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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25114/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 su immobili conferiti in un fondo patrimoniale, a garanzia di crediti tributari relativi a IRPEF, IRAP e IVA. Dopo l'accoglimento in primo grado e la riforma della decisione in appello, ha proposto quattordici motivi di ricorso per cassazione. I primi cinque motivi e il sesto riguardavano la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'iscrizione ipotecaria, sostenendo l'insufficienza degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, l'illegittimità della notificazione diretta tramite raccomandata, l'illeggibilità delle sottoscrizioni, l'asserita spedizione da parte di soggetto non legittimato, la mancata prova del contenuto dei plichi e l'omessa pronuncia sulle relative eccezioni. Il settimo, ottavo, nono e decimo motivo contestavano l'iscrivibilità dell'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, la natura dell'iscrizione ipotecaria, l'applicabilità dell'art. 170 c.c., l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l'omesso esame delle difese e dei documenti. L'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo censuravano il mancato esame e la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, nonché il governo delle prove. Il quattordicesimo motivo riguardava la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo soltanto limitatamente alla ritualità della notificazione di una specifica cartella, rilevando che la relativa relata risultava priva di qualunque dicitura e che il giudice d'appello aveva omesso di esaminare le contestazioni della contribuente su tale notificazione. Ha invece ritenuto infondate o assorbite le ulteriori censure sulla notificazione: per provare il perfezionamento della notifica non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficienti la matrice o l'estratto di ruolo idoneo a identificarne gli elementi essenziali, insieme alla documentazione della notificazione; è ammessa la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione; la consegna del plico fa presumere la conoscenza dell'atto e chi contesti il contenuto deve provarne l'assenza; l'illeggibilità della firma non determina di per sé nullità se non è dimostrata l'impossibilità di identificare il firmatario o l'assenza del suo potere. Quanto ai beni del fondo patrimoniale, la Corte ha ribadito che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è una misura preordinata all'esecuzione, con funzione di garanzia e cautela, e non richiede l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del medesimo decreto. Essa è tuttavia soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.: il debitore deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La sola origine imprenditoriale o professionale del debito non dimostra l'estraneità ai bisogni familiari. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Sono stati rigettati anche i motivi sulle prove, perché il giudizio d'appello era soggetto alla disciplina allora vigente che non ammetteva la prova testimoniale né l'interrogatorio formale, e perché le censure miravano a una non consentita rivalutazione del merito. È stato infine rigettato il motivo sulle spese. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta

    L'iscrizione ipotecaria ha natura autonoma, funzione di garanzia e cautela, ed è preordinata all'esecuzione, ma non costituisce atto dell'espropriazione forzata.

  • art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento non è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, perché l'iscrizione non costituisce espropriazione forzata, purché sia stata preceduta da comunicazione idonea a instaurare il contraddittorio.

  • art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione della cartella può essere effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della prova della notificazione non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o un estratto di ruolo idoneo a identificarne gli elementi essenziali, con la documentazione della notifica.

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione degli atti tributari; la Corte ha escluso, per le ragioni indicate, i vizi denunciati.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto; chi contesta che il plico contenesse l'atto deve fornire la relativa prova.

  • art. 167 c.c.

    Rileva quale disciplina costitutiva del fondo patrimoniale, cui si collega il regime di protezione dei beni conferiti.

  • art. 169 c.c.

    Richiamato con riferimento ai beni del fondo patrimoniale, senza che la Corte ne abbia ravvisato una violazione decisiva.

  • art. 170 c.c.

    L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, comprese le iscrizioni ipotecarie non volontarie, è consentita quando il debito è contratto per bisogni della famiglia o quando il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni; il debitore che invoca il divieto deve provare entrambe le circostanze rilevanti a suo favore.

  • art. 2740 c.c.

    Il limite previsto dall'art. 170 c.c. costituisce eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale, con conseguente onere probatorio a carico di chi invoca la protezione del fondo.

  • art. 2817 c.c.

    L'iscrizione ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non è assimilabile all'ipoteca legale, perché non garantisce l'adempimento di un preesistente atto negoziale.

  • art. 2818 c.c.

    L'iscrizione ex art. 77 non è assimilabile all'ipoteca giudiziale, poiché si fonda su un provvedimento amministrativo e non su un provvedimento giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere della prova impone al debitore che invochi l'impignorabilità dei beni del fondo di dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 4, nel testo allora vigente; comma 5-bis introdotto dall'art. 6, comma 1, L. 130/2022

    Nel giudizio d'appello definito prima della riforma del 2022 non era ammessa la prova testimoniale e non era previsto l'interrogatorio formale.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice non può porre le spese, neppure in parte, a carico della parte interamente vittoriosa; la compensazione per soccombenza reciproca richiede una situazione processuale compatibile con tale esito.

  • art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La regola della soccombenza costituisce la disciplina generale, mentre la compensazione è derogatoria e deve essere giustificata nei casi previsti.

Massime di principio

  • Ai fini della prova della notificazione di una cartella di pagamento non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella: sono sufficienti la matrice o un estratto di ruolo che riproduca gli elementi essenziali della pretesa, unitamente alla documentazione della notificazione, purché il giudice possa verificare la correlazione tra atto e relata o ricevuta.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; tale modalità è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non da quelle sulle notificazioni degli atti giudiziari.
  • La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fonda la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c.; il destinatario che deduca che il plico era privo dell'atto deve provarne il contenuto difforme o mancante.
  • L'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla relata non determina di per sé la nullità della notificazione; il contribuente deve dimostrare l'impossibilità oggettiva di identificare il firmatario, la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza del potere di sottoscrivere.
  • L'iscrizione ipotecaria eseguita ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomo, preordinato all'esecuzione e avente funzione di garanzia e cautela, non un atto dell'espropriazione forzata; pertanto non richiede l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, se preceduta da una comunicazione idonea a consentire il contraddittorio.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 sui beni costituiti in fondo patrimoniale è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.; il debitore che ne invochi l'illegittimità deve provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità.
  • La provenienza del debito dall'attività imprenditoriale o professionale di un coniuge non dimostra, da sola, né l'inerenza né l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; la valutazione deve riguardare il rapporto concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze familiari, intese in senso ampio.
  • I bisogni della famiglia comprendono non soltanto le necessità essenziali, ma anche le esigenze morali e materiali connesse alla condizione economica e sociale del nucleo familiare, nonché quelle volte a incrementarne il benessere e il patrimonio; solo le obbligazioni per finalità speculative o voluttuarie sono, in linea generale, estranee a tali bisogni.
  • Nel giudizio tributario soggetto alla disciplina anteriore alla riforma del 2022 non sono ammissibili la prova testimoniale e l'interrogatorio formale; le dichiarazioni sostitutive rese da terzi non sono equiparabili alla prova testimoniale e la loro valutazione appartiene al giudice di merito.
  • La compensazione delle spese non può tradursi nell'imposizione, totale o parziale, delle spese alla parte interamente vittoriosa; la deroga alla regola della soccombenza deve essere motivata quando la legge la subordina a ragioni giustificative.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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