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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un primo licenziamento intimato al lavoratore nel 2013, poi ritenuto illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione. Dopo tale reintegrazione, la società datrice ha intimato un secondo licenziamento nel novembre 2014, fondato su condotte del lavoratore consistite nella pubblicazione, sulla propria pagina Facebook, di video e soprattutto fotografie ritenute denigratorie e diffamatorie nei confronti della società, tali da integrare una lesione del vincolo fiduciario. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo del lavoratore, ritenendo che il rapporto fosse stato ricostituito de iure per effetto della pronuncia di reintegrazione, senza necessità di un atto datoriale di riassunzione, e ha reputato giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo: (a) che la società non avrebbe avuto potere disciplinare perché il rapporto non sarebbe stato effettivamente ricostituito; (b) che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato il profilo psicologico e l'intenzionalità della condotta; (c) che vi sarebbe stata sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione espulsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ricostituisce il rapporto di lavoro de iure, riattivando le obbligazioni rimaste quiescenti per effetto del licenziamento illegittimo, senza che sia necessaria una nuova costituzione del rapporto da parte del datore. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva svolto una valutazione di fatto adeguatamente motivata sulla natura intenzionalmente denigratoria della condotta e sulla proporzionalità del licenziamento, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. Il ricorso è stato dunque rigettato; il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ove dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato come norma sulla giusta causa di recesso; la Corte non ne nega l'applicabilità ma conferma che la condotta accertata in fatto può integrarla.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in relazione alla sanzione disciplinare; la proporzionalità della sanzione è valutata dal giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 18, quarto comma, L. 300/1970

    L'ordine di reintegrazione ex art. 18 ricostituisce il rapporto e il diritto al ripristino e al risarcimento non è subordinato alla messa in mora mediante offerta della prestazione lavorativa.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il rito camerale e la riserva della motivazione.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro determina la ricostituzione de iure del rapporto, con riattivazione delle obbligazioni contrattuali che erano rimaste sospese a seguito del licenziamento illegittimo.
  • In caso di reintegrazione disposta dal giudice, il lavoratore non deve proporre una nuova offerta di prestazione per far valere il ripristino del rapporto e le conseguenze economiche connesse, essendo sufficiente l'impugnazione del licenziamento illegittimo.
  • La valutazione circa l'intenzionalità della condotta addebitata al lavoratore e circa la proporzionalità tra illecito e sanzione disciplinare appartiene al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La pubblicazione sui social network di contenuti denigratori nei confronti del datore di lavoro può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e modalità, ecceda i limiti del diritto di critica e leda il vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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