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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39314/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui, sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio aveva disconosciuto IVA indebitamente detratta e, mediante accertamento analitico-induttivo, aveva recuperato maggior reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP, contestando costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e irrogando sanzioni. La CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo: a) non operante il raddoppio dei termini di accertamento perché la denuncia penale sarebbe stata tardiva o comunque non provata; b) invalido l’avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, non essendo stata motivata né provata l’urgenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 sul raddoppio dei termini; violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla nozione di urgenza; ulteriore censura, non espressamente sviluppata nel dispositivo, comunque assorbita o non decisiva alla luce dell’accoglimento parziale. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili accolti e per la liquidazione delle spese. La Corte precisa però che il primo motivo è accolto solo in relazione alle riprese IVA e IRES, mentre non può essere accolto con riferimento all’IRAP, per la quale il raddoppio dei termini non opera. Anche il secondo motivo viene ritenuto fondato perché la CTR aveva valorizzato in modo errato la mancata motivazione espressa sull’urgenza, mentre ciò che rileva è la concreta sussistenza del requisito. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare in fatto la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio dei termini e dell’urgenza ai fini del termine di 60 giorni.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati tributari, non la sua effettiva presentazione; tuttavia non opera per l’IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    La stessa regola sul raddoppio dei termini vale per l’IVA nei testi ratione temporis applicabili.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva come fonte dell’obbligo di denuncia penale, che costituisce il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    I reati previsti da tale decreto sono i reati tributari che, ove sussista l’obbligo di denuncia, consentono il raddoppio dei termini.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni può essere compresso solo in presenza di effettive ragioni di urgenza, che devono sussistere in concreto e sono oggetto di prova da parte dell’Ufficio; non basta la mera omissione motivazionale nell’atto.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per il metodo di accertamento analitico-induttivo utilizzato dall’Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento tributario, ciò che rileva è l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dalla legge, non l’effettiva e tempestiva presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria.
  • Quando il contribuente contesta la decadenza dell’Amministrazione per scadenza dei termini, deve dedurre la mancanza dei presupposti dell’obbligo di denuncia; non può invece rimettere in discussione nel giudizio tributario l’effettiva sussistenza del reato.
  • Il raddoppio dei termini previsto per IVA e imposte sui redditi non si estende automaticamente all’IRAP, rispetto alla quale opera la disciplina ordinaria dei termini.
  • La deroga al termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non dipende dalla sola assenza di una motivazione espressa nell’avviso, ma dalla concreta esistenza di una situazione di urgenza, che deve essere provata dall’Ufficio.
  • Tra le ragioni idonee a integrare l’urgenza possono rientrare, in concreto, reiterate violazioni tributarie penalmente rilevanti e la partecipazione a una frode fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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