Cassazione Civile, Sentenza n. 18156/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023 tramite procedura informatizzata prevista dall’O.M. n. 112/2022 sulle GPS. Una docente, collocata utilmente in graduatoria, aveva presentato istanza telematica indicando alcune sedi, ma non tutte quelle disponibili; al momento del suo turno alcune sedi da lei richieste non erano disponibili e venivano attribuite ad aspiranti con punteggio inferiore. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la procedura, perché in contrasto con i principi di merito e buon andamento, e aveva riconosciuto il diritto alla supplenza o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Ministero ha impugnato sostenendo che, ai sensi dell’art. 12 O.M. n. 112/2022, la mancata indicazione di tutte le sedi comportasse rinuncia e quindi esclusione dai turni successivi, per esigenze di efficienza e speditezza della procedura. La Corte d’appello ha quindi sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. chiedendo se tale interpretazione fosse corretta e se fosse conforme a ragionevolezza, art. 3 Cost. e art. 97 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto la questione interpretativa in senso favorevole alla lettura conforme a Costituzione e alla norma primaria: la mancata indicazione di alcune sedi comporta rinuncia solo alle preferenze non espresse e, se al primo turno erano disponibili solo quelle sedi non indicate, l’aspirante non ottiene l’incarico relativo; tuttavia, ciò non preclude l’assegnazione di supplenze sulle sedi prescelte che divengano disponibili nei turni successivi, sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria. La Corte ha così escluso l’interpretazione ministeriale che estendeva la rinuncia anche alle sedi prescelte rese disponibili successivamente, e ha enunciato il principio di diritto richiesto, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d’appello. Non sono state regolate spese, trattandosi di rinvio pregiudiziale ufficioso.
Norme richiamate
consente il rinvio pregiudiziale su una questione esclusivamente di diritto, qui ritenuta ammissibile perché l’ordinanza ministeriale ha natura regolamentare e la questione è astratta e ripetibile.
art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
norma primaria che disciplina il conferimento delle supplenze scolastiche sulla base di graduatorie; la lettura dell’ordinanza ministeriale deve essere conforme a tale disciplina e al principio meritocratico che essa recepisce.
art. 1-quater del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159
ha modificato il sistema delle supplenze e delle graduatorie provinciali, introducendo le GPS.
art. 2, comma 4-ter, del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla L. 6 giugno 2020, n. 41
ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza, in deroga alla regola regolamentare ordinaria, tempi e modalità di formazione delle graduatorie.
art. 19, comma 3-bis, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25
ha reiterato l’affidamento provvisorio della disciplina all’ordinanza ministeriale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
art. 5, comma 2, del d.l. 30 gennaio 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18
ha esteso la disciplina provvisoria con ordinanza anche agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.
art. 4, comma 1, del d.l. 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164
ha ulteriormente prorogato la disciplina provvisoria con ordinanza per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
art. 3 Cost.
il meccanismo ministeriale non può essere irragionevole; la Corte usa il canone di ragionevolezza per escludere effetti pregiudizievoli sproporzionati e incoerenti con la volontà espressa dal candidato.
art. 97 Cost.
la procedura deve rispettare il buon andamento e, soprattutto, il principio meritocratico, evitando che un aspirante in posizione poziore sia pretermesso a favore di uno collocato dopo di lui in graduatoria.
art. 137-ter disp. att. c.p.c.
richiamato per la pubblicazione del decreto del Primo Presidente e il corretto svolgimento del rinvio pregiudiziale.
art. 12 O.M. n. 112/2022
il comma 4 limita la rinuncia alle sole sedi/classi di concorso non indicate; il comma 10 disciplina l’assegnazione e il rifacimento delle operazioni, riferendosi alle rinunce o alle assegnazioni già effettuate, non alla perdita delle sedi prescelte che divengano disponibili successivamente.
O.M. n. 60/2020
assunta come precedente normativo-regolamentare di continuità; la sua disciplina è richiamata per ricostruire la portata dell’art. 12 O.M. n. 112/2022.
O.M. n. 27/2026
richiamata come conferma dell’interpretazione accolta, perché riformula in modo più chiaro la disciplina delle disponibilità successive.
O.M. n. 88/2024
indicata come reiterazione sostanzialmente identica del meccanismo di conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- Nelle procedure informatizzate di assegnazione delle supplenze, la mancata indicazione di alcune sedi produce rinuncia solo rispetto alle preferenze omesse; non può essere estesa, senza base testuale chiara, anche alle sedi espressamente scelte che si rendano disponibili in turni successivi.
- Quando una norma amministrativa va letta in materia di graduatorie pubbliche, l’interpretazione deve essere coerente con il criterio di merito e con l’ordine di graduatoria: non è consentito pretermettere un aspirante collocato in posizione migliore a favore di uno successivo, salvo espressa previsione normativa.
- L’efficienza e la speditezza della procedura possono giustificare la preclusione di ripensamenti su sedi non selezionate o su incarichi già conferiti, ma non autorizzano effetti abdicativi ulteriori non ricavabili dal testo normativo.
- In presenza di una disciplina ministeriale che si sostituisce provvisoriamente al regolamento previsto dalla legge, l’ordinanza va interpretata in modo conforme alla norma primaria e ai principi costituzionali; se ciò non è possibile, la disposizione regolamentare deve essere disapplicata.
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