Cassazione Civile, Ordinanza n. 25137/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci receduti e imprese)
La controversia
La società cooperativa e alcuni suoi soci avevano convenuto in giudizio più soggetti, già soci della cooperativa, chiedendo l'accertamento di un'attività di concorrenza illecita e il risarcimento dei danni. Gli attori sostenevano che le dichiarazioni di recesso comunicate dai convenuti il 12 dicembre 2011 fossero inefficaci, poiché il consiglio di amministrazione le aveva respinte con delibera del 5 aprile 2012, non impugnata, e che le commesse di trasporto assunte dai soci al di fuori del consorzio dal 30 aprile 2012 costituissero sviamento della clientela e concorrenza illecita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo efficace il recesso, poiché il consiglio di amministrazione non aveva provveduto entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2532, secondo comma, c.c.; aveva inoltre rilevato ulteriori profili relativi alla cessazione del vincolo cooperativo e alla durata della clausola limitativa della concorrenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo perfezionato il recesso per effetto della mancata comunicazione tempestiva del provvedimento societario. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con il primo hanno contestato la natura decadenziale del termine di sessanta giorni, l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, la mancata considerazione di una clausola statutaria e il momento di efficacia del recesso quanto al rapporto mutualistico; con il secondo hanno denunciato omessa motivazione e ultrapetizione riguardo alla ritenuta maturazione di una causa statutaria di esclusione; con il terzo hanno censurato l'assorbimento delle questioni concernenti la validità della clausola sessantennale di limitazione della concorrenza e l'art. 2596 c.c.; con il quarto hanno contestato la regolazione delle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che il termine di sessanta giorni entro il quale gli amministratori della cooperativa devono esaminare e decidere sulla dichiarazione di recesso ha natura decadenziale. Il recesso è una dichiarazione unilaterale del socio, mentre l'intervento del consiglio di amministrazione consiste nella verifica vincolata dei presupposti legali o statutari e nella comunicazione del relativo provvedimento. Se il consiglio non provvede entro il termine, gli effetti del recesso si consolidano alla scadenza dei sessanta giorni; non è quindi necessario ricorrere alla qualificazione del silenzio come silenzio-assenso o all'art. 1359 c.c. La censura fondata sulla clausola statutaria è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione implicante accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non dimostrata come tempestivamente dedotta nei gradi precedenti. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa alla decorrenza degli effetti sul rapporto mutualistico, poiché diretta a ottenere una rivalutazione dell'interpretazione dello statuto e dei fatti compiuta dal giudice di merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati, essendo corretto l'assorbimento delle questioni sull'ultrapetizione, sulla causa di esclusione e sulla clausola limitativa della concorrenza in ragione della decisiva efficacia del recesso. Il quarto motivo è stato rigettato poiché le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 13.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2532 c.c.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il termine di sessanta giorni è decadenziale: gli amministratori devono provvedere e comunicare il provvedimento entro tale termine; in mancanza, gli effetti del recesso si consolidano allo scadere dei sessanta giorni. Il provvedimento deve essere adottato e comunicato sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego.
art. 1359 c.c.
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
La Corte ritiene non necessario applicare questa disposizione all'inerzia degli amministratori, poiché la consolidazione degli effetti del recesso deriva direttamente dalla natura decadenziale del termine previsto dall'art. 2532 c.c.
art. 2437 c.c.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.
La disposizione esprime un principio generale secondo cui, una volta previsto dalla legge o dallo statuto, il recesso costituisce un diritto potestativo il cui esercizio non può essere reso più gravoso o impedito.
art. 2596 c.c.
La norma è stata richiamata con riguardo alla contestata durata sessantennale della clausola limitativa della concorrenza; la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisiva efficacia del recesso.
art. 152 c.p.c.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma la Corte ha qualificato il termine dell'art. 2532 c.c. come decadenziale in ragione della funzione di certezza e stabilità del rapporto cooperativo e della struttura del potere-dovere attribuito agli amministratori.
art. 41 Cost.
La norma è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla clausola limitativa della concorrenza, ma la relativa questione è stata ritenuta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella società cooperativa, il recesso del socio previsto dall'art. 2532 c.c. è una dichiarazione unilaterale recettizia collegata a un diritto potestativo di uscita; il consiglio di amministrazione non esprime un'accettazione contrattuale, ma verifica in modo vincolato la sussistenza dei presupposti legali o statutari.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2532, secondo comma, c.c. per l'esame e la decisione sulla dichiarazione di recesso ha natura decadenziale, perché mira a impedire che la posizione del socio e il rapporto cooperativo restino indefinitamente incerti.
- Il consiglio di amministrazione deve adottare e comunicare senza soluzione di continuità il provvedimento sul recesso, sia quando ritenga sussistenti i presupposti sia quando li ritenga mancanti; l'omessa adozione del provvedimento entro sessanta giorni determina il consolidamento degli effetti del recesso allo scadere del termine.
- L'inerzia degli amministratori non richiede di essere qualificata come silenzio-assenso né di essere ricondotta all'art. 1359 c.c.: la conseguenza dell'inerzia discende dalla decadenza del potere di provvedere entro il termine legale.
- Il socio non può essere gravato dell'onere di instaurare preventivamente un ordinario giudizio per ottenere l'accertamento dei presupposti del recesso quando l'organo amministrativo sia rimasto inerte, perché tale soluzione renderebbe più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.
- La questione giuridica nuova in cassazione, quando implichi accertamenti di fatto, è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla dedotta nei precedenti gradi e non indica specificamente l'atto processuale nel quale l'ha proposta.
- È inammissibile la censura formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione dell'interpretazione dello statuto o dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
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