi di indicazione delle modalità di pagamento e non sorretti da ulteriori elementi presuntivi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello non avesse spiegato perché i documenti prodotti fossero inidonei a provare il pagamento; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’insussistenza di indizi idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento. Il lavoratore ha resistito e, con ricorso incidentale, ha dedotto l’erroneità della compensazione delle spese di appello, ritenendo insussistenti i presupposti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società: ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d’appello esponesse in modo sufficiente le ragioni dell’inidoneità della prova del pagamento; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate dalla ricorrente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato a sua volta dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e non dipendendo dall’impugnazione principale, poiché la doglianza sulle spese nasceva già al momento della pubblicazione della sentenza d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; inoltre è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per entrambi, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità può investire il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, compresa l'ipotesi di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    In caso di doppia conforme la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 91, comma 1 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la compensazione delle spese di appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva della motivazione secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nelle rationes di fatto e il ricorrente non deduca specificamente la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • In tema di ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'avvenuto pagamento grava sull'attore in ripetizione; documenti non quietanzati e privi di indicazioni sulle modalità di pagamento possono risultare insufficienti se non corroborati da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è inammissibile quando l'interesse a proporla era già sorto al momento della pubblicazione della sentenza e non deriva dall'altrui impugnazione principale.
  • La censura sulla compensazione delle spese deve essere proposta tempestivamente; non può essere recuperata con ricorso incidentale tardivo se l'interesse ad impugnare era già attuale dalla pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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