Cassazione Civile, Ordinanza n. 18837/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo bancario rispetto al quale la parte mutuataria ha chiesto l’accertamento dell’usurarietà del rapporto e la ripetizione di quanto indebitamente pagato. In primo e in secondo grado le domande sono state respinte. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di norme su interessi e anatocismo, deducendo che la banca, dal 1 gennaio 2014, avrebbe applicato il tasso di mora sull’intero importo delle rate scadute e non sulla sola quota capitale, in asserita violazione della disciplina introdotta dall’art. 120 t.u.b.; la Corte rileva però che si tratta di questione nuova, non trattata nei gradi di merito, e comunque non autosufficientemente dedotta; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio ritenuta esplorativa, non potendo la CTU essere utilizzata per costruire una nullità non già risultante dai fatti acquisiti al processo; 3) violazione di norme sugli interessi e sull’istruzione della causa per l’omessa motivazione sul piano di ammortamento alla francese, questione che tuttavia non risulta dedotta nei precedenti gradi di merito. La Corte dà inoltre atto che il ricorso appare tardivo rispetto alla notificazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva, in sintesi, che il primo e il terzo motivo introducono questioni nuove non trattate in appello e non adeguatamente autosufficienti; il secondo motivo non coglie un vizio di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché investe in realtà la valutazione del materiale istruttorio e la scelta discrezionale di non disporre CTU. A ciò si aggiunge il rilievo della tardività del ricorso rispetto alla notificazione della sentenza d’appello. Conseguentemente la Corte condanna le ricorrenti alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., alle spese in favore della Cassa delle ammende e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma in tema di anatocismo, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile perché nuova e non dedotta nei gradi di merito
richiamato insieme alle norme sugli interessi, senza accoglimento delle censure
art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1983)
richiamato per sostenere il divieto di prassi anatocistiche dal 1 gennaio 2014, ma la questione è ritenuta nuova e non scrutinabile
art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013
richiamato quale fonte della modifica dell’art. 120 t.u.b. invocata dalle ricorrenti
citato nel motivo sull’usurarietà del mutuo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità
richiamato nel motivo relativo all’usura, senza esame di merito
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove o la mancata ammissione della CTU
la violazione è deducibile solo se l’onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione delle prove
richiamato per la definizione camerale e per le conseguenze anche sanzionatorie
richiamato come limite alle nuove questioni in cassazione, ammesse solo nei casi previsti dalla norma
richiamato quale parametro del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio
citato nel motivo sul piano di ammortamento, ma non rileva ai fini della decisione
applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte
applicato insieme al comma 3 per la condanna ulteriore
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove quando la loro esame richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la parte che le proponga deve anche dimostrare, in modo autosufficiente, di averle già dedotte nel giudizio precedente.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censuri il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di ausilio al giudice e la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; di regola, il mancato ricorso alla CTU non è sindacabile in cassazione.
- Nel mutuo bancario a rimborso rateale, la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione composta non integra, di per sé, nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della disciplina di trasparenza, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
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