Cassazione Civile, Ordinanza n. 05529/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di mutuo bancario. La società mutuataria aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi, deducendo che fossero usurari o, comunque, che fossero stati calcolati sulla base di clausole nulle perché prive del requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo corretta l’esclusione dell’indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi e dichiarando inammissibile la censura relativa all’usurarietà. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., dell’art. 120 t.u.b., dell’art. 1, comma 629, L. 147/2013, dell’art. 1815, comma 2, c.c. e dell’art. 644 c.p., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura usuraria degli interessi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., dell’art. 191 c.p.c. e dell’art. 644 c.p., assumendo erroneamente che il piano di ammortamento alla francese non determinasse anatocismo e contestando il mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze. Ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorso per cassazione non era stato depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, come richiesto dall’art. 369 c.p.c.: dalla stessa ricostruzione degli atti risultava che la notificazione era avvenuta il 14/12/2021 e il deposito solo il 15/2/2022. La Corte ha richiamato il principio per cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso comporta improcedibilità rilevabile anche d’ufficio e non sanata dalla costituzione del resistente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nei motivi come norma in tema di anatocismo e capitalizzazione degli interessi
richiamato nei motivi come norma sulla misura e determinazione degli interessi
richiamato nei motivi in tema di disciplina degli interessi nei rapporti bancari
art. 1, comma 629, L. n. 147/2013
richiamato nei motivi quale parametro normativo invocato dalla ricorrente
richiamato nei motivi in relazione alla pattuizione di interessi usurari
richiamato nei motivi in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi
richiamato nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato quale norma che fonda i motivi di ricorso per cassazione
norma posta a base della declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso
richiamato per escludere che il mancato rispetto di un termine perentorio possa essere sanato dal principio di raggiungimento dello scopo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’attestazione del presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c.; la tardività è rilevabile d’ufficio.
- La costituzione della parte resistente non sana l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione, perché il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice di legittimità provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte resistente e dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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