Cassazione Civile, Ordinanza n. 01548/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il ricorrente, quale responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF che aveva apposto il visto di conformità sul Modello 730 di un contribuente, ha impugnato la cartella di pagamento emessa a suo carico dopo il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva contestato l'infedeltà del visto e, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, aveva iscritto a ruolo tributi, sanzioni e interessi. La lite si è concentrata sulla competenza territoriale: la CGT di secondo grado aveva ritenuto competente il giudice di Palermo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016 e affermando che, essendo stato impugnato anche l'atto prodromico formato dall'ente impositore, la competenza dovesse radicarsi nel luogo in cui ha sede l'ente impositore. Con il ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i principi della sentenza costituzionale n. 44/2016 valgono solo per gli atti emessi da agenti privati della riscossione e non per la cartella emessa dall'agente pubblico della riscossione, per evitare uno spostamento territoriale gravoso per il contribuente rispetto al suo domicilio fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla competenza territoriale, precisando che, nel caso di impugnazione di una cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per tributi non locali, la competenza appartiene alla CGT nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione che ha emesso la cartella, anche se il ruolo è stato formato da un ufficio dell'Agenzia delle entrate avente sede in altra circoscrizione. La Corte ha distinto il caso esaminato da quello deciso dalla Corte costituzionale n. 44/2016, riferito ai tributi locali affidati a concessionari privati, e ha escluso che in questa fattispecie la competenza possa radicarsi presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ente impositore. Poiché la competenza territoriale tributaria è inderogabile, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CGT del Lazio, indicata come giudice territorialmente competente in secondo grado, con termine di riassunzione di sessanta giorni.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per il controllo formale della dichiarazione da cui è scaturito il recupero fiscale
norma posta a base della responsabilità del RAF per l'infedeltà del visto di conformità e della formazione del ruolo
stabilisce la competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria in base alla sede dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto all'albo, ma la sua applicazione va coordinata con il tipo di atto impugnato e con il regime della riscossione
la competenza territoriale nel processo tributario è qualificata come inderogabile
comma 1, lett. d), e comma 3
ruolo e cartella sono considerati unitariamente ai fini dell'impugnazione, impedendo la frammentazione della lite
richiamato insieme all'art. 19 per escludere la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente
art. 52, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
per i tributi locali l'individuazione del concessionario non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente
richiamato quale base dell'albo dei soggetti privati abilitati all'attività di accertamento e riscossione
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente l'applicazione dell'art. 382, secondo comma, c.p.c. con rinvio al giudice competente e fissazione del termine per la riassunzione
art. 382, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per cassare la sentenza e indicare il giudice competente al quale riassumere la causa
norma sul rito camerale davanti alla Corte di cassazione
art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.
parametro di deduzione del motivo di ricorso relativo alla competenza
Corte cost. n. 44/2016
richiamata per escludere la sua applicabilità al caso concreto, limitata ai tributi locali e ai concessionari privati della riscossione
Massime di principio
- Nel processo tributario la competenza territoriale si determina in modo inderogabile secondo i criteri fissati dal d.lgs. n. 546/1992; quando è impugnata una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per tributi non locali, il giudice competente è quello nella cui circoscrizione ha sede l'agente che ha emesso l'atto notificato.
- La sentenza della Corte costituzionale che ha modificato il criterio di competenza per le controversie relative ai concessionari privati della riscossione dei tributi locali non è automaticamente estensibile alle controversie aventi a oggetto la riscossione coattiva di tributi non locali tramite ruolo e cartella emessa dall'agente pubblico della riscossione.
- Quando ruolo e cartella sono impugnati congiuntamente, la competenza territoriale non può essere frammentata tra giudici diversi né rimessa alla scelta del ricorrente in base ai motivi di impugnazione o alla sede dell'ente impositore che ha formato il ruolo.
- Nei casi di riscossione mediante ruolo disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973, l'eventuale distanza tra sede dell'ente impositore e domicilio del contribuente non giustifica lo spostamento della competenza dal giudice del luogo in cui ha sede l'agente della riscossione, perché il sistema prevede l'organizzazione territoriale dei ruoli e la delega tra concessionari per l'esecuzione fuori ambito.
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