Cassazione Civile, Ordinanza n. 13753/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente della società radiotelevisiva, formalmente inquadrato come programmista-regista, che ha chiesto il riconoscimento della qualifica di redattore giornalista e delle relative differenze retributive. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, ritenendo che le mansioni concretamente svolte avessero natura giornalistica, con inquadramento come redattore dal 5 dicembre 2012, data di iscrizione all'albo dei giornalisti, e riconoscendo le differenze retributive dal 29 luglio 2008 per prescrizione interrotta da una lettera del 22 luglio 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: carenza di allegazione dei fatti costitutivi; erronea valorizzazione del nomen iuris contrattuale; violazione della normativa che distinguerebbe le strutture giornalistiche da quelle di mero intrattenimento/approfondimento; omessa motivazione sulla sussistenza del messaggio informativo e dell'apporto critico-creativo; violazione delle regole di valutazione delle prove; irrilevanza dell'assenza di una redazione interna alla struttura in cui il lavoratore operava; erronea idoneità della lettera del 22 luglio 2013 a interrompere la prescrizione; e illegittima applicazione del trattamento economico dei redattori giornalisti, anziché dei soli minimi costituzionali o dei parametri del praticante giornalista.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi sull'allegazione e sulla qualificazione delle mansioni, confermando che il giudice di merito aveva correttamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, lo svolgimento di attività connotate da attualità, tempestività, continuità, finalità informativa e apporto critico-creativo, idonee a integrare l'attività giornalistica di redattore. Ha giudicato irrilevante il nomen iuris del contratto e irrilevante anche la collocazione del dipendente in una struttura aziendale non formalmente giornalistica, valorizzando invece il contenuto concreto delle mansioni. Ha respinto anche la doglianza sulla prescrizione, ritenendo non sindacabile in cassazione l'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità della lettera a costituire messa in mora e interrompere il termine. Infine ha confermato il criterio di quantificazione della retribuzione, ritenendo corretta la scelta del giudice d'appello di parametrarla al trattamento previsto per i redattori giornalisti con meno di 30 mesi di anzianità, quale misura della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., esclusa la riconducibilità delle mansioni a quelle di praticante. Alla soccombenza della ricorrente è seguita la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta insufficienza dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda di inquadramento; la Corte ha escluso la violazione ritenendo sufficientemente specificate le mansioni svolte.
CCL RAI 2000
Invocato dalla società per sostenere la diversa qualificazione contrattuale; la Corte ha ritenuto decisivo il contenuto concreto della prestazione, non il nomen iuris.
CCL RAI 2004
Richiamato ai fini dell'inquadramento, ma non ritenuto ostativo alla qualificazione giornalistica accertata in fatto.
Invocato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che il lavoratore avesse allegato e provato in modo sufficiente i fatti costitutivi del diritto.
Il nomen iuris del contratto non è assorbente; conta anche l'esecuzione concreta e la volontà espressa nella pratica del rapporto.
Richiamato dalla ricorrente per distinguere le strutture radiotelevisive; la Corte ha ritenuto irrilevante la struttura aziendale rispetto al contenuto informativo delle mansioni.
Invocato per sostenere la distinzione tra testate e altre strutture; la Corte ha ribadito che conta l'attività svolta, non l'etichetta organizzativa.
La legge presuppone e non definisce l'attività giornalistica; non è decisiva per negare la natura giornalistica delle mansioni accertate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d'appello era adeguatamente argomentata.
La censura era inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento delle prove, attività preclusa in cassazione.
Richiamato in relazione alla messa in mora e all'interruzione della prescrizione.
L'atto interruttivo deve contenere una pretesa o richiesta scritta idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto; l'apprezzamento della sua idoneità è riservato al merito.
art. 36 Cost.
Usato come parametro di giusta retribuzione per il periodo di esecuzione del rapporto nullo; il giudice può determinare la retribuzione anche discostandosi dai minimi collettivi, purché con motivazione adeguata.
artt. 11 e 35 CNLG 2001-2005
Richiamati dalla società per contestare il trattamento economico riconosciuto; la Corte ha confermato che il giudice può usare il contratto collettivo come parametro ma non ne è rigidamente vincolato.
CNLG 2009–2013
Richiamato ai fini dell'inquadramento e della retribuzione, ma non ritenuto ostativo al criterio di giusta retribuzione adottato dal giudice di merito.
La nullità del contratto di lavoro giornalistico per mancanza dell'iscrizione all'albo non produce effetti per il periodo di esecuzione, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
Attribuisce al giudice ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, utilizzando anche parametri diversi o ulteriori rispetto alla contrattazione collettiva.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'inquadramento del lavoratore conta la prestazione effettivamente svolta e non il solo nomen iuris attribuito nel contratto; l'esecuzione del rapporto può rivelare una diversa volontà negoziale successiva.
- L'attività giornalistica radiotelevisiva si identifica quando le mansioni presentano elaborazione autonoma delle notizie, attualità, tempestività, continuità, finalità informativa e apporto critico-creativo; non è decisiva la collocazione del lavoratore in una struttura formalmente non giornalistica.
- Ai fini del riconoscimento della qualifica giornalistica è irrilevante che l'attività sia svolta in programmi di intrattenimento o in strutture non testate, se il contenuto delle mansioni è propriamente informativo.
- La legge professionale dei giornalisti presuppone l'attività giornalistica ma non la definisce, sicché la natura giornalistica della prestazione va accertata in concreto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove: la doglianza è inammissibile quando mira solo a sostituire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve esprimere in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto; l'accertamento della sua idoneità è tipicamente un giudizio di fatto riservato al merito.
- Quando un contratto di lavoro giornalistico è nullo per violazione di norme imperative, il lavoratore ha comunque diritto, per il periodo di esecuzione, alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; il giudice di merito può determinarla anche mediante parametri collettivi, senza esservi rigidamente vincolato.
- La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. non coincide necessariamente con un solo minimo tabellare: il giudice può utilizzare la contrattazione collettiva come parametro, ma conserva un margine di apprezzamento purché motivato in modo adeguato.
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