Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25112/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione, previa comunicazione di preavviso, su immobili ubicati in Liguria e conferiti in un fondo patrimoniale. L'iscrizione garantiva crediti tributari relativi a IRPEF, IRAP e IVA per più annualità. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre il giudice regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento e legittima l'iscrizione sui beni del fondo patrimoniale. La contribuente ha proposto quattordici motivi di ricorso per cassazione. I primi cinque, e in parte il sesto, riguardavano la mancata produzione delle cartelle, l'insufficienza degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, l'irritualità o l'illeggibilità delle notifiche, la notificazione diretta mediante raccomandata e l'omessa pronuncia sulle relative eccezioni. I motivi dal settimo al decimo contestavano la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, la natura cautelare o esecutiva dell'iscrizione, l'applicabilità degli artt. 169 e 170 c.c., l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia e l'omesso esame delle difese e dei documenti. L'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo censuravano il mancato esame delle richieste di prova testimoniale, dell'interrogatorio formale e della documentazione. Il quattordicesimo motivo riguardava la compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo soltanto nella parte relativa alla ritualità della notifica di una specifica cartella, poiché la relativa relata risultava incompleta e il giudice regionale aveva omesso di esaminare le doglianze specificamente riferite a tale documento. Ha rigettato gli altri motivi, ritenendo sufficiente, ai fini della prova della notifica, la produzione dell'estratto di ruolo e della documentazione notificatoria, senza necessità di produrre l'originale o la copia autentica della cartella. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione, nonché applicabile la presunzione di conoscenza dell'atto derivante dalla consegna del plico, salvo prova contraria del destinatario. Quanto all'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale, la Corte ha ribadito che essa è un atto preordinato all'esecuzione, con funzione cautelare e di garanzia, non costituente espropriazione forzata, e che è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. Il debitore che invochi l'impignorabilità deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La mera origine imprenditoriale o professionale del debito non dimostra tale estraneità. Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare l'accertamento presuntivo del giudice regionale circa il collegamento dei debiti con i bisogni familiari. Le censure sulle prove orali sono state respinte anche perché il giudizio d'appello si era svolto quando la disciplina processuale tributaria non ammetteva la prova testimoniale né l'interrogatorio formale, e perché miravano a una non consentita rivalutazione del merito. La censura sulle spese è stata rigettata. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla notifica della cartella interessata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta

    L'iscrizione ipotecaria prevista dalla norma ha natura autonoma, funzione cautelare e di garanzia ed è preordinata all'esecuzione, ma non costituisce atto dell'espropriazione forzata. Non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, purché sia preceduta da una comunicazione idonea a instaurare il contraddittorio.

  • art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; tale adempimento non è richiesto per la mera iscrizione ipotecaria, che non costituisce espropriazione forzata.

  • art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le regole del servizio postale ordinario. Ai fini della prova del perfezionamento della notifica non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente l'estratto di ruolo, equipollente della matrice, insieme alla documentazione notificatoria.

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato con riferimento alle modalità di notificazione degli atti tributari e alle contestazioni della contribuente, senza che la Corte ne ricavi una distinta regola decisoria rispetto ai principi applicati sulla notifica delle cartelle.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto; chi deduce che il plico fosse privo dell'atto notificato deve fornire la relativa prova.

  • art. 170 c.c.

    Il divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale opera in relazione al rapporto tra debito e bisogni della famiglia. L'iscrizione ipotecaria esattoriale è ammissibile alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 169 c.c.

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina dei beni del fondo patrimoniale, ma non posto dalla Corte a fondamento di una distinta statuizione decisoria.

  • art. 2740 c.c.

    La disciplina dell'art. 170 c.c. costituisce eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale; chi invoca il limite alla responsabilità deve provarne i presupposti.

  • artt. 143 e 144 c.c.

    Rilevano nella delimitazione ampia dei bisogni della famiglia e nella possibilità dei coniugi di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare; la prova dell'eventuale accordo grava sul debitore che invoca il divieto dell'art. 170 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Il debitore che intende avvalersi dell'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 4, nel testo applicabile ratione temporis; comma 5-bis, introdotto dall'art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Nel giudizio d'appello oggetto della controversia, il comma 4 vigente non ammetteva la prova testimoniale e non era previsto l'interrogatorio formale; le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non erano assimilabili alla prova testimoniale.

  • art. 91 c.p.c.

    La compensazione delle spese per soccombenza reciproca non può tradursi nell'imposizione delle spese, in tutto o in parte, alla parte interamente vittoriosa; nel caso concreto, la censura è stata rigettata.

  • art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La regola della soccombenza costituisce la disciplina generale, mentre la compensazione opera in via derogatoria quando ricorrano i presupposti normativi e sia adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Ai fini della prova della notificazione di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre l'originale o la copia autentica della cartella; è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, quale equipollente della matrice contenente gli elementi essenziali della pretesa, unitamente alla documentazione notificatoria idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non richiede l'applicazione della disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta.
  • La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e del principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto; il destinatario che sostenga che il plico non contenesse la cartella deve dimostrarlo.
  • L'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla relata non determina di per sé la nullità della notificazione. Il vizio ricorre soltanto quando sia oggettivamente impossibile individuare il firmatario; spetta al contribuente superare la presunzione relativa all'esistenza del potere di sottoscrizione, dimostrando la non autenticità della firma o l'insussistenza della qualità dichiarata.
  • L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura autonoma e funzione cautelare e di garanzia, essendo preordinata all'esecuzione ma non costituendo un atto di espropriazione forzata. Per essa non è necessaria la preventiva intimazione di cui all'art. 50, comma 2, purché il debitore sia stato previamente informato mediante comunicazione idonea a consentire il contraddittorio.
  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale sui beni conferiti in un fondo patrimoniale è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. ed è legittima quando il debito sia stato contratto per bisogni della famiglia oppure quando il creditore non conoscesse l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Il criterio per stabilire se un debito possa essere soddisfatto sui beni del fondo patrimoniale non dipende dalla natura tributaria, imprenditoriale o professionale dell'obbligazione, ma dalla relazione concreta tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.
  • Il debitore che invochi la protezione dell'art. 170 c.c. deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La mera circostanza che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa o che l'impresa versi in difficoltà economiche non dimostra, da sola, l'estraneità ai bisogni della famiglia.
  • I bisogni della famiglia rilevanti ai sensi dell'art. 170 c.c. comprendono non soltanto le esigenze alimentari o essenziali, ma anche le esigenze morali e materiali coerenti con la condizione economica e sociale del nucleo, nonché le iniziative dirette a procurare o preservare risorse e benessere familiare.
  • Nel processo tributario soggetto alla disciplina previgente all'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale non erano ammessi; la valutazione delle dichiarazioni sostitutive e delle prove documentali apparteneva al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La compensazione delle spese processuali costituisce una deroga alla regola della soccombenza e non può comportare l'imposizione delle spese alla parte interamente vittoriosa; la motivazione della compensazione deve essere logica e coerente quando la legge ne richieda la giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneEspropriazione forzataImpugnazioniProveSpese di lite
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.