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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13752/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per cassazione proposto da una professoressa contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 305/2018. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto l'età pensionabile e quindi di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata comunicata al controricorrente dalla cancelleria ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c. Il Ministero resisteva con controricorso, ma la Corte ha esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, valorizzando la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente per effetto del pensionamento. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il contributo unificato aggravato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012

    richiamato solo per il domicilio digitale del difensore della ricorrente.

  • art. 390, terzo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata comunicata al controricorrente dalla cancelleria secondo la disciplina processuale vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte della modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha carattere accettizio ed è immediatamente produttiva di effetti processuali.
  • La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando ricorrano ragioni come la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è estensibile analogicamente alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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