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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25113/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo un provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale che modificava precedenti decreti e istituiva nuovi diritti a carico dei passeggeri crocieristi sbarcanti presso aree in concessione. Il primo giudice aveva accolto la censura relativa alla mancata acquisizione del parere dell’organismo di partenariato, rigettando invece quella fondata sull’art. 23 Cost. e sulla pretesa illegittima imposizione unilaterale di una prestazione patrimoniale obbligatoria. L’Autorità aveva successivamente adottato un nuovo provvedimento, acquisendo ex post il parere e attribuendo efficacia retroattiva all’atto, nuovamente impugnato dalla società. Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, aveva respinto entrambe le impugnazioni, qualificando i diritti come corrispettivi per servizi di interesse generale e non come tributi, sulla base del potere previsto dall’art. 6, comma 4, della legge n. 84/1994. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 103 e 111 Cost., nonché eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 362 c.p.c. Ha sostenuto che il Consiglio di Stato avesse rifiutato di pronunciarsi sulla violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., richiesta di esame indipendentemente dalla natura tributaria o meno della prestazione, e che avesse illegittimamente ritenuto sufficiente una decisione implicita sulla censura di omessa pronuncia, attraverso un’affermazione decisoria incompatibile con la tesi della ricorrente.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno rilevato che il Consiglio di Stato si era effettivamente pronunciato sulla questione relativa all’art. 23 Cost., qualificando i diritti contestati come corrispettivi per servizi di interesse generale, istituiti in applicazione dell’art. 6, comma 4, della legge n. 84/1994, e non come tributi. Non vi è stato, quindi, alcun rifiuto di esercitare la giurisdizione. La Corte ha inoltre escluso che l’affermazione del Consiglio di Stato sulla possibilità di una decisione implicita sull’omessa pronuncia costituisse creazione di una diversa regola processuale o invasione della sfera riservata al legislatore. Anche un’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, persino se grave, integra al più un error in iudicando o in procedendo, non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., salvo che il giudice speciale applichi una norma inesistente da esso stesso creata oppure neghi in assoluto la tutela per difetto di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di euro 2.600 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., di ulteriori euro 2.600 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte

    La ricorrente ne invocava l’applicazione a prescindere dalla natura tributaria della prestazione; il Consiglio di Stato ha escluso la violazione qualificando i diritti come corrispettivi per servizi.

  • art. 6, comma 4, L. n. 84/1994

    Individuato dal Consiglio di Stato quale fondamento normativo del potere dell’Autorità di stabilire corrispettivi per servizi di interesse generale agli utenti portuali.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della denuncia di rifiuto di esercizio della giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Delimita il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, senza estenderlo agli errori interpretativi interni alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo quanto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia va accertata considerando la motivazione complessiva e può essere esclusa da una statuizione implicita incompatibile con la censura.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale relativa al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina la proposta di definizione anticipata e, nel caso concreto, fonda l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla Corte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento equitativo di euro 2.600 in ragione della soccombenza nel contesto indicato dalla decisione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di euro 2.600 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. riguarda esclusivamente i limiti esterni della giurisdizione e non comprende il riesame delle scelte interpretative del giudice amministrativo.
  • L’erronea interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali da parte del giudice amministrativo, anche se grave o anomala, integra al più un error in iudicando o in procedendo e non costituisce, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da esso stesso creata, esercitando un’attività di produzione normativa non spettantegli; non ricorre per il solo fatto che l’interpretazione giudiziale produca uno stravolgimento o un risultato anomalo.
  • Non costituisce rifiuto di giurisdizione la decisione con cui il giudice amministrativo esamina la questione sostanziale e la risolve in senso sfavorevole alla parte, anche quando quest’ultima ritenga errata la qualificazione giuridica adottata.
  • L’omessa pronuncia su un motivo deve essere verificata considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso; essa non sussiste quando la decisione sul motivo risulta implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile con la censura proposta.
  • La negazione concreta della tutela derivante da un’erronea interpretazione delle norme nazionali o dei principi del diritto dell’Unione non integra, da sola, rifiuto o omissione di giurisdizione, se il giudice non ha affermato l’inesistenza, in astratto, della tutela giurisdizionale per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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