Cassazione Civile, Ordinanza n. 13759/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa dalla banca contro un proprio dipendente, ritenuto autore di una serie di operazioni illegittime che avrebbero provocato un danno patrimoniale quantificato dal CTU in euro 5.918.891,32. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità del lavoratore ma anche un concorso colposo della banca, con riduzione del risarcimento ai due terzi. La Corte d'appello di Firenze ha invece escluso il concorso colposo della banca, ritenendo non dimostrata la concreta fonte delle procedure di controllo e, quindi, non individuabile la condotta alternativa lecita dovuta dall'istituto di credito. Il ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1227 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte escluso in radice l'applicabilità sia del primo sia del secondo comma dell'art. 1227 c.c. e per avere indebitamente addossato al lavoratore l'onere di indicare la condotta organizzativa alternativa della banca; (2) violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., per avere preteso dal lavoratore la prova della condotta doverosa della banca anziché considerare le allegazioni sulla mancanza di controlli, sull'assenza di vantaggi economici personali, sull'operatività in squadra e sulle strategie commerciali decise ai vertici; (3) violazione degli artt. 342 e 118 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e chiarezza; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere ritenuto provato il danno nella misura accertata dal CTU; (5) violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., per non aver dichiarato inammissibile o comunque infondata la pretesa della banca di escludere il risarcimento, eccezione che il ricorrente assumeva tardivamente proposta solo in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha ricondotto la valutazione del concorso colposo al corretto riparto degli oneri allegatori e probatori, rilevando che, una volta prospettati elementi fattuali idonei a far ipotizzare il concorso della banca nella causazione del danno, spettava all'istituto allegare e provare le condotte diligenti e le misure organizzative adottate. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, inammissibile il quarto perché diretto solo a contestare il merito della valutazione peritale, e infondato il quinto, ribadendo che il concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227, comma 1, c.c. va distinto dall'ipotesi di aggravamento del danno ex comma 2, che costituisce eccezione in senso stretto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo e ha rigettato il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione del concorso colposo della banca applicando i principi affermati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
primo comma; secondo comma
il primo comma riguarda il concorso colposo del creditore nella causazione del danno ed è rilevabile d'ufficio se risultano allegati fatti idonei; il secondo comma concerne il solo aggravamento del danno e integra eccezione in senso stretto
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione sulla valutazione delle prove e delle allegazioni
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso contro la valutazione del materiale probatorio e della CTU
art. 2697 c.c.
invocato per contestare l'erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, in presenza di allegazioni idonee, la banca doveva provare le misure diligenti adottate
art. 21, comma 1, T.U. Finanza (d.lgs. 58/1998)
ogni istituto di credito è tenuto a disporre di risorse e procedure anche di controllo interno idoneo ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività
richiamato come fonte di specifici obblighi organizzativi e di controllo interno gravanti sull'intermediario bancario
art. 47 Cost.
evocato a sostegno della rilevanza costituzionale della tutela del risparmio e dei doveri di diligenza dell'operatore bancario
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e sinteticità
art. 118 c.p.c.
richiamato nel motivo sul difetto di sinteticità/ chiarezza dell'atto di appello
art. 111 Cost.
richiamato per contestare il difetto di motivazione e la pretesa violazione del giusto processo
art. 210 c.p.c.
richiamato nel motivo concernente la CTU e la prova del danno
art. 347, comma 2, c.p.c.
richiamato per la produzione in appello della delibera Consob
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., quando siano stati allegati elementi di fatto idonei a prospettare una possibile cooperazione causale del creditore o del danneggiato, il giudice deve svolgere l'indagine anche d'ufficio e non può escludere la norma per la sola mancata individuazione, da parte dell'attore/ricorrente, di una specifica condotta alternativa lecita.
- Quando la struttura organizzativa di un operatore professionale è complessa e l'illecito si inserisce in un contesto di controlli interni, spetta al soggetto che intende escludere il proprio concorso causale allegare e provare le misure di diligenza concretamente adottate, secondo il parametro della diligenza professionale qualificata.
- Il concorso del creditore nella causazione del danno va distinto dall'ipotesi di mera mancata limitazione dell'aggravamento del pregiudizio: solo quest'ultima integra eccezione in senso stretto ex art. 1227, comma 2, c.c., mentre il primo comma opera come questione rilevabile anche officiosamente.
- La mera lunghezza dell'atto di appello non basta a determinarne l'inammissibilità per difetto di sinteticità; occorre che l'esposizione risulti oscura o lacunosa al punto da pregiudicare l'intelligibilità delle censure.
- Il giudice di merito può richiamare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza dover fornire una motivazione analitica ulteriore sull'adesione all'elaborato peritale, purché la decisione dia conto in modo sufficiente della quantificazione del danno.
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