Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un sistema di incentivazione per impianti fotovoltaici. A seguito di verifiche, il GSE aveva dichiarato la decadenza dagli incentivi per alcune violazioni relative al subentro negli impianti e, sulla base di tale decadenza, aveva poi agito per ottenere la restituzione delle somme già erogate. La società aveva contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda di recupero delle somme non riguardasse più la legittimità del provvedimento di decadenza, già oggetto di separati giudizi conclusi o consolidatisi, ma unicamente una pretesa restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spettante al giudice ordinario. La società aveva anche dedotto la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’esito di un separato procedimento sul riesame della decadenza, ma tale profilo è rimasto assorbito. Il Consiglio di Stato aveva invece confermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia restitutoria fosse ancora attratta alla materia della produzione di energia e agli atti di decadenza dagli incentivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha stabilito che, una volta definitivamente accertata la decadenza dagli incentivi, la successiva azione proposta dal GSE per la restituzione delle somme indebitamente percepite ha natura di ordinaria azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo, relativo all’eccesso di potere giurisdizionale e alla mancata sospensione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la giurisdizione del giudice ordinario è stata dichiarata, con rinvio al giudice competente per la riassunzione e per le spese.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato nel ricorso per cassazione per questioni di giurisdizione
art. 111, comma ottavo, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di produzione di energia si radica solo quando la lite attenga all’esercizio, diretto o mediato, di poteri pubblicistici; non copre automaticamente ogni domanda connessa a incentivi energetici, specie se meramente restitutoria dopo il consolidamento della decadenza
la domanda di recupero delle somme, una volta venuto meno il titolo giustificativo del pagamento, integra una pretesa di ripetizione di indebito soggetta alla giurisdizione ordinaria
art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011
richiamato nel contesto della disciplina della decadenza dagli incentivi e della successiva richiesta di riduzione dell’importo da restituire; la Corte non lo applica al merito della controversia di giurisdizione
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020
richiamato come modifica sopravvenuta della disciplina sulla revoca/riedizione del rapporto, ma ritenuto irrilevante nel presente giudizio restitutorio ai fini del riparto di giurisdizione
richiamato nel secondo motivo per la sospensione necessaria; il motivo è rimasto assorbito
evocato per evidenziare l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che aveva confermato la decadenza
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formulazione formale della domanda.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si estende alle controversie che investono l’esercizio di poteri pubblicistici del gestore, come il riconoscimento, il diniego, la revoca o la decadenza dagli incentivi, ma non si estende automaticamente alle mere azioni restitutorie successive.
- Quando il provvedimento autoritativo che ha eliminato il titolo all’erogazione sia ormai definitivo e non più contestabile, la pretesa di restituzione delle somme già corrisposte si colloca su un piano privatistico di ripetizione dell’indebito.
- In presenza di un titolo restitutorio fondato su un giudicato o su un accertamento ormai consolidato della decadenza, il giudice della ripetizione non deve sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo, ma solo verificare l’esistenza del pagamento e il venir meno della causa giustificativa.
- L’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non attrae alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie solo causalmente collegate a un atto amministrativo, ma solo quelle in cui l’oggetto della lite coinvolga ancora, anche in via mediata, l’esercizio del potere autoritativo.
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