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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25087/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente e il Comune resistente hanno depositato ricorso avverso il decreto di estinzione del giudizio emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Il provvedimento estintivo conteneva, nel dispositivo, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, liquidate in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo previdenziale e IVA se dovuta. Il Consigliere delegato aveva omesso di indicare la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Corte ha rilevato che tale omissione costituiva un errore materiale e ha provveduto alla correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. n. 31266/2025, stabilendo che nel dispositivo, dopo la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente e in favore del resistente, deve essere aggiunta la formula relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Restano ferme la liquidazione delle spese e la condanna già disposte. Il testo non indica ulteriori statuizioni sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    decreto di estinzione del giudizio

    La norma è richiamata quale fondamento del decreto di estinzione oggetto di correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La norma è applicata per correggere l'errore materiale contenuto nel provvedimento della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., l'omessa indicazione nel dispositivo di una statuizione relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere corretta quando costituisce un errore materiale del provvedimento.
  • La correzione dell'errore materiale integra il dispositivo del provvedimento senza modificare la condanna alle spese già pronunciata né gli importi liquidati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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