Cassazione Civile, Sentenza n. 18571/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione sindacale con cui, in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la società si era impegnata a mantenere in favore dell'ex dirigente il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall'Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione. La società aveva inizialmente mantenuto l'iscrizione del dirigente alla Cassa di assistenza del gruppo; successivamente lo aveva cancellato, ritenendo incompatibile l'iscrizione con le norme statutarie per i soggetti in quiescenza, e aveva sostituito la copertura con polizze assicurative individuali, assoggettando tali premi a tassazione e contribuzione. La società chiedeva quindi la restituzione delle somme versate al Fisco e all'INPS, sostenendo che l'onere non dovesse gravare sul dirigente e che, poiché il beneficio derivava da accordo individuale e non da fonte collettiva, mancasse il presupposto dell'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dell'art. 1372 c.c.; errata lettura dell'Allegato 8 del CCNL; violazione dell'art. 1375 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 51 TUIR; violazione delle norme sulla rivalsa del sostituto d'imposta, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 1371 c.c. Il resistente opponeva che l'accordo imponeva il mantenimento dell'assistenza sanitaria nelle forme previste dal sistema collettivo, con conseguente illegittimità della pretesa restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'accordo individuale rinviava all'intero trattamento di assistenza sanitaria dell'Allegato 8 del CCNL, comprensivo della modalità attuativa tramite iscrizione alla Cassa di assistenza e dell'onere a carico dell'impresa. La sostituzione unilaterale della Cassa con polizze individuali era una scelta della società, non opponibile al dirigente e non idonea a fargli gravare gli oneri fiscali e contributivi conseguenti. La Corte ha quindi escluso sia la violazione dei criteri ermeneutici, sia la fondatezza della tesi sull'imponibilità ex art. 51 TUIR, sia il diritto di rivalsa nei confronti del beneficiario. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1368 c.c.
I canoni ermeneutici vanno applicati al testo dell'accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamento successivo delle parti; il richiamo all'Allegato 8 del CCNL va inteso come rinvio all'intero trattamento, non a una mera copertura sanitaria generica.
L'interpretazione accolta non produce effetti verso terzi estranei, perché vincola solo la datrice di lavoro nelle modalità di adempimento dell'impegno assunto.
art. 2 dell'Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione
La disposizione disciplina le modalità attuative dell'assistenza sanitaria, che avviene tramite la Cassa di assistenza ed è a carico dell'impresa; il rinvio pattizio le incorpora integralmente.
art. 1, comma 4, dell'Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione
Il richiamo rafforza la lettura derogatoria dell'accordo individuale rispetto alle regole ordinarie di durata e mantenimento del beneficio.
La buona fede nell'esecuzione impedisce alla parte obbligata di modificare unilateralmente le modalità di adempimento in modo peggiorativo per il beneficiario.
Stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
art. 51, comma 2, lett. a), TUIR
Esclude dalla base imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale quando previsti da contratto, accordo o regolamento aziendale; nel caso concreto, la copertura mantenuta tramite Cassa rientrava nell'esenzione.
art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973
Il diritto di rivalsa del sostituto presuppone che vi fosse effettivo obbligo di operare le ritenute, presupposto escluso perché la tassazione è derivata dalla scelta unilaterale della società di discostarsi dall'accordo.
art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione al meccanismo della ritenuta alla fonte, ma non ritenuto idoneo a fondare la rivalsa nel caso concreto.
art. 53 Cost.
La questione di nullità dell'accollo per contrasto con il principio di capacità contributiva è stata dichiarata inammissibile perché non ritualmente dedotta nei gradi di merito.
È stata ritenuta non pertinente al caso, poiché riguarda l'interpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente di trasferire al lavoratore le conseguenze fiscali di una scelta esecutiva unilaterale.
Richiamato per ribadire l'esigenza di specificità del ricorso, in particolare per la deduzione di questioni nuove.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è ammissibile la commistione tra censure di violazione di legge e di omesso esame, quando tale tecnica costringe la Corte a ricostruire i singoli vizi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un accordo individuale rinvia espressamente a un trattamento disciplinato da un contratto collettivo, il rinvio può incorporare non solo il contenuto prestazionale ma anche le modalità attuative previste dalla disciplina collettiva, se ciò risulta dal testo, dalla struttura complessiva e dal comportamento esecutivo delle parti.
- Il comportamento successivo delle parti è un criterio interpretativo decisivo: una protratta esecuzione conforme a una certa lettura dell'accordo può confermare l'interpretazione che meglio si armonizza con la comune volontà negoziale.
- La buona fede nell'esecuzione impedisce alla parte obbligata di alterare unilateralmente la modalità pattuita di adempimento quando tale alterazione peggiora la posizione del beneficiario o frustra l'affidamento ingenerato dal contratto.
- L'esenzione fiscale per i contributi o benefit di assistenza sanitaria opera solo se la prestazione è riconducibile al modello previsto da contratto, accordo o regolamento aziendale; se il regime fiscale peggiorativo deriva da una scelta unilaterale del datore di lavoro in difformità dall'accordo, il relativo onere non può essere riversato sul beneficiario.
- Il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta presuppone che il sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenute; se l'obbligazione tributaria nasce da una modalità di esecuzione non conforme a quanto pattuito, la rivalsa verso l'altra parte non è consentita.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che cumuli promiscuamente violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo senza distinguere chiaramente i singoli vizi e senza indicare specificamente il percorso argomentativo censurato.
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