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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18590/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente assunto con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e con scadenza al 30 giugno, ha cessato il rapporto rivendicando il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non fruite. Il tribunale ha riconosciuto solo una somma limitata, detraendo i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali. In appello il docente ha chiesto una maggiore liquidazione, sostenendo che anche nei periodi di sospensione delle lezioni egli non potesse considerarsi automaticamente in ferie e che, per far decorrere la perdita del diritto alle ferie e dell'indennità, fosse necessario un avviso del dirigente scolastico, secondo i principi eurounitari e di legittimità sull'effettività del diritto alle ferie. Il Ministero ha invece sostenuto che la disciplina speciale della scuola, in particolare i commi 54-56 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, imponga per tutti i docenti la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, rendendo superfluo l'avviso datoriale per quel periodo e circoscrivendo la necessità di avvertimento al solo periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. La Corte di cassazione, investita con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha risolto la questione interpretativa nei termini sopra indicati.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha enunciato il principio di diritto per cui il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 va interpretato nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti solo entro i limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, collocati tra l'inizio e la fine delle lezioni, senza necessità di un apposito avviso del dirigente scolastico per tale periodo; l'avviso è invece necessario per il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. La stessa disciplina è stata affermata per le giornate di riposo ex legge n. 937/1977. La Corte ha quindi restituito gli atti alla Corte d'appello di Torino, senza statuire sulle spese per la natura ufficiosa del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 363-bis c.p.c.

    norma che consente il rinvio pregiudiziale per la risoluzione di una questione di diritto nuova e non risolta dalla Corte di cassazione; la questione era ammissibile perché realmente non definita per il periodo specificamente controverso.

  • art. 74 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    definisce la durata dell'anno scolastico, delle attività didattiche e la competenza regionale nel fissare il calendario delle lezioni e dei periodi di sospensione.

  • art. 13 c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009

    le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno richieste; per i docenti a tempo indeterminato devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; per i docenti a tempo determinato, se non richieste nei periodi di sospensione delle lezioni, sono monetizzabili alla cessazione del rapporto secondo la disciplina applicabile.

  • art. 14 c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009

    le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell'anno scolastico e, per i docenti, esclusivamente nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni successive, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

  • art. 19 c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009

    per il personale docente a tempo determinato le ferie sono proporzionali al servizio prestato e, se non fruibili, sono liquidate alla cessazione del rapporto; la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria e, se non richiesta, dà luogo al pagamento sostitutivo.

  • art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135

    introduce il divieto generale di monetizzazione delle ferie per le pubbliche amministrazioni, ma la Corte lo legge in senso non preclusivo della monetizzazione quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore.

  • art. 1, commi 54, 55 e 56, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    il comma 54 stabilisce che i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali; il comma 55 fa salva la monetizzazione, per i supplenti brevi/saltuari o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra giorni spettanti e giorni in cui è consentito fruirne; il comma 56 esclude deroghe contrattuali e differisce al 1° settembre 2013 la disapplicazione delle clausole contrastanti.

  • art. 38 c.c.n.l. comparto istruzione e ricerca 2019-2021

    ribadisce che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione del rapporto nei limiti di legge.

  • art. 43 c.c.n.l. comparto istruzione e ricerca 2019-2021

    riproduce la disciplina degli obblighi di lavoro del personale docente e il piano annuale delle attività.

  • art. 44 c.c.n.l. comparto istruzione e ricerca 2019-2021

    riproduce la disciplina delle attività funzionali all'insegnamento.

  • L. 23 dicembre 1977, n. 937

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    le due giornate richiamate nella lettera a) sono assorbite nel regime ferie; le quattro giornate di riposo della lettera b) seguono una disciplina sostanzialmente analoga alle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    il diritto alle ferie annuali retribuite mira a garantire il riposo effettivo; la perdita del diritto e dell'indennità sostitutiva è possibile solo se il lavoratore sia stato posto concretamente in condizione di fruirne e abbia deliberatamente rinunciato.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    non osta alla perdita del diritto alle ferie e alla correlata indennità se il lavoratore, dopo essere stato posto in condizione di esercitare il diritto, si astiene consapevolmente dal fruirne.

  • art. 36 Cost.

    il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito e deve essere interpretato in modo da assicurarne il godimento effettivo.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il periodo di sospensione delle lezioni definito dai calendari regionali costituisce il tempo ordinario di fruizione delle ferie dei docenti; per tale periodo non è necessario un avviso individuale del dirigente scolastico, perché la legge preordina direttamente la possibilità di godimento.
  • Per il personale docente a tempo determinato, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta solo nei limiti della differenza tra ferie maturate e giorni in cui la fruizione era legalmente consentita; non vi è automatica monetizzazione dell'intero residuo di ferie.
  • L'obbligo datoriale di informare e mettere il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, desumibile dal diritto UE, opera in modo rafforzato nei periodi in cui il lavoratore non è già ex lege collocato nella fascia ordinaria di godimento; nel contesto scolastico tale esigenza si concentra sul periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
  • Il divieto generale di monetizzazione delle ferie nelle pubbliche amministrazioni non esclude il pagamento sostitutivo quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per causa a lui non imputabile o quando la disciplina speciale preveda espressamente la monetizzazione alla cessazione del rapporto.
  • Le giornate di riposo ex L. n. 937/1977 seguono, per i docenti a termine, una logica funzionalmente analoga a quella delle ferie e devono essere godute entro il termine dell'anno scolastico o del contratto, con liquidazione solo nei limiti ammessi dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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