Cassazione Civile, Ordinanza n. 13757/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato a una procedura concorsuale interna per progressione verticale dall'area B all'area C, posizione economica C1, per il profilo di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva erano risultati idonei, ma l'amministrazione aveva coperto integralmente i soli dodici posti riservati alla Regione Calabria. Essi hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria e al conseguente inquadramento nell'area superiore. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'amministrazione avesse già manifestato la volontà di assumere gli idonei e che l'autorizzazione ministeriale non fosse presupposto dell'obbligo di scorrimento; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 24 d.lgs. 150/2009, assumendo che la norma non impedisse lo scorrimento di graduatorie di concorsi interni banditi prima del 1° gennaio 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non costituisce un diritto soggettivo dei candidati, ma presuppone una scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto, salvo diverso obbligo previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando. Nel caso concreto la richiesta di autorizzazione all'assunzione non integrava una determinazione vincolante a procedere allo scorrimento, anche perché per la Regione Calabria erano stati autorizzati solo dodici posti, già coperti. La Corte ha inoltre ritenuto che lo ius superveniens di cui all'art. 24 d.lgs. 150/2009, entrato in vigore prima dell'approvazione della graduatoria, precludesse il ricorso a scorrimenti di graduatorie relative a progressioni verticali interamente riservate agli interni, non potendo i ricorrenti vantare un diritto quesito o una legittima aspettativa tutelabile. Il controricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché tardivo; non è stata disposta la condanna alle spese, ma è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
Lo scorrimento della graduatoria non è un diritto automatico degli idonei nel pubblico impiego contrattualizzato; richiede una previa scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto, salvo diversa previsione del bando o della contrattazione collettiva.
«le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno»
La norma sopravvenuta limita le progressioni verticali riservate agli interni e rende non consentito lo scorrimento di graduatorie di procedure interamente riservate al personale interno bandite in epoca anteriore, quando lo scorrimento venga richiesto dopo la sua entrata in vigore.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità giustifica la limitazione delle progressioni verticali riservate agli interni e impone che le assunzioni siano coerenti con le effettive esigenze organizzative e con il quadro normativo vigente.
Il controricorso tardivamente notificato è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'idoneità in graduatoria non attribuisce di per sé un diritto soggettivo all'assunzione o allo scorrimento: tale esito dipende dalla discrezionalità dell'amministrazione, salvo vincoli specifici del bando o della disciplina collettiva.
- Quando l'amministrazione decide di procedere allo scorrimento, la valutazione di legittimità deve avvenire secondo la normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene effettivamente disposto, non già al momento dell'indizione della procedura.
- Lo ius superveniens che riduce o elimina le progressioni verticali riservate agli interni impedisce di fondare su graduatorie di procedure interamente riservate una legittima pretesa all'assunzione dopo la sua entrata in vigore, soprattutto se la graduatoria non era ancora stata approvata.
- Anche il vincitore di concorso non può vantare un diritto all'assunzione del tutto svincolato dall'assetto organizzativo e normativo vigente al momento della nomina; a maggior ragione, l'idoneo non può pretendere lo scorrimento in assenza di una determinazione amministrativa attuale e conforme alla legge.
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