Cassazione Civile, Ordinanza n. 31233/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario ingiunzioni di pagamento relative a contributi consortili per gli anni 2011-2013 e 2015, deducendo: carenza di motivazione degli atti impositivi; assenza di prova del concreto beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica; mancato riferimento, nell'ingiunzione, al piano di classifica approvato; errata applicazione degli artt. 860 c.c. e 10 e 11 R.D. n. 215/1933; violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme processuali richiamate. La censura principale era che la mera inclusione degli immobili nel perimetro consortile non bastasse a provare il beneficio e che fosse onere del consorzio dimostrarlo specificamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla motivazione dell'atto impositivo nella parte in cui il ricorso non aveva autosufficientemente riprodotto o allegato il contenuto dell'ingiunzione. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata chiarendo che la motivazione è obbligatoria per tutti gli atti tributari, pur potendo essere più o meno articolata a seconda del tipo di atto. Nel merito, ha confermato che, quando i fondi sono inclusi nel perimetro di contribuenza e l'atto richiama un piano di classifica approvato, opera una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico; in assenza di specifica contestazione del piano e di prova contraria del contribuente, non grava sul consorzio un ulteriore onere probatorio. La società non ha fornito prova idonea a superare la presunzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Stabilisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione consortile in presenza di un vantaggio diretto e immediato per il fondo.
art. 10 R.D. n. 215/1933
È richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo nei consorzi di bonifica, collegato al beneficio per i fondi inclusi nel perimetro.
art. 11 R.D. n. 215/1933
È citato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; se il piano di classifica è specificamente contestato, il consorzio deve provare il beneficio, altrimenti la prova contraria grava sul contribuente.
Richiamato con riferimento alla presunzione di beneficio derivante dall'inclusione nel perimetro consortile e dall'approvazione del piano di classifica.
È richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'atto tributario; la Corte ribadisce che la motivazione è dovuta, pur con intensità diversa secondo il tipo di atto.
Invocati come norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Richiamato dalla Corte in relazione alla possibilità di censurare la nullità della sentenza per consentire l'accesso agli atti.
Richiamato dalla Corte in relazione alla censura motivazionale e all'accesso agli atti di causa.
Richiamata insieme allo Statuto del contribuente per affermare il principio della necessaria motivazione degli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, accompagnata dall'approvazione del piano di classifica, fa sorgere una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico a favore dei fondi consorziati.
- Se il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica, l'ente impositore è esonerato dal provare in concreto il vantaggio fondiario; l'onere di superare la presunzione mediante prova contraria grava sul contribuente.
- Se il piano di classifica è specificamente contestato, torna a operare la regola generale dell'art. 2697 c.c., con onere del consorzio di dimostrare il beneficio derivante dalle opere di bonifica.
- La motivazione degli atti tributari è sempre obbligatoria, ma il grado di specificità richiesto dipende dalla natura dell'atto e dal fatto che esso costituisca o meno il primo atto impositivo.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla motivazione o sul contenuto di un atto deve rispettare il principio di autosufficienza, mediante allegazione o riproduzione del documento rilevante, pena l'inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →