Cassazione Civile, Ordinanza n. 25141/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il dante causa della ricorrente era stato licenziato illegittimamente da un datore di lavoro pubblico o partecipato. Il giudice ordinario aveva riconosciuto il danno commisurato alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dal licenziamento al collocamento a riposo. Successivamente, il lavoratore aveva ottenuto dalla Corte dei conti il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione, considerando utile ai fini pensionistici anche il periodo di licenziamento illegittimo, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione. Dopo il decesso del pensionato, l'erede aveva promosso giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento della sentenza. L'ente previdenziale aveva chiesto la compensazione tra il credito pensionistico riconosciuto in ottemperanza e un proprio controcredito relativo a ratei pensionistici già corrisposti durante il periodo di licenziamento. Il giudice contabile di primo grado aveva escluso la compensazione e ordinato l'integrale esecuzione della sentenza; il giudice contabile d'appello aveva invece ritenuto compensabile il controcredito, qualificandolo come certo, liquido ed esigibile e riconducendolo alla compensazione impropria, in quanto derivante dal medesimo titolo. L'erede ha proposto ricorso per cassazione denunciando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, sostenendo che la Corte dei conti avesse deciso su un credito da indebito previdenziale appartenente alla giurisdizione ordinaria e avesse illegittimamente ammesso la compensazione nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha inoltre dedotto che il controcredito era contestato, prescritto e irripetibile e che non sussisteva un nesso funzionale con il rapporto pensionistico.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura riguardava il superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma che la questione non era stata sollevata nel primo grado del giudizio di ottemperanza né dedotta con specifico motivo nell'appello contabile. La questione era stata proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Poiché i giudici contabili di primo e secondo grado avevano deciso nel merito sulla compensazione senza che fosse stata contestata la giurisdizione, si era formato il giudicato interno, preclusivo della successiva deduzione del difetto di giurisdizione. La Corte ha ritenuto applicabili anche al processo contabile i principi secondo cui il difetto di giurisdizione deve essere dedotto nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina processuale e non può essere fatto valere in cassazione quando sulla giurisdizione si sia formato un giudicato esplicito o implicito. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in favore dell'ente previdenziale in euro 3.500 per competenze ed euro 200 per esborsi, oltre all'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 R.D. 1214/1934
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla delimitazione della giurisdizione della Corte dei conti.
art. 62 R.D. 1214/1934
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione contabile.
art. 103, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa ai limiti della giurisdizione contabile.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della denuncia sul riparto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. 2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
La norma impone che il difetto di giurisdizione sia dedotto nei giudizi di impugnazione con uno specifico motivo contro il capo che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione. La sua inosservanza determina la formazione del giudicato interno.
Richiamato quale disciplina della deduzione delle questioni di giurisdizione nel processo amministrativo; la Corte ne trae il principio della preclusione quando la questione non sia stata tempestivamente dedotta.
Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
La Corte precisa che la disposizione deve essere interpretata restrittivamente alla luce dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo: il difetto di giurisdizione non può essere rilevato dopo la formazione del giudicato esplicito o implicito sulla giurisdizione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo contabile, il difetto di giurisdizione deve essere rilevato d'ufficio in primo grado oppure dedotto nei giudizi di impugnazione con uno specifico motivo rivolto contro il capo, esplicito o implicito, che abbia deciso sulla giurisdizione.
- Quando il giudice di primo grado decide il merito e la sentenza d'appello conferma o comunque presuppone la giurisdizione senza che essa sia stata specificamente contestata, si forma il giudicato interno implicito sulla giurisdizione; la relativa questione non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- I principi sulla preclusione delle questioni di giurisdizione, fondati sull'economia processuale e sulla ragionevole durata del processo, si applicano anche ai giudizi celebrati dinanzi alla Corte dei conti.
- La censura con cui si deduce che il giudice contabile abbia esaminato un controcredito appartenente alla giurisdizione ordinaria è inammissibile in cassazione se la questione non è stata sollevata nei precedenti gradi e il giudice contabile ha già deciso nel merito sulla compensazione.
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